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Generici al posto degli Infermieri per carenza di organico. No al profilo superiore senza laurea ed iscrizione all’Ordine. La sentenza

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 12/04/2018 vai ai commenti

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Qualora ad un infermiere generico, venissero assegnate mansioni superiori, appartenenti al profilo dell’infermiere, a causa della carenza di organico, al generico non può essere riconosciuto il profilo superiore perché non è in possesso della Laurea e dell’iscrizione all’Ordine.

A stabilirlo la Corte di Cassazione sezione lavoro con ben 5 ordinanze: n. 8690, 8691,8692, 8783 e 8784 del 2018.

 

I fatti

I ricorrenti in questione sono tre infermieri generici che chiedono alla Als di Avezzano- Sulmona- L’Aquila, di ottenere una corresponsione economica maggiore, e quindi di essere inquadrati nel profilo superiore, in quanto per mancanza di organico, avevano dovuto svolgere mansioni superiori, appartenenti al profilo dell’infermiere.

 

Prima di passare alle conclusioni del Giudice della Corte di Cassazione, ricordiamo brevemente chi è l’infermiere generico, una figura che in via di estinzione, resta sospesa in un limbo legislativo poco chiaro e che fatica a trovare una collocazione, visto che la legge che lo regola è stata abrogata tranne nella parte che lo riguarda.

 

L’infermiere generico, viene istituito nel 1974 con l’ANUL, l’accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero, e regolamentato dal DPR 14 marzo 1974 n225, norma abrogata dalla Legge 42/99, per l’appunto ad esclusione del titolo V- mansionario dell’infermiere generico.

 

TITOLO V

 

Mansioni dell'infermiere generico

 

6. L'infermiere generico coadiuva l'infermiere professionale in tutte le sue attività e su prescrizione del medico provvede direttamente alle seguenti operazioni:

 

a. assistenza completa al malato, particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione dell'ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio della direzione sanitaria;

b. raccolta degli escreti;

c. clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi, rettoclisi;

d. bagni terapeutici e medicati, frizioni;

e. medicazioni semplici e bendaggi;

f. pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione del materiale sanitario;

g. rilevamento ed annotazione della temperatura, del polso e del respiro;

h. somministrazione dei medicinali prescritti;

i. iniezioni ipodermiche ed intramuscolari;

j. sorveglianza di fleboclisi;

k.respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno; manovre emostatiche di emergenza.

Qualora l’infermiere generico si trovasse a svolgere mansioni diverse da quelle sopra elencate incorrerebbe nell’abuso di professione.

Il Giudice di Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei tre infermieri generici, con le seguenti motivazioni:

 

deve rilevarsi che per le professioni sanitarie, la carenza del titolo abilitativo specifico e della relativa iscrizione all'albo producono la totale illiceità dello svolgimento di fatto di mansioni superiori e rendono inesigibile il diritto alla corrispondente maggiore retribuzione ai sensi dell'art. 2126 cod. civ.” e ancora c’è uno ” stretto legame esistente tra la richiesta del titolo di studio abilitante da parte della legge e l'incidenza dell'attività sanitaria sulla salute e sicurezza pubblica e sulla tutela dei diritti fondamentali della persona”.

 

Quindi “ribadendo un principio, peraltro consolidato nella giurisprudenza amministrativa sotto il previgente regime del pubblico impiego” secondo cui "...qualora il contenuto e le mansioni di una qualifica discendano dalla legge professionale, in ordine al possesso di un determinato titolo di studio per l'esercizio di una professione, non può considerarsi utile ai fini del conseguimento di una tale qualifica (superiore) l'espletamento di mansioni che la legge professionale stessa riservi esclusivamente a chi è in possesso di quello specifico titolo di studio, atteso che, con riferimento alla disciplina dettata dall'art. 2126 cod. civ., l'attività eventualmente svolta si pone come illecita perché in violazione di norme imperative attinenti all'ordine pubblico e poste a tutela della generalità dei cittadini non già del prestatore di lavoro".