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Infermiere contrae infezione epatica. Asl Bari condannata al risarcimento di 280 mila euro. La sentenza

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 14/05/2018 vai ai commenti

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Il risarcimento integrale costituisce un diritto del lavoratore infortunato da far valere autonomamente nei casi di infortunio o malattia professionale addebitabili ad una colpa, non di rilievo penale, del datore di lavoro o di un qualsiasi suo sottoposto di cui egli debba rispondere civilmente, con la sola esclusione - secondo le regole generali - dei casi in cui l'evento lesivo sia riconducibile a caso fortuito, a forza maggiore, o a colpa esclusiva dello stesso lavoratore (Cfr. Consiglio di Stato sez. VI 19 gennaio 2011 n. 365)

 

Con questa motivazione il Consiglio di Stato con sentenza n. 00964/2018, ha condannato l’Asl di Bari al risarcimento dell’infermiere con il quale si conveniva in giudizio.

 

 

I fatti

L ’Asl di Bari si rivolgeva al Consiglio di Stato, chiedendo l’annullamento della sentenza del Tar, con la quale la stessa era stata condannata al risarcimento dei danni subiti da un infermiere che, durante il servizio, aveva contratto un’infezione epatica.

Il risarcimento era stato riconosciuto nella somma somma di € 280.000 oltre agli interessi dell’1,5% dall’11 gennaio 2007 detraendo dalla somma ottenuta sia quanto dal ricorrente riscosso fino ad oggi ai sensi della legge 210/1992 e sia quanto avrebbe riscosso dall’Inail secondo le tabelle di legge (sulla base di un danno biologico del 45% in tenuto conto degli accessori di legge nella misura indicata in parte emotiva) con condanna alle spese.

L'Asl richiedeva l'annullamento ritenendo che l’interessato non avrebbe potuto produrre domanda di danno biologico per un evento lesivo risalente al 1979 dato che il D.lgs. n. 38/2000, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, decorreva solo dal 2000.

 

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso e condanna l’Asl al risarcimento, stabilito dal Tar.

 

Si deve ricordare che, quanto al rapporto tra rendita vitalizia erogata dall'Inail e risarcimento dei danni non patrimoniali (ivi compresi quello alla salute o biologico e quello morale) conseguenti ad infortunio sul lavoro, che la Corte costituzionale n. 87, 356 e 485 del 1991,ha affermato che le limitazioni all'azione risarcitoria del lavoratore infortunato, poste dall'art. 10, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nei confronti del datore di lavoro, sia in punto di (responsabilità penale), sia in punto di quantum (danno differenziale), riguardano solo il danno patrimoniale collegato alla generica capacità lavorativa.

 

Esse non si applicano ai danni di natura non patrimoniale, quali il danno alla salute, il danno biologico ed i danni morali ex art. 2059 c.c., in quanto questiesulano dalla copertura assicurativa obbligatoria. Tuttavia, proprio perché la disciplina introdotta dall'art. 13, d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 ha successivamente esteso tale danno alla generale copertura assicurativa, in presenza dei presupposti della relativa responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni verificatisi in precedenza, il lavoratore ha diritto al completo risarcimento dei danni di natura non patrimoniale.

 

Dunque, nelle ipotesi precedenti al 2000, il risarcimento integrale di queste voci di danno costituisce un diritto del lavoratore infortunato da far valere autonomamente nei casi di infortunio o malattia professionale addebitabili ad una colpa, non di rilievo penale, del datore di lavoro .

 

 

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