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Infermieri. Orario di lavoro alla luce del nuovo Contratto. Tutto quello che c’è da sapere

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 19/06/2018 vai ai commenti

Contratto Nazionale

Il CCNL comparto sanità firmato in maggio, reca in sé modifiche normative e, nello specifico in materia di orario di lavoro, vediamo dunque cosa cambia.

 

  • L’orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali, distribuito su cinque o sei giorni alla settimana, con turni che possono essere di 7 ore e 12 minuti o di 6 ore.

    La settimana lavorativa può subire delle variazioni, fino a quattro mesi all’anno, con orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 44 ore settimanali, questo nel caso di esigenze di servizio.

 

  • Riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero psicofisico. Il riposo può essere sospeso per:

    garantire la continuità assistenziale

    per la formazione obbligatoria.

    Il giorno di riposo mancato può essere recuperato il giorno successivo al servizio reso, o nei successivi sette giorni fino al completamento delle undici ore di riposo.

 

  • Tempo divisa.

    Per i dipendenti che lavorano presso un’unica sede di servizio, se è necessario prestare temporaneamente l’attività lavorativa, debitamente autorizzata, al di fuori di tale sede, si considera a tutti gli effetti orario di lavoro il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di svolgimento dell’attività;

  • Se gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all’assistenza, devono indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all’interno della sede di lavoro, l’orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate (fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere);

  • Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.

 

  • Lavoro straordinario.

    La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente o dal responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti. Il lavoratore, salvo giustificati motivi di impedimento per esigenze personali e familiari, è tenuto ad effettuare il lavoro straordinario.

    Il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali. Tale limite può essere elevato, anche in relazione a particolari esigenze o per specifiche categorie di lavoratori per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali.

 

  • Reperibilità.

    Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

    La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di euro 20,66 lorde per ogni dodici ore, elevabile in sede di contrattazione integrativa. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi.

    Di norma non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese.

Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare tale disciplina, le ore di mancato riposo saranno fruite nei successivi sette giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo.

 

  • Riposo settimanale.

    Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata di domenica. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero di 52 all’anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell’orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.

    Se il riposo settimanale non può essere fruito di domenica, esso deve essere fruito entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.

    Il riposo settimanale è irrinunciabile e non può essere monetizzato.

    La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica o con il sabato per il personale con orario di lavoro articolato su cinque giorni non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.

    L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavor straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

Da La Legge per tutti