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Infortunio sul lavoro per negligenza, imprudenza o imperizia del dipendente. La responsabilità è del datore di lavoro

Elsa Frogionidi
Elsa Frogioni
Pubblicato il: 22/07/2018 vai ai commenti

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La giurisprudenza negli ultimi decenni ha chiarito ogni profilo di responsabilità del datore di lavoro in tema d’infortunio e sicurezza sul lavoro. Una delle ultime sentenze della Suprema Corte di Cassazione n. 16026/2018, ha stabilito che il datore di lavoro è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori.

Il fondamento normativo è nel Dispositivo dell'art. 2087 Codice civile (LIBRO QUINTO - Del lavoro - Titolo II - Del lavoro nell'impresa - Capo I - Dell'impresa in generale - Sezione I - Dell'imprenditore) “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” ; e nella Costituzione artt. 37, 41.

Da questi assunti deriva che la sicurezza del lavoratore è un bene di rilevanza costituzionale che impone al datore di anteporre al proprio profitto la sicurezza del lavoratore dipendente.

 

Il datore di lavoro ha sempre l’obbligo di impiegare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi insiti all'ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova.

Il vincolo di sicurezza da fornire nell’ambiente di lavoro è rigoroso e deve essere garantito indipendentemente dal loro costo, con i migliori strumenti tecnologici e misure di prevenzione all’avanguardia rispetto all’esperienza e alle evidenze scientifiche del momento.

Il datore di lavoro è tenuto a introdurre nell'azienda non sono solo i dispositivi di sicurezza individuati dalla legislazione speciale o da prescrizioni amministrative, ma anche quelli genericamente indicati dalle regole di prudenza, diligenza e osservanza delle norme tecniche di esperienza conosciute necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori contro i rischi esistenti nel luogo di lavoro (art. 2087 c.c.).

 

Ma qualsiasi evento dannoso occorso nel luogo di lavoro è in responsabilità datoriale?

 

No, la responsabilità degli infortuni sul luogo di lavoro non è sempre attribuibile in automatico al datore di lavoro. La responsabilità del datore di lavoro scatta se il danno si verifica a cagione di una sua colpa, quando sia accertata concretamente, una propria specifica responsabilità nella violazione degli obblighi normativi(cfr. Cass. Civ., Sez. lav., 2 giugno 1998 n. 5409).

La responsabilità del datore di lavoro è esclusa:

  • Nel caso in cui il danno alla salute, subito dal dipendente, sia provocato da una condotta del tutto atipica ed eccezionale rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive impartite.
  • Nel caso di comportamento doloso del dipendente
  • Quando l’infortunio è generato da un comportamento volontario, indipendente dall'attività lavorativa, volto a soddisfare esigenze meramente personali o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa. La giurisprudenza definisce questi eventi infortuni da “rischio elettivo” (cfr. Cass. Civ., Sez. lav., 5 settembre 2014 n. 18786, Cass., Sez. lav., 19 aprile 2003 n. 6377).

Un esempio giurisprudenziale della valutazione del rischio elettivo sono gli infortuni in itinere che di frequente sono infortuni giudicati non indennizzabili come da sentenza Cassazione n. 3292/2015: "….In tema di infortunio in itinere, il rischio elettivo che ne esclude l'indennizzabilità deve essere valutato con maggiore rigore rispetto a quello che si verifichi nel corso della attività lavorativa diretta, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza” e Cass. Civ., Sez. lav. n. 17917/2017 :”…. la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare, secondo la valutazione del giudice di merito, un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa.

 

In conclusione, per ottenere il ristoro del danno subito, il lavoratore deve dimostrare il nesso causale tra il deterioramento alla salute lamentato e la nocività dell’attività o del luogo di lavoro senza che sia necessaria l’indicazione delle norme antinfortunistiche violate.

Mentre spetta al datore di lavoro l’onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie dirette ad impedire il verificarsi dell’evento (cfr. Cass., Sez. lav., 30 luglio 2004, n. 14663).

 

Fonte: dottrinalavoro.it