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L’Ostetrica che ha ottenuto il titolo prima della 42/1999 non può fare l’Infermeria. Condannata per abuso di professione.

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 25/08/2018

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L’ostetrica non può fare le l’infermiera, è quanto decretato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza 37767/2018 sezione 6 penale, che ha dichiarato la ricorrente colpevole del reato previsto e punito dall'art. 348 cod. pen., per esercizio abusivo della professione infermieristica.

 

I fatti

Un’ostetrica, il cui titolo gli era stato rilasciato nel 1993 era stata assunta nel 1997 in una RSA come Infermiera.

L’ostetrica aveva ottenuto tale titolo quando era ancora in vigore il Dpr n. 163 del 1975 che consentiva all'ostetrica - professione per cui l'odierna imputata aveva conseguito regolare abilitazione professionale, all'epoca ottenibile solo dopo il rilascio del diploma di infermiere - di "praticare tutto quanto è consentito dalle disposizioni in vigore agli infermieri professionali".

 

L’ ostetrica condannata dalla Corte distrettuale ricorre alla Cassazione, ritenendo di non essere in abuso di professione e che si sarebbe dovuto ritenere corretto l'espletamento dell'attività infermieristica da parte della stessa, in virtù dell’ applicabilità della norma di salvezza dettata dall'art. 4 della legge n. 42/1999, contestualmente alla disposta abrogazione dell'anzidetto decreto presidenziale del 1975.

 

La Corte di Cassazione, come la Corte Distrettuale infine la condanna( condanna poi andata in prescrizione), per le seguenti motivazioni:

 

La cassazione sottolinea che è “indubbio è che le figure professionali dell'infermiere e dell'ostetrica sono fra loro profondamente differenti, essendo disciplinate da due diversi decreti ministeriali - nell'ordine, il n. 739 ed il n. 740, entrambi recanti la data del 14 settembre 1994, a firma del Ministro della sanità pro tempore - che forniscono la definizione delle due figure e delle relative professioni e delimitano l'ambito della loro attività”.

  • l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica", assistenza principalmente deputata alla "prevenzione delle malattie", alla "assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età" ed alla "educazione sanitaria".

  • l'ostetrica, "è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità e presta assistenza al neonato".

 

Per la Cassazione non vale il fatto che al momento dell’assunzione non fosse ancora in vigore la legge 42/1999 “in quanto la corretta esegesi di detta norma impone di ritenere che essa si limitasse a riconoscere l'esercizio dell'attività infermieristica da parte dell'ostetrica, solo se connessa ai compiti a quest'ultima demandati, così come già correttamente opinato dal giudice del Tribunale”.

E rifacendosi all’orientamento giurisprudenziale, afferma che la sentenza 1729/2001 del Consiglio di Stato sancisce che "Le funzioni d'infermiere professionale non possono essere legittimamente attribuite, in modo continuativo e normale, ad un'ostetrica, al di fuori della connessione con i compiti ai quali essa è professionalmente chiamata" e che il TAR sostiene che "L'art. 7 D.P.R. 7 marzo 1975, n. 163, consente all'ostetrica di svolgere le attività proprie degli infermieri professionali in connessione alla sua attività per l' assistenza alle gestanti, alle partorienti e alle puerpere; pertanto è illegittimo l'ordine di servizio che assegna all'ostetrica esclusivamente mansioni proprie dell'infermiere, quale è quella di somministrazione dei vaccini" (TAR L'Aquila, 20 gennaio 1998 n. 141).

 

 

da Quotidiano Sanità