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Legge 104. Ecco quando la residenza non è necessaria per il congedo straordinario

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 27/09/2018 vai ai commenti

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Il dipendente titolare della legge 104/92 che assiste un familiare/affine disabile, può usufruire di un congedo straordinario che ha una durata massima di due anni in tutto l’arco della vita lavorativa.

I due anni di congedo possono essere usufruiti in un’unica soluzione o frazionato in mesi, settimane o giorni.

Requisito indispensabile per poterne usufruire è che la residenza del lavoratore coincida con quella dell’assistito.

Qualora il lavoratore risieda in un altro Comune, non è necessario chiedere un cambio di residenza, ma è possibile chiedere la l’iscrizione al registro della popolazione comunale temporanea.

Va da sé che la COABITAZIONE con l’assistito è un requisito indispensabile, che verrà accertato d’ufficio.

 

da TermometroPolitico

 

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