Legge 104. Ecco quando la residenza non è necessaria per il congedo straordinario
Il dipendente titolare della legge 104/92 che assiste un familiare/affine disabile, può usufruire di un congedo straordinario che ha una durata massima di due anni in tutto l’arco della vita lavorativa.
I due anni di congedo possono essere usufruiti in un’unica soluzione o frazionato in mesi, settimane o giorni.
Requisito indispensabile per poterne usufruire è che la residenza del lavoratore coincida con quella dell’assistito.
Qualora il lavoratore risieda in un altro Comune, non è necessario chiedere un cambio di residenza, ma è possibile chiedere la l’iscrizione al registro della popolazione comunale temporanea.
Va da sé che la COABITAZIONE con l’assistito è un requisito indispensabile, che verrà accertato d’ufficio.
da TermometroPolitico
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