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Novità Legge Gelli. Ecco le 293 società scientifiche che detteranno le Linee guida per gli operatori sanitari

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 07/11/2018 vai ai commenti

AttualitàLeggi e sentenze

E’ arrivato l’ultimo ed importante tassello della Legge Gelli, ovvero l'elenco di 293, tra società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, abilitate a produrre linee guida cui i medici e gli altri operatori sanitari dovranno attenersi nello svolgimento della propria attività.

L’ Art. 5 della legge, Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida, recita:

Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonche' dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.

Mentre l’articolo 6, "Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria" detta:

qualora l'evento avverso si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

La lista delle 293 società scientifiche sarà aggiornata ogni due anni. Non vi sono state inserite: le società o associazioni tecnico scientifiche che unitamente alla presentazione dell’istanza non hanno allegato, come richiesto dal Decreto ministeriale, lo statuto.

 

Gelli_elencosocieta.pdf

 

Da il Sole24ore