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Infermieri. Laurea magistrale, requisito non essenziale per l’iscrizione all’albo dei CTU. Il protocollo

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 04/12/2018 vai ai commenti

Nursing

Quali requisiti devono possedere gli infermieri per potersi iscrivere all’Albo dei CTU (consulente tecnico d’ufficio)?

La disputa era nata a fine settembre, quando la FNOPI aveva siglato un protocollo d’intesa con Consiglio nazionale forense ed il Consiglio superiore della Magistratura, prevedendo specifici requisiti dai quali risultava essere escluso l’aver conseguito un master in infermieristica forense.

Oggi la FNOPI scrive agli Ordini provinciali sull'applicazione del protocollo FNOPI/CSM/CNF sottoscritto il 20 settembre per applicare la legge 24/2017 (responsabilità sanitaria), e non molto sembra essere cambiato dalla sigla dell’accordo.

 

Ferma restando l'obbligatorietà di legge dell'iscrizione all'Ordine, il protocollo stabilisce due ordini di requisiti per l’iscrizione agli elenchi:

primari:

  • laurea magistrale in scienze infermieristiche

  • esercizio della professione da non meno di 10 anni

  • assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e di qualsiasi procedimento disciplinare in corso

  • regolare adempimento degli obblighi formativi ECM).

  •  

Secondari, curriculum formativo post-universitario che indichi:

  • corsi di livello universitario o assimilato

  • corsi di aggiornamento per il circuito ECM ed eventuali attività di docenza

  • posizioni ricoperte e le attività svolte durante la carriera

  • attività di ricerca, pubblicazioni e iscrizione a società scientifiche

  • riconoscimenti accademici o professionali o altri elementi che dimostrino l’elevata qualificazione

  • abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione

  • attestazione della conoscenza del processo telematico.

 

La professione infermieristica con “speciale competenza” sarà dettata non soltanto dal solo possesso del titolo abilitativo alla professione, ma dalla concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come emerge sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall’esperienza professionale del singolo esperto.

La codificazione dei criteri per confermare la cosiddetta “speciale competenza”, rimessa alla “certificazione” di ogni singolo Ordine, dovrà essere ricondotta secondo le indicazioni da poco fornite agli OPI dalla Federazione, a criteri che non devono trascurare l’esperienza pratica e la formazione acquisita in uno specifico ambito del settore disciplinare dagli infermieri che vogliano essere inseriti negli albi circondariali dei CTU e Periti.

Non aver conseguito la laurea magistrale potrebbe non determinare necessariamente, in base art. 3 comma 7 del Protocollo, la mancanza della “speciale competenza” assistenziale quando vi sia la prova di un percorso professionale, accademico e specializzante compiuto dal singolo infermiere che possa garantirla.

 

Va da sé che una valutazione positiva dell’infermiere sarà data anche in base all’esperienza qualificata in precedenti incarichi peritali e all’aver partecipato a master di approfondimento e corsi di formazione con stage, esami finali ed eventuale certificazione di competenze specifiche.

Ogni OPI dovrà trasmettere alla Federazione, almeno una volta ogni 3 mesi gli effetti delle scelte legate all’esecuzione del Protocollo, anche per mantenere aggiornata la mappatura dei professionisti infermieri iscritti negli albi dei Tribunali.

 

da FNOPI

 

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