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Ecm Novità. L’autoformazione passa dal 10 al 20 per cento. Cos’è e come fare per il riconoscimento crediti

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 17/12/2018 vai ai commenti

Formazione

Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista.

È con questa premessa che si apre il Manuale sulla Formazione continua del Professionista Sanitario che, a partire dal 1°Gennaio arreca in sé alcune novità tra cui:

  • L’autoformazione che passa dal 10% al 20% dell’obbligo triennale formativo. Questo raddoppio netto permette di destinare a questa almeno 30 crediti dei 150 previsti.

L’obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della CNFC ed è, per il triennio 2017-2019, pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

Per il triennio 2017-2019, il professionista sanitario deve assolvere, in qualità di discente di eventi erogati da provider, almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. La residua parte del 60% dei crediti può essere maturata anche mediante attività di docenza in eventi ECM ovvero mediante le attività di “formazione individuale”.

L’autoformazione è una delle modalità di acquisire crediti attraverso la Formazione individuale. Vediamo in cosa consiste.

Formazione individuale

Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da provider.

Tali attività possono consistere in:

a) attività di ricerca scientifica: 1. pubblicazioni scientifiche, sperimentazioni cliniche

b) tutoraggio individuale

c) attività di formazione individuale all’estero

d) attività di autoformazione.

Per il triennio 2017/2019 i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale (voci a, b, c, e d) non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l’autoformazione.

 

Cos’è l’Autoformazione?

L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM. Per il triennio 2017/2019 il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20%dell’obbligo formativo triennale valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire. Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

 

Come ottenere il riconoscimento dell’Autoformazione

Per ottenere il riconoscimento della formazione svolta attraverso questa modalità formativa, il professionista sanitario può attivare la richiesta di riconoscimento al proprio Ordine oppure collegandosi direttamente al sito CoGeAPS (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) raggiungibile sempre al link http://www.cogeaps.it .

Potrà accedere all’Anagrafe Crediti ECM personale e nell’ambito delle “partecipazioni ECM”, richiedere il riconoscimento dell’autoformazione nell’ambito dei propri “crediti individuali”.  

La richiesta può essere effettuata sul sito CoGeAPS previa presentazione di un’autocertificazione firmata in cui si indica la descrizione del materiale utilizzato per l’autoformazione (titolo dell’articolo o del libro, editore, anno pubblicazione, autore), il periodo in cui si è svolto lo studio ed i crediti che il singolo strumento possa valere; la decisione finale spetta al proprio Ordine. Infatti, la Commissione ha anche lasciato la possibilità di decidere a ciascun Ordine quali attività svolte possano essere considerate valide come ‘autoformazione’.