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Lavoro notturno. Quali categorie di lavoratori non è obbligato o è divieto prestare servizio di notte? Contratto e normativa

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 22/03/2019 vai ai commenti

Leggi e sentenze

La legge prevede di non adibire al lavoro notturno alcune specifiche categorie di lavoratori che godono di particolari tutele, vediamo quali.

Cosa si intende per lavoro notturno

Le definizioni di lavoro notturno e di lavoratore notturno sono contenute nel D.Lgs 532/1999 (art.2), nel D.Lgs 66/2003 (art 1 comma 2) come modificato dall’art. 41 del  D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008.


  • Il lavoro notturno va inteso come quella attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive, comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino.

 

  • Il lavoratore notturno è colui che svolge durante il periodo notturno, in via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero o colui che svolge in via non eccezionale, almeno una "parte" del suo orario normale durante il periodo notturno. Questa "parte" deve essere definita dalla contrattazione collettiva. In mancanza di specifica disposizione del Contratto Collettivo, è considerato lavoratore notturno chiunque svolga tre ore di lavoro notturno, per almeno 80 giorni all'anno. Questo limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

 

Il prestatore di lavoro deve svolgere le proprie mansioni di notte in via normale; la prestazione, quindi, non deve avere carattere di eccezionalità.

 

CCNL comparto sanità 2016/2018

Art. 30
Lavoro notturno

  1. Svolgono lavoro notturno i lavoratori tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore.
  2. Eventuali casi di adibizione al lavoro notturno, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b), punto 2 del D.Lgs. 26 novembre 1999 n. 532, sono individuati dalle Aziende ed Enti.
  3. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. In quanto alla durata della prestazione rimane salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24 ore.
  4. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, si applicano le disposizioni dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. E’ garantita al lavoratore l’assegnazione ad altro lavoro o a lavori diurni.
  5. Al lavoratore notturno sono corrisposte le indennità previste dall’art.86 comma 12 (Indennità per particolari condizioni di lavoro).
  6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia di lavoro notturno ivi incluso il D.Lgs. n. 66/2003.

 

 

L’art. 53 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e l’art. 11 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come modificati dal Decreto Legislativo n. 80/2015, contemplano le categorie di lavoratori per cui sono previsti il divieto e la non obbligatorietà di prestare lavoro notturno.

 

E’ assolutamente vietato adibire al lavoro notturno:

  • le donne, dalle ore 24 alle ore 6, nel periodo che intercorre tra l’accertamento dello stato di gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino;
  • i minori, per un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 22 e le 6 o tra le ore 23 e le 7

 

Non possono essere obbligati a svolgere attività lavorativa nel periodo notturno:

  • le lavoratrici madri, o, in alternativa, i padri di bambini di età inferiore a tre anni;
  • i genitori unici affidatari di minori di anni 12 (in caso di affidamento condiviso tra i due genitori entrambi i genitori possono beneficiare dall’esenzione dal lavoro notturno nei periodi di convivenza con il figlio);
  • i genitori adottivi o affidatari di un minore, nei primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento dei 12 anni di età da parte di quest’ultimo;
  • lavoratori che hanno a carico persone con disabilità ai sensi della legge 104/92. Come precisa l’interpello del Ministero del Lavoro n. n. 4/2009 solo il lavoratore che risulti già godere dei benefici della L. n. 104/1992 – o possedere i requisiti per goderne - potrà richiedere l’esonero dal lavoro notturno”.

 

Da Inail