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Legge 104. I tre giorni di permesso possono essere riconosciuti ad entrambe i genitori? Normativa ed eccezioni

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 14/04/2019 vai ai commenti

Leggi e sentenze

Il referente unico per l’assistenza della persona con disabilità, normato dall’art. 33 della Legge 104 del 1992, stabilisce che la fruizione dei permessi previsti dalla stessa per assistere il familiare in condizione di disabilità grave, possono essere riconosciuti ad un solo lavoratore, in possesso dei requisiti di legge.

L’art. 24 della Legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. collegato lavoro), ha modificato l’art. 33 – comma 3 della legge 104/92, circa il principio del referente unico per l’assistenza della persona con disabilità.

La flessibilità introdotta riguarda “l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità”, qui il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente” consentendo così ai genitori di derogare al principio del referente unico. 

Le circolari INPS n. 155 del 3 dicembre 2010, INPDAP n. 1 del 14 febbraio 2011 Dipartimento Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010 chiariscono che i genitori possono alternarsi nella fruizione dei tre giorni di permesso mensile.
Ciò consente ai genitori di richiedere, per esempio, la ripartizione anche nello stesso mese di 2 giorni al padre e 1 alla madre, fruibili anche continuativamente (ovvero uno di seguito all’altro).
Il limite resta quello dei tre giorni al mese
. In definitiva nel caso dei due genitori, che usufruiscono dei permessi alternativamente, i giorni di permesso non possono diventare sei al mese, ma restano comunque solo tre.

I permessi mensili sono compatibili con l’ utilizzazione del congedo straordinario retribuito previsto dall’art. 42 del Decreto Legislativo n. 151/2001 nell’arco del mese ma non negli stessi giorni. 

 

da Inail

Normativa:

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.