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Infermiere di famiglia. Pieno riconoscimento con la modifica della legge 502/92. Ecco il testo del Ddl M5S

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 06/07/2019 vai ai commenti

Leggi e sentenze

Pieno riconoscimento alla figura dell’infermiere di famiglia, è questa la finalità del disegno di Legge del Movimento Cinque Stelle a prima firma del senatore Gaspare Antonio Marinello.

Il ddl a modifica della legge 502/92, introduce l’infermiere di famiglia come figura di riferimento per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi ter­ritoriali di assistenza domiciliare.

Con la modifica della legge 502 del 92 la nuova figura dell’infermiere di famiglia va ad affiancarsi a quelle di medico di famiglia, pediatra e specialista ambulatoriale nell’erogazione dell’assistenza distrettuale.

 

Vediamo quindi il Testo del Ddl.

 

Art. 2. (Infermieri di famiglia e cure domiciliari)

1. L’infermiere di famiglia è responsabile delle cure domiciliari del paziente.

2. Per cura domiciliare si intende la mo­dalità di assistenza sanitaria erogata al domi­cilio del paziente dall’infermiere in collabo­razione con il medico di famiglia, alternativa al ricovero ospedaliero, destinata a persone con patologie trattabili a domicilio volta a favorire la permanenza del paziente nel pro­ prio ambiente.

3. Le cure domiciliari, in quanto sostitutive del ricovero ospedaliero, sono gratuite e non soggette a ticket, indipendentemente dal reddito

 

Art. 3. (Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di erogazione delle prestazioni assistenziali)

Il disegno di legge apporta alcune modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, ovvero viene introdotta la figura dell’infer­miere di famiglia che, in sinergia e collabo­razione con i medici di medicina generale e con i servizi distrettuali.

 

Art. 4. (Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di assistenza territoriale)

All’ infermiere di famiglia sono attribuite le seguenti competenze:

a) identificare e valutare lo stato di salute ed i bisogni degli individui e delle famiglie nel loro contesto culturale e di comunità

b) pianificare ed erogare assistenza alle famiglie che necessitano di interventi specifici

c) promuovere la salute dei soggetti, delle famiglie e delle comunità

d) sostenere ed incoraggiare gli individui e le famiglie nella partecipazione alle decisioni relative alla loro salute

e) applicare la conoscenza di diverse strategie di insegnamento e di apprendimento con i soggetti, con le famiglie e con le comunità

f) partecipare alle attività di prevenzione

g) provvedere a un costante aggiornamento e allo sviluppo professionale attraverso la formazione continua

h) pianificare e realizzare interventi informativi ed educativi rivolti ai singoli, alle famiglie e alle comunità, atti a promuovere modificazioni degli stili di vita e una migliore aderenza ai piani terapeutici e riabilitativi, utilizzando e valutando diversi metodi di comunicazione

 i) partecipare alla ricerca, recuperando dati epidemiologici e clinici in relazione a specifici obiettivi conoscitivi assistenziali.

 

Introduzione della figura dell'infermiere di famiglia e disposizioni in materia di assistenza infermieristica domiciliare