Iscriviti alla newsletter

No all’estensione dell’indennità di terapia intensiva agli infermieri di pronto soccorso. La sentenza

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 12/08/2020

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

Non spettano al personale infermieristico addetto al Pronto Soccorso o ad altri reparti che- sebbene in concreto chiamato a svolgere attività di terapia intensiva o sub intensiva ovvero in contatto con pazienti affetti da malattie infettive- non sia però addetto ai relativi servizi, le indennità relative all’articolo 86 comma 6 del CCNL 2016-2018.

A stabilirlo la sentenza della Cassazione n. 10609 del 04/06/2020.

I fatti

Gli infermieri di un pronto soccorso di Formia ricorrevano in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Roma che, confermava la sentenza del Tribunale di Latina, che aveva rigettato la domanda di accertamento di diritto a percepire le indennità per “rischio contagio” previste per le terapie intensive, sub-intensive e per i reparti di malattie infettive.

 

La decisione della Cassazione

Per la Cassazione il ricorso è infondato, e la domanda di richiesta delle indennità economiche rigettata.

L’articolo 86 comma 6 del CCNL 2016/2018 stabilisce che:

Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato:

  1. a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13;
    b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13.
  2. c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti cosiÌ€ come individuati dal D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16.

“L ’estensione delle indennità di Intensiva data agli Oss piuttosto che agli Infermieri” Andrea Bottega spiega perché

 

La causa promossa, risalente a fatti antecedenti il nuovo contratto, fa riferimento all’articolo 44 omma 6, del CCNL comparto sanitaÌ€ 1994/1997:

«Al personale infermieristico competono, altresiÌ€, le seguenti indennitaÌ€ per ogni giornata di effettivo servizio prestato:

  1. a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: L. 8.000;
  2. b) nelle terapie sub-intensive individuate ai sensi delle disposizioni regionali e nei servizi di nefrologia e dialisi: L. 8.000;
  3. c) nei servizi di malattie infettive: L. 10.000».

Sulla interpretazione della disposizione si eÌ€ formata una consolidata giurisprudenza di questa Corte, che in questa sede va ulteriormente ribadita, (Cass. 25 giugno 2018 nr. 16701; Cass. n. 460/2015; 5566/2014; 9248/08), secondo la quale la indennitaÌ€ in questione non spetta al personale infermieristico addetto al Pronto Soccorso o ad altri reparti che— sebbene in concreto chiamato a svolgere attivitaÌ€ di terapia intensiva o sub-intensiva ovvero in contatto con pazienti affetti da malattie infettive— non sia peroÌ€ addetto ai relativi servizi. CioÌ€ perché la clausola contrattuale si riferisce a specifiche articolazioni del servizio sanitario e non al tipo di patologia con la quale l'infermiere puoÌ€ venire in contatto, quale che sia la struttura in cui lavora.

In contrattazione decentrata, nei limiti delle disponibilitaÌ€ del fondo di cui all'art. 43, comma 2, punto 2), nei servizi indicati nel comma 6, possono essere individuati altri operatori del ruolo sanitario, ai quali corrispondere l'indennitaÌ€ giornaliera prevista dal medesimo comma, limitatamente ai giorni in cui abbiano prestato un intero turno lavorativo nei servizi di riferimento».

Questa Corte nell'arresto del 14/01/2015, n. 460, giaÌ€ richiamato, ha affermato che tale previsione abilita la contrattazione decentrata, entro ben definiti limiti di spesa, ad individuare altri operatori del ruolo sanitario ai quali corrispondere l'indennitaÌ€, specificando che deve trattarsi di operatori che abbiano lavorato «nei servizi indicati nel comma 6».

L’ interpretazione sostenuta con il ricorso, secondo cui la norma abiliterebbe la contrattazione decentrata ad estendere la indennitaÌ€ al personale infermieristico operante in servizi diversi da quelli indicati nel comma 6 eÌ€ in palese contrasto con il dato letterale”, e pertanto il ricorso va rigettato.

 

Marialuisa Asta