Infermieri. Il datore di lavoro può obbligarmi ad un doppio turno?
Il lavoratore dipendente è obbligato a trattenersi in azienda su richiesta del datore superando le ore previste da contratto?
Quando l’attività viene svolta oltre il normale orario lavorativo settimanale, si parla di lavoro straordinario. Analizziamo quindi la relativa normativa e il contratto collettivo nazionale comparto sanità 2016-2018.
Per lavoro straordinario si intendono ore svolte dopo l’orario normale di lavoro; la normativa di riferimento oltre al Contratto Collettivo è il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66: "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" che recita:
Art. 5
Lavoro straordinario
- Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
- Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalita' di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
- In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario e' ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
- Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario e' inoltre ammesso in relazione a:
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilita' di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attivita' produttiva, nonche' allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali. - Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.
Lavoro straordinario quando è consentito
Perla sua caratteristica di straordinarietà intrinseca nel nome stesso dell’istituto, la legge prevede alcune situazioni classiche, in cui è consentito ricorrere al lavoro straordinario che sono:
- Esigenze tecniche produttive eccezionali ed impreviste;
- Situazioni di forza maggiore;
- Eventi particolari: ad esempio durante alcune ferie.
La Legge o i CCNL prevedono sempre e comunque un tetto massimo di ore di straordinario. Quindi, è previsto che il lavoro straordinario debba essere contenuto e debba svolgersi secondo determinate modalità e limiti. Il tetto massimo è solitamente previsto dalla contrattazione collettiva, le 250 ore fissate dalla legge sono per quei settori che non trovano riscontro nel contratto collettivo.
Vediamo quindi cosa prevede il Contratto comparto sanità in merito allo Straordinario.
CCNL Comparto Sanità 2016- 2018
Comma 1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro.
Comma 2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente o del responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Lo stesso può esonerare il lavoratore dall’effettuazione di lavoro straordinario per giustificati motivi d’impedimento derivanti da esigenze personali e familiari.
Comma 3. Le Aziende ed Enti determinano le quote di risorse che in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal D.Lgs. 502 del 1992 (distretti, presidi ospedalieri, dipartimenti ecc.). L’utilizzo delle risorse all’interno delle unità operative delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali.
Comma 4.Il limite di cui al comma precedente può essere elevato, anche in relazione a particolari esigenze o per specifiche categorie di lavoratori per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali.
Comma 5. Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto: del richiamo in servizio per pronta disponibilità; della partecipazione a commissioni (ivi comprese quelle relative a pubblici concorsi indetti dall’Azienda o Ente) o altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi; dell’assistenza all’organizzazione di corsi di aggiornamento.
Comma 6. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi entro il termine massimo di 4 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore.
Lavoro straordinario quanto viene pagato
Comma 7. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 la retribuzione base mensile, di cui all’art.37, comma 2 lett. b del CCNL integrativo del 20.9.2001 (Retribuzione e sue definizioni), comprensiva del rateo di tredicesima mensilità ad essa riferita. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all’art. 27 del CCNL del 7/4/1999 (Riduzione dell’orario) il valore del divisore è fissato in 151.
Comma 8. La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
Comma 9. Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi dell’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi).