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Si può allontanare dalla sede del concorso il candidato che ha 37.5 gradi di TC?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 28/01/2021 vai ai commenti

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

Il Tar del Friuli dice «no» all’allontanamento di un candidato perché ha la temperatura corporea oltre i 37.5

A stabilirlo il TAR Friuli Venezia Giulia con la sentenza n.415/2020

I fatti

La ricorrente ammessa alle prove della selezione pubblica per soli esami per la copertura di 12 posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Educativo (Scuole dell’Infanzia) cat. C, bandita dal Comune di Trieste, contesta la legittimità dell’esclusione del concorso dopo essere stata “allontanata dal PalaTrieste, dove aveva luogo la prova scritta, in quanto era stata rilevata una temperatura superiore ai 37,5 gradi…”

 

La Decisione del Tar

Il TAR ritiene illegittimo l’allontanamento del candidato dal luogo della prova scritta relativa alla selezione pubblica.

Con il primo motivo rileva eccesso di potere, con cui deduce che l’esclusione dalla selezione è stata disposta da soggetto privo della competenza a farlo.  Rileva inoltre che  la misurazione della temperatura,  era stata effettuata verosimilmente da dipendenti del Comune di Trieste (se non addirittura dal personale incaricato da un’impresa esterna) e non da personale medico di enti pubblici o di enti di diritto pubblico, né, tanto meno, dal medico competente.

Evidenzia ancora il TAR che, il bando non menzionava in alcun modo la partecipazione alla selezione al riscontro di una temperatura corporea inferiore a 37,5°, né tanto meno legittimava l’esclusione tout court dei candidati che, in occasione delle prove, fossero risultati non in linea con tale parametro, senza trascurare, in ogni caso, di rilevare l’incommensurabile sproporzione fra la valenza diagnostica indiretta ed ipotetica della temperatura corporea e la limitatezza temporale del rischio, da un lato e la definitiva lesione del diritto individuale al lavoro derivante dall’esclusione dalla selezione, dall’altro lato, sproporzione inammissibile anche in ragione del principio del favor partecipationis alle selezioni pubbliche.

Relativamente alla rilevazione della temperatura, sottolinea che, occorre distinguere tra il divieto di entrare in un qualsiasi luogo pubblico con la temperatura corporea superiore al 37.5° ed il caso specifico di un concorso pubblico. Ovvero: non si può mettere sullo stesso piano, precisa il Tar, essere respinti da uno stabilimento balneare dove si va a prendere il sole e da una struttura in cui si svolge un concorso che garantisce il diritto al lavoro, diritto – aggiungono i giudici amministrativi – che non può essere leso da un’estemporanea misurazione della temperatura corporea.