Iscriviti alla newsletter

Candidati impossibilitati a partecipare al concorso perché in quarantena da COVID: bando annullato

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 11/06/2021 vai ai commenti

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

La mancata previsione di strumenti idonei a consentire la partecipazione al concorso pubblico anche agli iscritti impossibilitati a presentarsi alle prove a causa della quarantena da COVID-19, appare illogica ed irragionevole considerato il contesto di emergenza pandemica globale senza precedenti, e per questo il concorso va annullato.

A stabilirlo è il TAR del Lazio con la sentenza 5666 del 12 maggio 2021.

I fatti

Il candidato chiedeva al TAR l’annullamento dell’avviso recante la comunicazione del “Diario delle prove scritte” del concorso, nonché degli ulteriori atti indicati in ricorso nella parte in cui non contemplavano la possibilità per la ricorrente di partecipare alle prove scritte per causa Covid 19.

In particolare la ricorrente lamentava di essere impossibilitata a partecipare alla in quanto destinataria dei provvedimenti di prevenzione da COVID-19, trovandosi in stato di quarantena da certificato medico versato in atti - quale contatto stretto di soggetto risultato positivo (la propria madre).

Le motivazioni del TAR

Il TAR ha evidenziando come «la mancata previsione di prove suppletive per la partecipazione a un dato concorso in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 appare una previsione illogica e irragionevole.

Il principio di autoresponsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite in un’emergenza pandemica globale relativa a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale, ma della collettività, posto che la previsione dell’obbligo di isolamento domiciliare è diretta a tutelare un interesse non solo e non tanto del soggetto infetto o potenzialmente infetto da COVID-19, ma soprattutto quella a impedire la diffusione la pandemia nella collettività».

Sempre secondo i giudici, di regola, meri impedimenti individuali, ostativi alla partecipazione del singolo candidato alle prove concorsuali, non impongono all’amministrazione un rinvio generalizzato delle relative prove o la predisposizione di sessioni suppletive di esami, prevalendo l’interesse pubblico al celere svolgimento delle operazioni concorsuali, essenziale per la tempestiva realizzazione del fabbisogno di personale manifestato dall’Amministrazione attraverso l’indizione della procedura di reclutamento.

Tuttavia, tale principio deve essere ritenuto derogabile in casi eccezionali, in cui l’impossibilità di prendere parte al concorso discende da disposizioni limitative delle libertà costituzionali, necessarie per tutelare la salute (non solo individuale, del candidato colpito dall’evento impeditivo, ma anche) pubblica, della generalità dei consociati. In particolare, con riguardo alle misure normative di contenimento della pandemia da COVID-19.

Il TAR quindi accoglie il ricorso.