Congedo parentale retribuito al 100 per cento. Posso richiederlo se cambio azienda?
Un dipendente che ha già usufruito dei giorni di congedo parentale retribuiti interamente, può richiederli nuovamente al nuovo datore di lavoro?
Va premesso che la materia dei congedi parentali è disciplinata dall’art. 60 del CCNL comparto sanità 2019-21 e che la clausola contrattuale in parola deve essere interpretata ed applicata dall’amministrazione in coerenza con il quadro normativo così come delineato dal D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., sebbene con le specificazioni e le regole di miglior favore ivi indicate.
Chiarito ciò, il contratto prevede che nei “primi trenta giorni” di congedo parentale al lavoratore/lavoratrice spetta l’intera retribuzione (cfr. art. 60, comma 3 del CCNL citato). Si tratta di un periodo che può essere riconosciuto – per ciascun figlio - una sola volta e non può essere, pertanto, duplicato nel caso in cui la lavoratrice/il lavoratore cambi datore di lavoro pubblico tra quelli ricompresi nell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001, indipendentemente dal comparto di appartenenza.
Congedo parentale: la guida
Il congedo parentale, come tutte le misure a sostegno della genitorialità in materia di lavoro, è disciplinato dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Nel tempo la norma è stata più volte rimodulata, fino ad arrivare alla Legge di Bilancio 2023, che ha aumentato l’indennità e non ha esteso i mesi di congedo, come vedremo in seguito.
A chi spetta il congedo parentale
Sebbene con alcune differenziazioni, che vi spiegheremo nel corso di questo stesso articolo, il congedo parentale spetta a tutti i lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, genitori naturali e o genitori adottivi o affidatari. Si tratta, in particolare:
- dei lavoratori e lavoratrici dipendentidel settore privato;
- dei lavoratori e lavoratrici dipendentidel settore pubblico, come chiarito dalla Circolare INL n. 9550 del 6 settembre 2022 in cui si legge che le disposizioni in materia di congedi, permessi e altri istituti oggetto del decreto, “salvo che non sia diversamente specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (art. 1, comma 2, d.lgs. 105/2022), in un’ottica di piena equiparazione dei diritti alla genitorialità e all’assistenza.
- dei lavoratori o lavoratrici iscrittealla Gestione Separata;
- dei lavoratori o le lavoratrici
Il congedo parentale non spetta:
- ai genitori disoccupati o sospesi,
- ai genitori lavoratori domestici;
- ai genitori lavoratori a domicilio.
Congedo parentale genitori dipendenti
L’attuale normativa stabilisce che:
- Viene estesada 6 a 9 mesi la durata del congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30% della retribuzione, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili da entrambi i genitori;
- Viene estesa da 10 a 11 mesi la durata del congedo parentale spettante al genitore solo, equiparandola alla fruizione del congedo riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale ed al fine di perseguire una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali;
- Viene estesa da 6 a 12 anni, l’età del bambinoentro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire dell’astensione facoltativa, indennizzata nella misura sopra descritta pari al 30% della retribuzione.
Ovvero spetta:
- un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di nove mesi, di cui:
- alla madrespetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, da fruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- al padrespetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- a entrambii genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi;
- al genitore solo sono riconosciuti nove mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione;
- per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati, spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.
I nove mesi totali di congedo indennizzato, si precisa, sono composti dai 3 mesi indennizzati non trasferibili in favore della madre e del padre, e di ulteriori 3 mesi utilizzabili da uno dei due. In altre parole, in aggiunta ai 6 mesi intrasferibili riconosciuti ad entrambi i genitori (3 e 3) il Legislatore riconosce ulteriori 3 mesi di copertura INPS di congedo indennizzato, da fruire alternativamente. In pratica:
- la madre fruisce di 3 mesi intrasferibili indennizzati;
- il padre fruisce di 3 mesi intrasferibili indennizzati;
- il nucleo familiare fruisce di 3 mesi indennizzati (della madre) più 3 mesi indennizzati (del padre) più ulteriori 3 mesi indennizzati per uno dei due genitori. Per un totale di 9 mesi.
Viene inoltre confermato che i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e specificando, a differenza delle precedenti disposizioni, che “non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli eventuali emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio” e, comunque, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Con la Legge di Bilancio 2023, alle regole generali sull’utilizzo del congedo parentale, in aggiunta, si prevede, che, per un mese la cifra salga dall’attuale 30 all’80% se fruita entro il sesto anno del figlio. Il beneficio scatta dunque solo nel rispetto delle condizioni previste:
- il periodo di maternità obbligatorio deve terminare dopo il 31 dicembre 2022 (deve iniziare o proseguire nel 2023);
- il congedo deve essere fruito nei primi sei anni di vita del bambino.
Congedo parentale genitore solo
Il decreto conciliazione vita lavoro tutela anche i nuclei familiari monogenitoriali. E' il caso del genitore solo, che sussiste nei seguenti casi:
- in caso di morteo grave infermità dell’altro genitore;
- nel caso di abbandonoo mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore;
- in tutti i casi di affidamento esclusivodel minore a un solo genitore, compreso l’affidamento esclusivo disposto ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice Civile.
È bene infatti chiarire che in caso di affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore, a quest’ultimo spetta anche la fruizione del congedo indennizzato. Il valore è lo stesso riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. Il provvedimento di affidamento va trasmesso all’INPS dal Pubblico Ministero. Al genitore solo si riconoscono 11 mesi di congedo parentale. Di questi 11 mesi:
- 9 mesi sono indennizzabili al 30% e 1 all’80% della retribuzione;
- i restanti 2 mesi non sono indennizzabili,salvo il caso in cui il “genitore solo” abbia un reddito inferiore alla soglia prevista nell’articolo 34, comma 3, del Testo Unico (reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione).
Congedi parentali genitori iscritti alla gestione separata
Ciascun genitore ha diritto a tre mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. I genitori, inoltre, hanno diritto a ulteriori tre mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di nove mesi (messaggio 4 agosto 2022, n. 3066).L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi 12 mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.
L’età massima del figlio entro cui si può ricorrere alla misura passa da 3 a 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo.
Congedo parentale genitori lavoratori autonomi
Ai genitori lavoratori autonomi il congedo parentale spetta per un massimo di tre mesi ciascuno per ogni figlio, da fruire entro il primo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento, del bambino.
La possibilità di fruizione del congedo parentale decorre:
- per la madre,dalla fine del periodo indennizzabile di maternità;
- nel caso del padre,dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore.
Il congedo parentale spetta a condizione che i lavoratori e le lavoratrici autonome abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso) e che vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa. Le condizioni restano le stesse anche in caso di parto plurimo.
L’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della categoria di appartenenza.