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Progressioni economiche orizzontali (DEP): ne ho diritto anche se non sono più in servizio?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 17/04/2024 vai ai commenti

Contratto Nazionale

Nel recentissimo Orientamento Applicativo CFL 259, pubblicato il 12 aprile 2024, l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran) ha aderito alle indicazioni della Cassazione riguardanti la partecipazione del personale cessato alla procedura di progressione orizzontale. Questo segue l'ordinanza n. 5187 del 27 febbraio 2024, in cui la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un dipendente contro l'Agenzia delle Entrate.

La controversia riguardava l'esclusione del dipendente dalla graduatoria delle progressioni orizzontali a causa del suo pensionamento. La Corte ha stabilito che la retroattività dell'avanzamento economico deve essere interpretata in coerenza con gli obiettivi delle parti collettive, eliminando requisiti aleatori non voluti, come la permanenza in servizio alla data di approvazione della graduatoria.

In pratica, la motivazione della Pubblica Amministrazione (PA) per escludere i dipendenti già pensionati è stata respinta, in quanto andrebbe contro l'interesse del datore di lavoro a stimolare prestazioni ottimali anche per il futuro. Escludere i dipendenti pensionati vanificherebbe la funzione premiale, discriminando coloro che hanno dimostrato di meritare il beneficio.

L'Aran ha quindi chiarito di includere i dipendenti cessati dopo il 1° gennaio, purché il contratto integrativo sia stato sottoscritto nell'anno 2023. Riguardo alla procedura, si ribadisce il principio della partecipazione indistinta di tutti i dipendenti potenzialmente beneficiari della progressione, che possono acquisire il differenziale stipendiale dal 1° gennaio di ciascun anno, indipendentemente dalla data di cessazione avvenuta durante l'anno.