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Congedo parentale retribuito: ecco cosa cambia

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La Redazione
Pubblicato il: 29/05/2025

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

 

Roma, 26 maggio 2025 – L’INPS ha pubblicato la Circolare n. 95, che dà attuazione a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 179). A partire dal 1° gennaio 2025, viene introdotto un importante cambiamento: tre mesi di congedo parentale saranno retribuiti all’80% della retribuzione media giornaliera, per ciascun genitore lavoratore dipendente. Per gli infermieri, il primo mese, come da contratto, continuerà a essere retribuito al 100%, mentre i due mesi successivi saranno retribuiti all'80%.

Questa misura mira a rafforzare il sostegno economico ai genitori nei primi anni di vita del figlio, favorendo una maggiore fruizione del congedo parentale da parte di entrambi i genitori e promuovendo un’equa ripartizione delle responsabilità familiari.

Il nuovo congedo parentale retribuito all’80%: cosa prevede

A CHI È RIVOLTO

La misura si applica esclusivamente a:

  • Lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato;

  • Genitori naturali, adottivi o affidatari;

  • Coloro che concludono il congedo obbligatorio di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024.

Sono esclusi: lavoratori autonomi, parasubordinati, iscritti alla Gestione Separata e liberi professionisti, per i quali restano in vigore le regole precedenti.

 DECORRENZA

La nuova disciplina si applica ai congedi parentali fruiti dal 1° gennaio 2025, solo se il congedo obbligatorio (maternità o paternità) è terminato dopo il 31 dicembre 2024.

DURATA E INDENNITÀ

  • 3 mesi retribuiti all’80% della retribuzione media giornaliera, per ciascun genitore (individuali e non trasferibili). Per gli infermieri, il primo meseè retibuito al 100% e i due mesi successivi all'80%.

  • Da utilizzare entro il sesto anno di vita del figlio o, in caso di adozione/affidamento, entro sei anni dall’ingresso del minore in famiglia.

  • Oltre questi tre mesi, restano valide le aliquote ordinarie:

    • 60% per il 4° e 5° mese;

    • 30% dal 6° al 9° mese (in caso di fruizione totale);

    • Nessuna indennità oltre i limiti temporali previsti.

 LIMITI COMPLESSIVI DI FRUIZIONE (per figlio):

  • 6 mesi per ciascun genitore, non trasferibili;

  • 9 mesi totali tra entrambi;

  • 11 mesi totali in caso di genitore solo.

Condizioni per l’accesso all’indennità maggiorata

  • Il congedo deve essere richiesto in modalità telematica tramite:

    • Portale INPS

    • Contact Center Multicanale (803.164 da fisso o 06.164.164 da cellulare),

    • Patronati.

  • L’indennità viene anticipata dal datore di lavoro (come per le altre indennità di congedo parentale) e successivamente rimborsata dall’INPS, salvo nei casi in cui l’INPS provvede direttamente (es. lavoratori agricoli o domestici).

  • La retribuzione di riferimento per il calcolo dell’indennità è quella media giornaliera degli ultimi 30 giorni lavorati, con esclusione delle voci non fisse o continuative.

Le finalità della misura

L’aumento dell’indennità per i primi tre mesi di congedo parentale ha una duplice finalità:

  1. Contrastare la rinuncia al congedo per motivi economici, soprattutto da parte del secondo genitore (spesso il padre), che tradizionalmente ne usufruisce molto meno.

  2. Promuovere la parità di genere e la genitorialità condivisa, incoraggiando entrambi i genitori a prendersi cura del figlio nei primi anni di vita.

Questa modifica recepisce anche le indicazioni della Direttiva UE 2019/1158 sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare, che impone agli Stati membri di garantire congedi parentali equi, retribuiti e fruibili da entrambi i genitori.

Differenze rispetto al passato

Fino al 2024 Dal 2025 (con nuove regole)
1 mese al 100%, 1 mese al 60%, poi 30% 1 mese al 100%, 2 mesi retribuiti all’80% per ciascun genitore
Fruizione entro i 12 anni del figlio Fruizione dell’80% entro i 6 anni del figlio
Indennità al 30% oltre il primo mese Mantenimento del 60% e 30% per mesi successivi

Per approfondire

Il testo completo della Circolare INPS n. 95 del 26 maggio 2025 è consultabile online:

Consulta la circolare INPS n. 95/2025