Legge 104, donazioni e volontariato: come cambiano i permessi nel CCNL Sanità
Con l’entrata in vigore del nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità 2022–2024, l’articolo 39 ridisegna in modo puntuale la disciplina dei permessi previsti da particolari disposizioni di legge. Una norma che tocca da vicino migliaia di lavoratrici e lavoratori del Servizio sanitario nazionale, perché riguarda diritti sensibili come l’assistenza ai familiari con disabilità, la donazione di sangue e midollo, e la partecipazione alle attività di volontariato e protezione civile.
Permessi Legge 104: conferme e precisazioni operative
Il cuore dell’articolo 39 resta il richiamo ai permessi previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992. Il CCNL conferma il diritto ai tre giorni mensili di permesso retribuito per l’assistenza a persone con disabilità grave, chiarendo alcuni aspetti applicativi che in passato hanno generato dubbi e contenziosi.
I permessi sono utili a tutti gli effetti giuridici ed economici: valgono per la maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità. Possono essere fruiti anche in modalità oraria, fino a un massimo di 18 ore mensili. Per il personale con contratto part-time resta fermo il principio del riproporzionamento, secondo quanto già previsto dal CCNL.
Elemento centrale è la programmazione. Il lavoratore è tenuto, di norma, a pianificare mensilmente le giornate o le fasce orarie di utilizzo del permesso. Nei servizi articolati su turni, la comunicazione va fatta entro il giorno 20 del mese precedente. In caso di fruizione ad ore, eventuali modifiche successive alla programmazione sono consentite solo trasformando il permesso in giornata intera.
Urgenze e flessibilità: la tutela resta
Il contratto tiene conto delle situazioni imprevedibili. In caso di necessità e urgenza, la comunicazione può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione, e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno interessato. Una clausola importante, che tutela il lavoratore quando l’assistenza non è programmabile.
Donatori di sangue e midollo: permessi retribuiti confermati
L’articolo 39 ribadisce il diritto ai permessi retribuiti previsti dalle leggi speciali per i donatori di sangue e di midollo osseo. Si tratta di un richiamo esplicito alle norme vigenti, che rafforza la tutela contrattuale di chi compie un gesto di alto valore civico e sanitario.
Anche in questo caso viene introdotta una regola organizzativa: il dipendente deve comunicare l’assenza con un preavviso di tre giorni, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali valgono le stesse tempistiche ridotte previste per i permessi Legge 104.
Volontariato e protezione civile: apertura compatibile con i servizi
Una novità significativa riguarda la partecipazione alle attività delle associazioni di volontariato e di protezione civile, come definite dai decreti legislativi del 2017 e del 2018. Le aziende sanitarie sono chiamate a consentire tale partecipazione, purché compatibile con le esigenze organizzative. È un segnale di attenzione verso l’impegno civico dei dipendenti, inserito però in un quadro di equilibrio con la continuità dei servizi.
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