Turno dopo turno infermieri come portantini e OSS: arriva lo stop della Cassazione
Infermieri come portantini. Da dieci anni. Ogni giorno, turno dopo turno, a cambiare lenzuola, accompagnare pazienti ai laboratori, trasportare salme, raccogliere rifiuti, distribuire i pasti. Non per un'emergenza improvvisa, non per un'eccezione dettata da qualche crisi del momento, ma come prassi ordinaria, strutturale, mai messa in discussione dall'azienda sanitaria che li impiegava.
Alla domanda sulla legittimità di simili pratiche ha risposto la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9435/2026, affermando che la tutela della professionalità del lavoratore pubblico non è una questione meramente quantitativa, ma qualitativa. Non basta che le mansioni proprie del profilo restino prevalenti nel complesso delle ore lavorate: occorre anche che quelle inferiori siano davvero marginali, o in alternativa, meramente occasionali.
È una distinzione che sembra sottile, ma che nei fatti rivoluziona il modo in cui i giudici del lavoro dovranno d'ora in poi affrontare i ricorsi per demansionamento nel pubblico impiego sanitario.
La causa
La vicenda che ha portato alla pronuncia riguarda un gruppo di infermieri alle dipendenze dell'ASREM, l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise. Per più di dieci anni, presso l'Ospedale San Timoteo di Termoli, questi lavoratori avevano svolto, accanto alle attività proprie della professione infermieristica, una serie di compiti riconducibili ai profili degli OTA e degli OSS, ossia assistenza ai pazienti nell'igiene personale, cambio della biancheria, disinfezione e riordino delle unità di degenza, accompagnamento dei ricoverati presso i laboratori diagnostici, trasporto salme, raccolta e stoccaggio di rifiuti.
L'Azienda giustificava la situazione adducendo una cronica carenza di personale ausiliario, ulteriormente aggravata dalla pendenza di un piano di rientro dal deficit sanitario regionale che bloccava di fatto le nuove assunzioni.
Nel 2018 gli infermieri decidono di agire in giudizio. Il Tribunale di Larino respinge le loro domande. La Corte d'Appello di Campobasso conferma. Secondo i giudici di merito, le mansioni inferiori non avevano impedito lo svolgimento prevalente di quelle proprie del profilo infermieristico. Alcune attività contestate non erano del tutto estranee alla professione, ma comunque relative alla cura e all'assistenza del paziente. Quanto alla carenza di organico, sebbene non assoluta, giustificava le scelte dell'azienda sul piano organizzativo. Infine, i lavoratori avevano atteso un decennio prima di protestare formalmente.
La sentenza della Suprema Corte
Questa catena di rigetti sembrava chiudere definitivamente la questione. Invece il caso arriva alla Suprema Corte, e lì il ragionamento si ribalta.
La Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e rimanda la causa alla Corte d'Appello di Campobasso in diversa composizione. Il principio enunciato è netto: nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori solo se tali attività sono marginali o occasionali e non sistematiche. Tre condizioni devono ricorrere simultaneamente: le mansioni inferiori non devono essere completamente estranee alla professionalità del lavoratore; deve sussistere un'obiettiva esigenza organizzativa o di sicurezza; e l'assegnazione deve avvenire in via marginale o meramente occasionale.
Il punto cruciale della novità giurisprudenziale sta nel terzo requisito. I giudici di merito si erano fermati ai primi due, ritenendo sufficiente che il lavoro infermieristico restasse quantitativamente prevalente. La Cassazione dice che non basta. Il controllo, spiega, deve essere qualitativo, non quantitativo. Quando compiti propri di figure di categoria inferiore si inseriscono in modo stabile nella prestazione quotidiana, essi incidono sul patrimonio professionale del lavoratore a prescindere dal fatto che le mansioni di livello superiore restino numericamente predominanti. Lo svolgimento sistematico di mansioni inferiori viola in sé, sul piano qualitativo, il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità, anche quando sia formalmente rispettato il parametro della prevalenza.
C'è un'altra considerazione nella sentenza che merita attenzione, perché affronta direttamente l'argomento più usato dalle aziende sanitarie per difendersi in giudizio: la contiguità tra le mansioni infermieristiche e quelle dell'OSS. È vero, riconoscono gli Ermellini, che entrambe le figure lavorano a contatto con il paziente, e che persino il codice deontologico degli infermieri prevede che il professionista possa compensare eccezionalmente carenze organizzative della struttura. Ma questa contiguità, chiarisce la Corte, è idonea a giustificare un intervento eccezionale in presenza di una situazione emergenziale, non a creare una vera e propria prassi organizzativa strutturale. Ne discende che il datore di lavoro pubblico non può invocare la carenza di organico come giustificazione per l'utilizzo promiscuo dei propri dipendenti. Deve dimostrare non solo l'esigenza organizzativa, ma anche l'effettiva occasionalità dell'impiego in compiti inferiori.
I precedenti
La sentenza non è isolata. Nel maggio 2026, con ordinanza n. 14249, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha confermato il diritto al risarcimento del danno per un gruppo di infermieri del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, riconoscendo che per anni erano stati impiegati nello svolgimento sistematico di mansioni proprie degli OSS. Secondo quanto accertato dai giudici, tali attività erano svolte quotidianamente a causa della totale assenza di personale OSS fino al 2018.
Il quadro giurisprudenziale che emerge è dunque coerente e progressivo. Con l'ordinanza n. 12139/2024, la Corte di Cassazione aveva già accolto il ricorso di un'infermiera che per anni era stata sistematicamente impiegata in mansioni inferiori tipiche dell'operatore socio-sanitario, stabilendo che il demansionamento è illecito anche se motivato da ragioni pratiche, e che il danno professionale è risarcibile anche in assenza di una lesione economica immediata, se viene dimostrata la sistematica dequalificazione.
Sul fronte del risarcimento economico, la pronuncia del 2026 introduce però una distinzione importante. Il danno da dequalificazione professionale è riconoscibile, ma quello retributivo richiede una prova rigorosa. Per ottenerlo, il lavoratore non può limitarsi ad allegare lo svolgimento di compiti estranei al profilo, ma deve fornire elementi precisi che dimostrino l'inadeguatezza del trattamento economico complessivamente percepito rispetto al parametro costituzionale di proporzionalità di cui all'art. 36 della Costituzione, e deve altresì dimostrare un incremento della prestazione in termini di orario, intensità od onerosità. Nel caso degli infermieri molisani, la documentazione prodotta era insufficiente per fondare la pretesa: era stata prodotta una sola busta paga e indicata come base di calcolo una percentuale del trattamento spettante al livello inferiore, senza alcuna ricostruzione complessiva del decennio.
È questo un avvertimento che gli avvocati specializzati in diritto del lavoro stanno già trasmettendo ai loro assistiti: la causa va costruita con cura documentale, non basta la narrazione dei fatti. L'avvocato De Angelis, esperto di diritto del lavoro in ambito sanitario, ha ricordato pubblicamente che la prescrizione per il risarcimento è decennale e può essere interrotta finché persiste la condotta dell'azienda. Il che significa che chi si trova oggi in una situazione di demansionamento sistematico ha ancora tempo per agire, e che il termine non decorre se la condotta continua.
In un caso di demansionamento infermieristico protrattosi per dieci anni, il Tribunale di Salerno ha riconosciuto a ciascun infermiere un risarcimento di circa 70.000 euro, pari al 25% della retribuzione. Non è un dato trascurabile per le aziende sanitarie, soprattutto quelle che da anni gestiscono la carenza di personale ausiliario scaricando il peso sugli infermieri senza affrontare il problema strutturalmente.
Come comportarsi
Per gli infermieri che vogliono intraprendere o proseguire un percorso legale, la strategia processuale deve tenere conto di quanto insegna la sentenza del Molise. Non basta dimostrare di aver svolto mansioni da OSS. Occorre dimostrare che queste attività erano sistematiche, non marginali né occasionali, e che si ripetevano con una frequenza tale da incidere concretamente sulla propria identità professionale e sulla percezione del ruolo nel reparto. I turni, gli ordini di servizio, le comunicazioni interne, le testimonianze dei colleghi diventano elementi fondamentali del fascicolo. Chi agisce in modo coordinato con altri infermieri nella stessa situazione, come hanno fatto quelli dell'ASREM, rafforza sia la credibilità narrativa che la solidità probatoria del ricorso.
La pronuncia rafforza un orientamento ormai consolidato: gli infermieri non possono essere impiegati stabilmente in mansioni da OSS o OTA, e la carenza di organico non giustifica un ricorso sistematico a mansioni inferiori. La tutela della professionalità non è più un principio astratto. È diventata, con questa pronuncia, una condizione concreta esigibile in giudizio, con un giudice che può finalmente guardare dentro la realtà dei reparti, non solo alle categorie contrattuali formali.
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