Malattia, nuova regola INPS: il certificato può coprire anche il giorno precedente
L’INPS supera il precedente orientamento applicativo sulla decorrenza della tutela previdenziale in caso di malattia. Fino ad oggi il giorno precedente alla redazione del certificato poteva essere riconosciuto, in determinate condizioni, soprattutto quando il medico aveva effettuato una visita domiciliare; con le nuove indicazioni, invece, la copertura può partire dal giorno immediatamente precedente anche quando la visita viene effettuata in ambulatorio, purché quel giorno non sia sabato, domenica o festivo infrasettimanale. Resta fermo il principio generale secondo cui la malattia decorre dalla data in cui il medico certifica l’incapacità temporanea al lavoro.
Per ottenere la tutela economica di malattia erogata dall’INPS, il lavoratore deve essere in possesso di un certificato medico che attesti la propria incapacità temporanea al lavoro. Finora, uno dei problemi più frequenti nasceva quando il lavoratore si ammalava in un determinato giorno ma riusciva a essere visitato dal proprio medico soltanto il giorno successivo, perché la regola generale faceva decorrere l’evento dalla data di redazione del certificato e il riconoscimento retroattivo era ammesso soltanto in circostanze particolari.
L’INPS ha ora deciso di modificare questo orientamento, prendendo atto dei cambiamenti intervenuti nell’assistenza territoriale, della progressiva riduzione del numero dei medici di medicina generale, dell’aumento dei loro carichi di lavoro e della crescente diffusione di accessi ambulatoriali programmati. La novità è importante perché, a decorrere dalla pubblicazione della nuova circolare, il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato potrà essere riconosciuto ai fini della tutela previdenziale anche quando la visita è stata effettuata nello studio del medico, e non soltanto a domicilio.
La possibilità, tuttavia, non equivale a una libera retrodatazione del certificato: il riconoscimento riguarda soltanto il giorno immediatamente precedente e resta escluso quando quel giorno cade di sabato, domenica o in una festività infrasettimanale.
La regola generale non cambia: la malattia parte dal giorno del certificato
Per comprendere la novità occorre partire dal principio che continua a rappresentare la regola generale. Ai fini della tutela previdenziale, l’INPS considera come primo giorno di malattia, normalmente, la data in cui il medico redige il certificato dopo avere effettuato la valutazione clinica e accertato l’incapacità temporanea del lavoratore a svolgere la propria attività.
Questa data ha una rilevanza molto più ampia della semplice giustificazione dell’assenza, perché serve a calcolare la cosiddetta carenza, cioè i primi tre giorni dell’evento che, secondo le regole previdenziali, non sono indennizzati dall’INPS, oltre alle percentuali di indennizzo, al periodo massimo assistibile e ad altri aspetti connessi alla gestione della malattia, comprese le eventuali conseguenze derivanti dall’assenza a una visita medica di controllo.
Il principio deriva da una disciplina molto risalente, contenuta nel Regolamento per le prestazioni economiche dell’INAM del 1963, secondo cui il computo dell’indennità prendeva come riferimento il giorno della chiamata del medico risultante dal certificato oppure, quando questa indicazione mancava, la data della prima visita medica.
Su questa base l’INPS aveva consolidato nel tempo il criterio secondo cui la data del certificato coincide, in linea generale, con l’inizio dell’evento di malattia.
Fino ad oggi il giorno precedente veniva riconosciuto solo in casi limitati
La normativa e la prassi INPS avevano comunque previsto una possibilità di riconoscimento del giorno immediatamente precedente alla visita, proprio per evitare che il lavoratore fosse penalizzato quando il medico non riusciva a recarsi al domicilio nello stesso giorno in cui era stato contattato.
Nel certificato di malattia esiste infatti il campo “Dichiara di essere ammalato dal…”, nel quale il medico può indicare il giorno precedente alla visita. In passato, però, perché quella giornata potesse essere riconosciuta dall’INPS era necessario che fosse valorizzata anche l’indicazione relativa alla visita domiciliare.
La logica era legata alle regole contrattuali dei medici di medicina generale, che consentono al medico di eseguire una visita domiciliare richiesta dal paziente entro il giorno successivo, quando la visita venga ritenuta necessaria. In questa situazione, l’INPS ammetteva che l’incapacità lavorativa potesse essere fatta decorrere dal giorno della chiamata, purché si trattasse appunto del giorno immediatamente precedente.
La retrodatazione non era invece riconosciuta quando la data riportata nel campo “ammalato dal” era anteriore di più di un giorno, perché in quel caso non era possibile ricondurla alla semplice attesa della visita del medico.
Il vecchio limite: niente riconoscimento per la visita in ambulatorio
Uno dei punti più problematici della precedente interpretazione riguardava proprio il caso, molto comune, nel quale il lavoratore telefonava al medico, dichiarava di essere malato ma veniva ricevuto nello studio soltanto il giorno successivo.
In questa situazione, se la visita era ambulatoriale e non domiciliare, il giorno precedente non veniva riconosciuto dall’INPS ai fini previdenziali, anche se il lavoratore aveva effettivamente contattato il proprio medico e l’accesso allo studio era stato programmato per il giorno seguente.
È proprio questa limitazione che viene ora superata.
La nuova regola: coperto anche il giorno prima della visita in studio
Con il nuovo orientamento l’INPS riconosce che il modello organizzativo della medicina generale è cambiato e che non sempre il medico può visitare immediatamente il paziente, né a domicilio né nel proprio ambulatorio.
Per questo, dal momento della pubblicazione della nuova circolare, la tutela previdenziale della malattia viene riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato quando la visita avviene in ambulatorio, purché siano rispettate le condizioni indicate dall’Istituto.
In termini concreti, se un lavoratore si ammala il lunedì, contatta il proprio medico ma viene visitato e certificato il martedì, il lunedì potrà essere riconosciuto come primo giorno dell’evento anche se la visita è stata effettuata nello studio del medico.
La modifica non elimina però la necessità della valutazione sanitaria. Il medico continua a dover certificare, sulla base della visita effettuata, la sussistenza dell’incapacità temporanea al lavoro e il riconoscimento retroattivo rimane limitato alla sola giornata immediatamente precedente.
Un esempio pratico
Immaginiamo un lavoratore che lunedì mattina abbia febbre alta e sintomi tali da impedirgli di recarsi al lavoro. Contatta il proprio medico di medicina generale, che però, per ragioni organizzative, gli fissa la visita in ambulatorio per martedì.
Con il precedente orientamento, la tutela INPS sarebbe normalmente partita dal martedì, perché la visita era stata effettuata in studio e non a domicilio.
Con la nuova interpretazione, invece, il lunedì può essere riconosciuto come primo giorno di malattia, sempre che il medico lo indichi correttamente nel certificato e che si tratti precisamente del giorno immediatamente precedente alla visita.
È questo il cambiamento sostanziale introdotto dall’INPS.
Non si possono però recuperare più giorni all’indietro
La nuova regola non autorizza il medico a certificare indiscriminatamente periodi di malattia precedenti alla visita.
Se, per esempio, il lavoratore viene visitato il giovedì ma dichiara di essere malato dal lunedì, l’INPS non riconosce automaticamente lunedì, martedì e mercoledì come giorni coperti dalla certificazione, perché la tutela retroattiva resta limitata al giorno immediatamente precedente.
Il principio serve a mantenere un equilibrio tra l’esigenza di non penalizzare il lavoratore a causa dell’organizzazione dello studio medico e la necessità di fondare la tutela previdenziale su una valutazione clinica effettivamente effettuata dal medico.
In altre parole, la nuova interpretazione risolve il problema del ritardo di un giorno, non introduce una certificazione retroattiva generalizzata.
Sabato, domenica e festivi restano esclusi
C’è poi un'importante eccezione. L’INPS continua a non riconoscere il giorno precedente alla visita quando questo cade di sabato, domenica o in una festività infrasettimanale.
La ragione indicata dall’Istituto è che in tali giornate è disponibile il servizio di continuità assistenziale, al quale il lavoratore può rivolgersi per ottenere una valutazione sanitaria e, quando ne ricorrono i presupposti, la relativa certificazione.
Per esempio, se il lavoratore si ammala di domenica e viene visitato dal medico di famiglia il lunedì, la domenica non potrà essere automaticamente recuperata attraverso la nuova regola, perché il lavoratore avrebbe potuto rivolgersi alla continuità assistenziale.
Lo stesso principio vale quando il giorno precedente cade di sabato o coincide con un festivo infrasettimanale.
Perché l’INPS ha cambiato orientamento
La modifica nasce da una valutazione dell’attuale organizzazione della medicina territoriale. L’INPS richiama infatti la progressiva diminuzione del numero dei medici di medicina generale, l’aumento del carico assistenziale, i maggiori compiti organizzativi affidati ai professionisti e la necessità, ormai molto diffusa, di programmare gli accessi ambulatoriali per evitare sovraffollamenti nelle sale di attesa.
In questo contesto, mantenere una differenza rigida tra visita domiciliare e visita ambulatoriale avrebbe potuto produrre un trattamento poco equo: due lavoratori ammalati nello stesso giorno avrebbero potuto ottenere una decorrenza differente soltanto perché uno era stato visitato a domicilio e l’altro era stato ricevuto in studio il giorno successivo.
L’Istituto ha quindi scelto quella che definisce un'“interpretazione evolutiva” della disciplina, adottata anche sulla base del concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con l'obiettivo di garantire maggiore uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale.
Cosa deve fare il lavoratore che si ammala
La novità non modifica una regola fondamentale: il lavoratore deve comunque attivarsi tempestivamente per ottenere la certificazione medica e non può attendere diversi giorni per poi chiedere al medico di retrodatare l'evento.
Il riconoscimento del giorno precedente nasce proprio dall'impossibilità organizzativa del medico di effettuare la visita nello stesso giorno, non dalla possibilità per il lavoratore di rinviare liberamente il contatto con il curante.
Resta quindi opportuno contattare il medico il prima possibile e rispettare anche gli obblighi previsti dal proprio contratto collettivo o dalle disposizioni aziendali per la comunicazione dell'assenza al datore di lavoro.
Certificato INPS e comunicazione dell'assenza, infatti, sono due aspetti distinti: il certificato serve a documentare l'incapacità lavorativa ai fini sanitari e previdenziali, mentre il lavoratore deve comunque rispettare le modalità e i tempi previsti per informare l'azienda della propria assenza.
La carenza dei primi tre giorni non scompare
Un altro equivoco da evitare riguarda i primi tre giorni di malattia. Il fatto che l’INPS possa riconoscere come decorrenza anche la giornata immediatamente precedente al certificato non elimina il periodo di carenza previsto dalla disciplina previdenziale.
Anzi, proprio perché viene individuato un primo giorno dell'evento differente, quella giornata entra nel calcolo complessivo della malattia e contribuisce a determinare i primi tre giorni di carenza e le successive giornate indennizzabili secondo le regole applicabili.
È quindi una modifica che riguarda la decorrenza dell'evento, non l'abolizione dei criteri economici previsti per l'indennità.
La nuova regola vale anche per continuazione e ricaduta?
Il criterio del riconoscimento del giorno immediatamente precedente era già applicato, secondo le indicazioni dell’Istituto, anche alle certificazioni di continuazione e ricaduta della malattia.
La logica resta quella di evitare che un ritardo organizzativo nella visita determini una soluzione di continuità artificiale nella tutela, sempre nel rispetto delle condizioni previste e del periodo massimo assistibile.
Anche in questi casi, però, la certificazione deve essere coerente con la situazione clinica accertata dal medico e non può diventare uno strumento per ricostruire retroattivamente periodi non documentati.
Perché la data del primo giorno è così importante
Può sembrare una questione puramente amministrativa, ma individuare correttamente il primo giorno della malattia produce conseguenze concrete.
Da quella data dipendono infatti il calcolo dei primi tre giorni di carenza, la determinazione delle percentuali di indennizzo, il conteggio del periodo massimo assistibile e alcuni aspetti collegati agli obblighi del lavoratore durante l'assenza, compresa la disciplina delle visite mediche di controllo.
Un giorno apparentemente “perso” tra l'inizio dei sintomi e la visita del medico poteva quindi incidere non soltanto sulla retribuzione, ma sull'intera gestione previdenziale dell'evento.
Con il nuovo orientamento, l’INPS cerca di ridurre proprio questa discrepanza, riconoscendo che l’impossibilità di ottenere una visita nello stesso giorno non dipende necessariamente dal comportamento del lavoratore.
Cosa cambia davvero, in sintesi
La differenza rispetto al passato è sostanziale ma circoscritta. La regola generale resta che la malattia decorre dalla data di redazione del certificato medico, perché è in quel momento che il medico accerta l'incapacità temporanea al lavoro.
Da oggi, però, il giorno immediatamente precedente può essere riconosciuto anche quando il lavoratore viene visitato nell'ambulatorio del medico, superando la precedente impostazione che legava questa possibilità essenzialmente alla visita domiciliare.
Non è possibile invece retrodatare liberamente di due, tre o più giorni e resta escluso il recupero della giornata precedente quando questa cade di sabato, domenica o in un festivo infrasettimanale, poiché in queste circostanze il lavoratore può rivolgersi alla continuità assistenziale.
Per molti dipendenti si tratta quindi di una modifica concreta, soprattutto in un sistema nel quale ottenere una visita nello stesso giorno della comparsa dei sintomi è diventato sempre più difficile. Il principio che ispira la nuova interpretazione dell’INPS è semplice: il lavoratore non deve perdere una giornata di tutela soltanto perché il proprio medico, pur contattato tempestivamente, riesce a visitarlo in ambulatorio il giorno successivo.
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