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Visite ed esami, arrivano 10 ore di permesso in più: chi ne ha diritto e come funzionano

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 08/09/2026

Contratto Nazionale

 

L’ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2025-2027 recepisce nell’articolo dedicato a visite, terapie ed esami la nuova tutela prevista dalla legge 106/2025. Alle 18 ore annue già riconosciute a tutti i dipendenti si aggiungono ulteriori 10 ore per i lavoratori con malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce e per chi è affetto da malattie invalidanti o croniche, anche rare, con invalidità almeno pari al 74%. Lo stesso diritto è riconosciuto al dipendente per assistere il figlio minorenne nelle medesime condizioni. Attenzione, però: il requisito del 74% non riguarda indistintamente tutti i beneficiari e le dieci ore non sono un nuovo pacchetto di permessi utilizzabile per qualsiasi esigenza personale.

Tra le novità dell’ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2025-2027 ce n’è una che riguarda direttamente i lavoratori che devono affrontare visite, controlli e cure frequenti a causa di una patologia importante, oppure accompagnare un figlio minorenne nelle stesse condizioni: alle ore di permesso già previste dal contratto si aggiunge infatti una tutela specifica di ulteriori dieci ore all’anno, introdotta dalla legge 18 luglio 2025, n. 106 e ora espressamente inserita nella disciplina contrattuale.

Il punto è contenuto nell’articolo 25 dell’ipotesi contrattuale, dedicato ai “Permessi e assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici”. La formulazione è importante perché non sostituisce le 18 ore già riconosciute, ma aggiunge un secondo monte ore destinato a una platea specifica di lavoratori. Per chi possiede i requisiti, dunque, il totale può arrivare a 28 ore annue: le 18 ore ordinarie più le 10 ore aggiuntive previste dalla legge 106/2025.

È però necessario leggere bene la disposizione, perché la formula “invalidità almeno del 74%” potrebbe far pensare che questo requisito sia necessario anche per chi ha una malattia oncologica. Non è così.

Prima cosa da capire: le 18 ore non spariscono

Il contratto continua innanzitutto a riconoscere a tutti i dipendenti 18 ore annue di permesso per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Possono essere utilizzate sia a ore sia per l’intera giornata e comprendono anche il tempo necessario per andare dalla sede di lavoro alla struttura sanitaria e tornare.

Queste 18 ore rappresentano quindi la disciplina ordinaria e rimangono disponibili indipendentemente dalla presenza di una patologia oncologica o da una percentuale di invalidità.

La vera novità dell’ipotesi 2025-2027 arriva subito dopo, perché il nuovo articolo 25 recepisce espressamente l’articolo 2 della legge 106/2025 e stabilisce che alcuni dipendenti possano beneficiare, oltre alle 18 ore, di altre dieci ore annue.

È questo “oltre” a fare la differenza: per il lavoratore che rientra nelle condizioni previste non si parla di 18 ore dentro le quali devono essere ricavate le nuove dieci, ma di un monte aggiuntivo.

Quindi 18 più 10: fino a 28 ore l’anno

Facciamo un esempio semplice. Un infermiere dispone, come gli altri dipendenti del Comparto, delle 18 ore annualiper visite, terapie ed esami previste dal contratto. Se lo stesso lavoratore è affetto da una delle condizioni individuate dalla legge 106/2025, dispone anche delle ulteriori 10 ore dedicate specificamente alle esigenze sanitarie indicate dalla nuova normativa.

Il monte complessivo può quindi arrivare a 28 ore nell’anno.

Le due quote, tuttavia, non devono essere confuse. Le prime 18 ore costituiscono il permesso ordinario per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici; le ulteriori 10 ore nascono invece da una tutela rafforzata destinata ai lavoratori che si trovano in determinate condizioni cliniche o che devono assistere un figlio minorenne che si trovi nelle stesse condizioni.

Chi ha diritto alle 10 ore aggiuntive

Qui bisogna leggere con attenzione la frase contrattuale, che riprende la legge 106/2025.

Le dieci ore spettano innanzitutto al dipendente affetto da malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce. In questo caso la norma non richiede una percentuale di invalidità pari o superiore al 74%.

La seconda categoria comprende invece i lavoratori affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, ma per queste patologie la legge pone un requisito ulteriore: devono comportare un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

La distinzione è fondamentale e può essere riassunta così: per la malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce non è previsto il requisito del 74%; per le altre malattie invalidanti o croniche, comprese quelle rare, è invece richiesta un’invalidità almeno pari al 74%.

Per questo sarebbe impreciso presentare la novità semplicemente come “10 ore in più per chi ha un’invalidità superiore al 74%”: una formulazione del genere lascerebbe fuori proprio una parte dei lavoratori oncologici ai quali la legge riconosce espressamente il beneficio.

E chi ha esattamente il 74%?

Anche qui il testo è chiaro: la legge e l’ipotesi contrattuale utilizzano la formula “pari o superiore al 74 per cento”.

Non occorre quindi avere “più del 74%”. È sufficiente anche un grado di invalidità esattamente pari al 74%, purché associato a una malattia invalidante o cronica, anche rara, rientrante nella previsione normativa.

Questo dettaglio è importante soprattutto nella comunicazione ai dipendenti, perché parlare genericamente di “invalidità superiore al 74%” finirebbe per escludere impropriamente proprio chi ha ottenuto il riconoscimento del 74%.

Il follow-up oncologico è compreso, ma la legge parla di “follow-up precoce”

Un’altra novità rilevante riguarda i lavoratori oncologici che hanno terminato la fase più intensa delle cure ma continuano a effettuare controlli ravvicinati.

La tutela non riguarda infatti soltanto la malattia oncologica in fase attiva. La legge 106/2025 e l’ipotesi contrattuale comprendono espressamente anche il lavoratore che si trova in follow-up precoce.

Ciò significa che il diritto alle dieci ore non si interrompe automaticamente quando termina la terapia attiva, perché il legislatore ha riconosciuto che proprio nei mesi successivi possono essere necessari controlli, esami e prestazioni sanitarie frequenti.

Va però mantenuta la formulazione esatta della norma: viene indicato il follow-up precoce, non genericamente qualsiasi controllo oncologico effettuato per tutta la vita. Il testo non stabilisce nel dettaglio quanto debba durare questa fase, un aspetto che potrà richiedere indicazioni applicative uniformi.

Le 10 ore spettano anche per il figlio minorenne

La tutela non riguarda soltanto la malattia del lavoratore. L’articolo 25 dell’ipotesi stabilisce infatti che, per le medesime motivazioni, le ulteriori dieci ore siano riconosciute anche al dipendente genitore di un figlio minorenne.

La legge 106/2025 chiarisce ulteriormente il punto: il beneficio spetta quando il figlio minorenne è affetto da malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce, oppure da una malattia invalidante o cronica, anche rara, che comporti un'invalidità pari o superiore al 74%.

In questo caso, quindi, non è il genitore a dover possedere il requisito sanitario. È il figlio minorenne ad avere una delle condizioni previste dalla legge e il genitore dipendente utilizza le dieci ore per le visite, gli accertamenti e le cure del figlio.

Si tratta di una novità particolarmente significativa per chi lavora su turni, perché aggiunge uno strumento specifico alle altre tutele già previste per l'assistenza familiare.

Per cosa possono essere utilizzate le nuove dieci ore

Anche la finalità delle ore aggiuntive è definita con precisione. Non sono dieci ore di permesso generico da utilizzare liberamente, ma sono destinate a:

visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche e cure mediche frequenti.

La legge 106/2025 prevede che il beneficio sia collegato alla prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.

L'obiettivo è quindi molto concreto: evitare che un lavoratore che deve affrontare numerosi controlli o trattamenti a causa di una grave patologia sia costretto a consumare rapidamente il normale monte delle 18 ore oppure a utilizzare ferie o altri istituti per prestazioni sanitarie strettamente connesse alla propria condizione.

Un esempio: infermiera oncologica in follow-up precoce

Consideriamo un’infermiera che, dopo un trattamento oncologico, sia rientrata al lavoro ma si trovi ancora nella fase di follow-up precoce e debba sottoporsi periodicamente a visite specialistiche, esami ematici e controlli strumentali.

Nel corso dell’anno conserva le 18 ore previste ordinariamente dall’articolo 25 per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici; in aggiunta, proprio perché rientra nella condizione oncologica prevista dalla legge 106/2025, può beneficiare delle ulteriori 10 ore, arrivando quindi a un potenziale monte di 28 ore.

Per queste dieci ore non deve dimostrare anche un'invalidità del 74%, perché la percentuale riguarda la diversa categoria delle malattie invalidanti o croniche, non la condizione oncologica in fase attiva o in follow-up precoce.

Altro esempio: malattia cronica con invalidità del 70%

Diversa è la situazione di un lavoratore affetto da una malattia cronica non oncologica al quale sia stata riconosciuta, per esempio, un'invalidità del 70%.

Il dipendente continuerà ad avere le normali 18 ore contrattuali per visite ed esami, ma non rientrerà nel diritto alle ulteriori dieci ore sulla base di questa specifica disposizione, perché per le malattie invalidanti o croniche la legge richiede una percentuale pari o superiore al 74%.

Se invece il grado riconosciuto fosse 74%, 80% o 100%, e ricorressero gli altri presupposti previsti, il lavoratore potrebbe accedere anche al monte aggiuntivo.

E se è il figlio ad avere la patologia?

Immaginiamo ora un infermiere con un figlio di 12 anni affetto da una patologia oncologica in fase attiva. In questo caso il lavoratore può utilizzare le ulteriori dieci ore per accompagnare il figlio alle prestazioni previste dalla legge, anche se il genitore è perfettamente sano e non possiede alcuna invalidità.

La stessa tutela vale se il minore è in follow-up precoce oppure presenta una malattia invalidante o cronica, anche rara, con invalidità pari o superiore al 74%.

Il requisito dell’età è però preciso: il contratto, recependo la legge, parla di figlio minorenne.

Come si chiedono i permessi

L’articolo 25 dell’ipotesi contrattuale disciplina anche le modalità di richiesta. La domanda deve essere presentata dal dipendente con un preavviso di almeno tre giorni.

Quando ricorrono situazioni di particolare e comprovata urgenza o necessità, il termine si riduce: la richiesta può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno nel quale il dipendente intende utilizzare il permesso.

Dopo la prestazione sanitaria, l’assenza deve essere giustificata mediante una attestazione di presenza, nella quale deve risultare anche l’orario, rilasciata dal personale competente della struttura nella quale è stata effettuata la visita o la prestazione.

L'attestazione può essere consegnata all’azienda dal dipendente oppure trasmessa direttamente per via telematica dal medico o dalla struttura sanitaria.

Possono essere utilizzate a ore o per l’intera giornata?

L’articolo colloca le nuove dieci ore nello stesso comma che disciplina il sistema dei permessi per visite ed esami e stabilisce che i permessi siano fruibili su base giornaliera oppure oraria.

Quando vengono utilizzati a ore, possono essere fruiti per frazioni di ora dopo la prima ora; quando vengono cumulati per coprire un'intera giornata lavorativa, dal monte disponibile viene sottratto l'orario convenzionale previsto per quella giornata.

Questo aspetto è particolarmente importante per i turnisti, perché non significa necessariamente dover utilizzare un'intera giornata per una prestazione che richiede soltanto alcune ore.

Va però ricordato che le dieci ore aggiuntive hanno una finalità specifica collegata alle condizioni individuate dalla legge 106/2025 e non diventano una generica banca ore.

I tempi di viaggio sono compresi?

Per il monte ordinario delle 18 ore, l’articolo 25 specifica espressamente che sono compresi anche i tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

Le dieci ore aggiuntive vengono inserite dal nuovo testo nello stesso comma e sono presentate come permessi ulteriori rispetto a quelli già disciplinati. Su questo e su altri dettagli operativi sarà comunque importante verificare la formulazione definitiva del CCNL e le eventuali indicazioni applicative aziendali, soprattutto perché siamo ancora di fronte a una ipotesi contrattuale.

Come vengono considerate ai fini del comporto

Il testo stabilisce che i permessi di cui al comma 1 sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del calcolo del periodo di comporto, cioè il periodo durante il quale il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto.

Quando i permessi vengono utilizzati a ore, sei ore di permesso corrispondono convenzionalmente a una giornata ai fini del computo del comporto.

È un dettaglio da conoscere perché questi permessi non sono completamente neutri rispetto alla gestione delle assenze: il contratto li tratta, sotto questo specifico profilo, in modo assimilato alla malattia.

C’è la decurtazione economica?

Anche qui bisogna distinguere la modalità di utilizzo.

Secondo l’ipotesi contrattuale, i permessi fruiti a ore non sono soggetti alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per i primi dieci giorni di malattia.

Se invece il permesso viene utilizzato per l’intera giornata, il testo stabilisce che il trattamento economico accessorio venga sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla legislazione vigente per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

È quindi un elemento da considerare nella scelta tra fruizione oraria e giornaliera quando la durata della prestazione sanitaria consente entrambe le possibilità.

La legge 106/2025, alla base delle ulteriori dieci ore, prevede inoltre per queste ore un'indennità economica secondo la disciplina applicabile alle gravi patologie che richiedono terapie salvavita e la relativa copertura contributiva figurativa.

Part-time: le ore vengono riproporzionate

L’ipotesi contrattuale prevede espressamente che, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si proceda al riproporzionamento delle ore di permesso previste dal comma 1.

La norma assume particolare rilievo proprio perché nel nuovo comma 1 convivono sia il monte ordinario delle 18 ore sia quello aggiuntivo delle dieci ore. Anche su questo aspetto, per l'applicazione concreta del nuovo istituto, sarà importante verificare eventuali precisazioni nella versione definitiva o nelle indicazioni successive.

Se visita e malattia coincidono cambia la causale

L’articolo 25 continua inoltre a distinguere il semplice permesso per una prestazione sanitaria dalla situazione nella quale il lavoratore sia anche temporaneamente incapace di lavorare a causa della patologia.

Se alla visita, alla terapia o all'esame si accompagna una vera incapacità lavorativa temporanea, l'assenza non viene gestita come semplice permesso per visita, ma viene imputata alla malattia, applicando quindi la relativa disciplina giuridica ed economica. In quel caso occorrono la certificazione di malattia e l’attestazione della prestazione sanitaria secondo le modalità previste dal contratto.

Lo stesso principio vale quando è proprio la natura della prestazione – per esempio una terapia particolarmente impegnativa – a determinare l'incapacità lavorativa.

È una distinzione pratica importante: andare a fare un esame non equivale automaticamente a essere in malattia, ma se la patologia o la prestazione rendono il lavoratore incapace di svolgere il proprio turno, il regime applicabile cambia.

Le dieci ore non sostituiscono le altre tutele

La legge 106/2025 è molto chiara nel qualificare queste ore come aggiuntive rispetto alle tutele già previste dalla normativa e dai contratti collettivi.

Ed è la stessa logica adottata dall’ipotesi di CCNL: non vengono eliminate le 18 ore già esistenti, né il lavoratore viene obbligato a utilizzare esclusivamente le nuove dieci ore quando rientra nelle condizioni previste.

Il contratto mantiene inoltre la possibilità di utilizzare, in alternativa e quando ne ricorrano i presupposti, altri strumenti quali permessi brevi a recupero, permessi per motivi familiari e personali, banca delle ore e riposi compensativi per lavoro straordinario.

La vera novità del contratto: una tutela già prevista dalla legge entra chiaramente nell’articolo sui permessi

È importante precisare anche questo aspetto. Le dieci ore non nascono materialmente con il CCNL: il diritto è stato introdotto dall’articolo 2 della legge 106/2025, è operativo dal 1° gennaio 2026 e riguarda i lavoratori pubblici e privati che possiedono i requisiti.

La novità dell’ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2025-2027 consiste nel recepire espressamente questa tutela all’interno dell'articolo che disciplina i permessi per visite, terapie ed esami, rendendo il quadro contrattuale più leggibile per il personale del Servizio sanitario.

Per il dipendente, la lettura diventa quindi più immediata: 18 ore ordinarie per visite ed esami e, quando ricorrono le condizioni previste dalla legge 106/2025, ulteriori 10 ore specifiche.