Testamento biologico. Riccio, il medico di Welby: questa legge, cosi com'è, rischia di essere inapplicabile
Dopo le perplessità sollevate dagli esponenti del M5S, sulla validità del testo di legge sul Testamento Biologico, soprattutto dopo l’emendamento a firma Roccella, altre voci di grande rilevanza esprimono dubbi sull’applicabilità della Legge.
Quotidiano Sanità, in una recente intervista ha raccolto tutte quelle che sono le titubanze in merito, espresse dal Dottor Mario Riccio, componente della Consulta Bioetica ed anestesista e rianimatore che, aiutò, nel lontano 2006, PierGiorgio Welby a morire.
Riccio, ha dettagliatamente descritto e motivato tutte quelle che a parer suo, sono le ombre che rischiano di rendere questa Legge, un contenitore vuoto. Così com’è, il testo finale, impedisce l’autodeterminazione del paziente.
A partire dall’articolo 1 comma 2, nel quale si parla della rapporto medico- paziente, quel porre l’accento sull’autonomia decisionale del paziente che si incontra con l’autonomia decisionale, la responsabilità e la competenza professionale del medico, fa pendere l’ ago della bilancia dalla parte di quest’ultimo, il quale facendo forza sulla propria autonomia potrà sempre impedire l’esercizio del diritto del paziente.
L’aver inserito nell’articolo 1, l’emendamento Roccella, che sottolinea come la Legge tuteli la vita e lo stato di salute dell’individuo, è stato solo un modo, incomprensibile ai non avvezzi al linguaggio giuridico, di indebolire il testo.
Tutela della vita e della salute sono già sanciti dalla Costituzione, l’averlo ribadito non è un caso, non è un enunciato astratto, ma ha avuto lo scopo ben definito di impedire la sospensione di qualsiasi trattamento. Questo emendamento di fatto, chiude la legge.
Sono diversi, così come rimarca Riccio, i passaggi di questa legge, delicati e per certi versi ambigui, che potrebbero determinarne l’inapplicabilità.
Quando ancora, all’articolo 1, comma 2, si parla di pianificazione condivisa delle cure, è ovvio che, quando a questa condivisione non si arriva, vi sarà una prevalenza della posizione del medico, per cui è fondamentale togliere l’aggettivo “condivisa”, restando inteso che la pianificazione delle cure nasca dalle informazioni che il medico è tenuto a fornire al paziente.
Altro punto ambiguo è il comma 8 dell’articolo 1, dove si legge chiaramente: “in caso di emergenza- urgenza, il medico è tenuto ad assicurare l’assistenza sanitaria indispensabile, rispettando ove possibile la volontà del paziente”. Questo passaggio è una contraddizione in termini, perché nel momento in cui si sospende un trattamento, ne può da questo scaturire una situazione di emergenza; assicurare l’assistenza e quindi applicare il trattamento sospeso per risolvere l’emergenza, significa non rispettare la volontà di interruzione del paziente.
Veniamo ai DAT, dichiarazioni anticipate di trattamento, anche qui non mancano le ombre.
Nell’enunciato “ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di una futura incapacità di autodeterminazione, può attraverso le DAT, esprimere le proprie convinzioni e e preferenze in tema di trattamenti terapeutici”, il passaggio “previsione futura”, potrebbe lasciare spazio a fraintendimenti, come se le DAT siano un diritto solo di chi, oggi alla luce di una determinata diagnosi di patologia, possa avere un futuro peggioramento che ne impedisca l’autodeterminazione, mentre le DAT, dovrebbero essere un diritto di chiunque , a prescindere dalla presenza o meno di una patologia. Le stesse parole “convinzioni e preferenze”, andrebbero eliminate per non correre il rischio che diventino vincolanti.
Al comma 3 dello stesso articolo, si specifica come il medico in accordo con il fiduciario, potrebbe disattendere le DAT, qualora sussistano possibilità di poter migliorare le condizioni di vita, non prevedibili al momento della sottoscrizione del testamento biologico.
Il Dottor Riccio, spiega come invece toccherebbe solo al fiduciario, unico portavoce reale del volere del paziente, disattendere i DAT, dopo essere stato informato dal medico naturalmente. Questo perché in un eventuale conflitto tra medico e fiduciario, sarebbe quest’ultimo a soccombere.
Con tutte le sue contraddizioni, la legge è ancora ferma in Commissione Affari sociali; il testo dovrebbe arrivare in aula il 20 Febbraio, ma sarà davvero quella Legge che da anni questo Paese aspetta? O solo una legge farlocca che costringerà ancora i cittadini italiani ad espatriare nella dolorosa scelta di morire?