Ferie e malattia: Tutti al mare… e se mi ammalo? Ecco cosa fare
Secondo il Codice Civile, un anno di servizio ininterrotto, genera un periodo di ferie retribuito.
Ma cosa succede se durante le ferie ti ammali o hai un infortunio che ne impedisce la funzione ristoratrice? (da QS)
Caposaldo la nostra Costituzione, che all’articolo 36 definisce le ferie retribuite come un principio irrinunciabile dell’individuo.
La Corte costituzionale ha poi chiarito che, nel caso in cui la funzione di relax tipica delle ferie, viene meno a causa di una patologia, si determina una sospensione del periodo di ferie.
Qualora, subentri un evento patologico, tale da impedire il riposo al quale si ha diritto, il dipendente dovrà rivolgersi ad un medico, che dopo la valutazione clinica, redigerà un certificato di malattia, da inviare al datore di lavoro ed all’Ente previdenziale.
L’effetto sospensivo delle ferie si produce dalla data in cui il datore di lavoro riceve la comunicazione dello stato di malattia.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 284 del 4 ottobre 2016 ha stabilito che la trasmissione al datore di lavoro della certificazione della malattia, valga come richiesta del lavoratore per la modifica del titolo dell’assenza da ferie a malattia.
Esistono comunque delle “eccezioni”, ovvero come previsto dalla Corte di Cassazione, l’effetto sospensivo delle ferie per l’insorgenza della malattia non è Assoluto, ma applicabile quando sia accertata l’impossibilità ad usufruire della funzionalità di riposo.
Il datore di lavoro che intende provare l’inesistenza della malattia o la sua irrilevanza, deve richiedere la visita di controllo fiscale per il dipendente, specificando la conversione dell’assenza del lavoro per ferie ad assenza per malattia.
Il medico fiscale valuterà il grado di compromissione delle funzioni, che impediscono al dipendente di godere delle ferie, rapportandolo al danno biologico.
Nessuna sentenza però esplicita la percentuale del danno in grado di inibire il ristoro psico-fisico.
Quindi il pregiudizio dello stesso si può verificare in presenza di una incapacità parziale assoluta a svolgere qualsiasi attività ed in presenza di una incapacità temporanea parziale.
Dal momento in cui il lavoratore sospende le ferie per il subentrare dell’assenza per malattia è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi che già conosce:
-sottoporsi a visita medica,
- richiedere la redazione e l’invio del certificato di malattia
- controllare la corretta compilazione dei dati anagrafici inseriti nel certificato, indicare l’indirizzo di reperibilità qualora sia diverso dalla residenza abituale,
- fornire indicazioni utili alla reperibilità se l’abitazione è difficilmente raggiungibile,
- controllare che il proprio nominativo sia ben evidente nella pulsantiera dei citofoni e sulle cassette postali,
- essere a casa nelle specifiche fasce di reperibilità.
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