Legge 104. Il Jobs Act legittima il demansionamento anche nel caso della Legge 104/92?
Il Jobs Act, istituito con il Dlgs n.81 del 2015, ha modificato radicalmente le regole del lavoro, e nella fattispecie l’art 2103 del codice civile- disciplina delle mansioni del dipendente pubblico e privato.
Di fatto il Jobs Act ha legalizzato il Demansionamento, l’articolo 2103 novellato , prevede la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni riconducibili ad un livello di inquadramento inferiore, anche senza il suo consenso.
Il demansionamento è consentito:
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in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore
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in caso di ulteriori ipotesi previste dai contratti collettivi di categoria
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mediante accordi individuali di modifica delle mansioni (per salvaguardare il posto di lavoro, per acquisire diversa professionalità, per migliorare le condizioni di vita)
Il passaggio a mansioni inferiori deve essere sempre comunicato per iscritto, pena la nullità.
La modifica dell’articolo 2103 cc ha però fatte salve le tutele che ne derivano dalla Legge 104/1992, sia per i lavoratori affetti da disabilità che per chi ne usufruisce per assistere un familiare disabile.
Le ipotesi di demansionamento imposte dal datore di lavoro, trovano infatti il limite dell art 10 ai comma 1 e 19, secondo i quali il datore di lavoro non può chiedere al lavoratore disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.
Per cui nei tre casi di legittimazione del demansionamento legiferati dal Job act, descritti precedentemente, il datore di lavoro non potrà demansionare il disabile.
Le stesse tutele valgono anche per chi beneficia della legge 104 per assistere un disabile, tali dovranno restare le agevolazioni dettate dall’articolo 33 comma 5 della legge 104.
Il datore di lavoro, pertanto, non potrà imporre il demansionamento al lavoratore impiegato in sede di lavoro vicina al domicilio della persona da assistere, nel caso in cui questo comporti il trasferimento ad altra sede.
Unica ipotesi in cui il demansionamento/trasferimento potrà venire imposto sarà, come chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 11568 dell’11.05.2017, in caso di accertata incompatibilità ambientale tra lavoratore e sede di lavoro.
Fonte: Laleggepertutti
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