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Legge 104. Domande e risposte agli interrogativi più frequenti. 5 cose che dovresti sapere

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 03/12/2018 vai ai commenti

Leggi e sentenze

Nonostante la legge 104 del 1992 non sia storia recente, ma vanta ormai quasi un trentennio dalla sua emanazione, ancora oggi sono diverse le domande dubbiose che i dipendenti pongono in merito.

Ho, pensato quindi, di fare una ricerca sui vari siti di giurisprudenza, per poter raccogliere gli interrogativi posti più frequentemente e stilare una piccola guida.

 Domande frequenti

 

1)Reperibilità notturna o turno notturno. Posso essere esonerato?

Per quel che riguarda la reperibilità notturna bisogna fare una distinzione tra coloro che beneficiano dei permessi della legge 104 per assistere un familiare con grave disabilità e i lavoratori disabili che beneficiano dei permessi per se stessi.

Nel caso del lavoratore disabile non vi sono disposizioni legislative che impediscono di porre in reperibilità un dipendente che usufruisce dei permessi previsti dall’art. 33 della legge n. 104/1992. La normativa non prevede specifiche agevolazioni per l’orario di lavoro della persona con disabilità ed in particolare forme di esonero da turni, lavoro notturno, orario spezzato, reperibilità, anche se è previsto il trasferimento al lavoro diurno quando le condizioni di salute comportino l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente.

Nel caso del lavoratore che assiste familiare affetto da handicap grave: l’art. 53, comma 2, del D.Lgs.n.151/2001, prevede che non possano essere obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un familiare disabile, ai sensi della legge n. 104/1992.

Pertanto, anche questi non possono essere inseriti in un turno di reperibilità che ricade in periodo notturno.

 

2) Legge 104. Se il familiare-affine da assistere è ricoverato, si può usufruire del congedo?

Tra i requisiti per poter usufruire dei permessi della legge 104 c’è quanto segue:

  • mancanza di ricovero a tempo pieno (per le intere 24 ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa) della persona in situazione di disabilità grave.

Quest’ultimo chiarisce dunque il quesito iniziale, ovvero, relativamente ai permessi, l’INPS con la circolare n. 155 del 3 dicembre 2010 punto 3, e il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 13 del 6 dicembre 2010 paragrafo 5, lett. A., ribadiscono che per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Successivamente la circolare Inps n. 32/2012 estende ai lavoratori che assistono un familiare con grave disabilità ricoverato (non solo minore) la possibilità di usufruire dei permessi nel caso risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

Le circolari tendono a sottolineare il concetto di Assistenza continuativa, dove per assistenza si intende quella sanitaria.

Se ne deduce che il lavoratore può usufruire dei permessi per prestare assistenza al familiare ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale, quali case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo perché queste non forniscono assistenza sanitaria continuativa mentre non può usufruire dei permessi in caso di ricovero del familiare da assistere presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

 

3)E necessaria la residenza per il congedo straordinario?

I due anni di congedo possono essere usufruiti in un’unica soluzione o frazionato in mesi, settimane o giorni.

Requisito indispensabile per poterne usufruire è che la residenza del lavoratore coincida con quella dell’assistito.

Qualora il lavoratore risieda in un altro Comune, non è necessario chiedere un cambio di residenza, ma è possibile chiedere la l’iscrizione al registro della popolazione comunale temporanea.

Va da sé che la COABITAZIONE con l’assistito è un requisito indispensabile, che verrà accertato d’ufficio.

 

4) Quanti familiari possono usufruire della legge 104?

Se ad usufruire dei permessi sono i genitori, questi possono beneficiare in modo alternativo dei permessi della legge 104 se hanno un figlio con handicap grave. Inoltre, il disabile può chiedere per sé i permessi ed avere, allo stesso tempo, un referente unico da lui scelto. Questo familiare potrà chiedere i tre giorni di permesso al mese per assistere il disabile.

Esiste la possibilità dell’assistenza saltuaria per la legge 104, ovvero nella condivisione dell’assistenza al disabile da parte del lavoratore dipendente e di un’altra persona, ad esempio del figlio o del genitore.

È il cosiddetto «caregiver sostituto». Tutti e due possono usufruire della legge 104 ma in forma ridotta, cioè 1 giorno di permesso al mese (anziché 3 giorni) ogni 10 giorni di assistenza in maniera continuativa.

 

5) Si può uscire nei giorni di permesso retribuiti?

La legge 104 è stata modificata nel 2010.

In tale occasione è stato abrogato l’obbligo di assistenza «continuata» ed «esclusiva» al familiare con l’handicap. In particolare:

 

  • l’eliminazione dell’obbligo della assistenza continuata comporta che il titolare dei permessi non deve stare tutto il giorno dal disabile.

Il venir meno dell’assistenza continuativa implica la liberà di dedicarsi, per una parte della giornata, ai riposi ed al tempo libero. Ma comunque bisognerà sempre prestare, per una parte del tempo, l’assistenza al disabile. Il che significa che non si può partire, andare in ferie, fare il ponte o una gita fuori città. Ma certamente si può fare shopping per un paio di ore, si può andare dal medico, si può fare una passeggiata di breve durata, ecc.

Ricordiamo che l’abuso dei permessi legge 104 è reato. Quindi non c’è solo il licenziamento per giusta causa ma una responsabilità penale per il reato di indebita percezione di indennità statali con reclusione da sei mesi a tre anni.

 

6)Permessi 104. Chi controlla?

I controlli possono essere fatti sia dal datore di lavoro che dall’Inps.

Il datore di lavoro può ingaggiare un investigatore privato o affidarsi ai Carabinieri, al fine di avviare il procedimento penale sul lavoratore.

L’Inps, può controllare l’assenza del lavoratore e la sua negligenza.

 

La Legge 104 del 1992

La legge quadro in materia di disabilità, nata con la finalità di favorire non solo l’assistenza di chi è portatore di handicap, ma anche l’inserimento sociale, familiare e lavorativo.

Nell’individuare i destinatari delle agevolazioni, però, la legge distingue gli invalidi dai disabili, destinando benefici differenti; ulteriori incentivi sono poi specificamente destinati ai non autosufficienti.

La procedura per richiedere il riconoscimento della disabilità, presupposto essenziale per fruire dei benefici di legge, ad ogni modo, è unica, e coinvolge sia la Asl (in quanto il riconoscimento dello stato di invalidità, handicap o non autosufficienza è effettuato da apposite commissioni mediche), sia l’Inps (che riconosce i benefici economici, e i cui funzionari integrano le commissioni mediche).

 

Chi sono i beneficiari della legge 104?

I beneficiari della legge 104 sono, principalmente, i portatori di handicap. Molte agevolazioni, come i permessi retribuiti e il congedo straordinario, sono però a vantaggio dei familiari che assistono il portatore di handicap grave.

È comunque importante ricordare che ulteriori benefici sono riservati, anche da norme complementari, agli invalidi ed ai non autosufficienti, ed a chi si trova in condizioni di cecità e sordità.

 

Cosa prevede la norma

 

  • permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della Legge n.104/1992;
  • prolungamento del congedo parentale;
  • congedo straordinario.

 

tali permessi sono riconosciuti a:

  • lavoratori dipendenti con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992;
  • lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave.

Soggetti che possono usufruire permessi e congedo straordinario retribuiti: 

  • genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
  • coniuge della persona disabile in situazione di gravi
  • parenti o affini entro il 2° grado della persona disabile in situazione di gravità.

 

Con la legge 103/2010 si è, inoltre, stabilito che possono usufruire dei permessi lavorativi ai fini della tutela prevista dalla legge 104, anche parenti o affini di 3° grado se il genitore o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni, oppure siano affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti.

Inoltre, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

 

  • essere lavoratori dipendenti, anche part-time, e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’INPS;

 

  • la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di disabilità grave riconosciuta dalla Commissione Medica Integrata;

 

  • mancanza di ricovero a tempo pieno (per le intere 24 ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa) della persona in situazione di disabilità grave.

 

Non possono richiedere i permessi retribuiti legge 104 le seguenti categorie di lavoratori:

 

  • lavoratori a domicilio
  • addetti a servizi domestici e familiari
  • agricoltori a tempo determinato
  • autonomi
  • parasubordinati.

 

Agevolazioni per titolari di Legge 104:

 

  • permessi lavorativi retribuiti

 I datori di lavoro devono garantire ai propri dipendenti titolari di 104 un permesso mensile retribuito di 3 giorni. Il dipendente è tenuto a giustificare l’assenza certificando la gravità del problema e avvisando anticipatamente il datore della richiesta di permesso al fine di permettere la normale programmazione delle attività lavorative. In caso di necessità la data del permesso può essere spostata dal dipendente senza che il datore possa eccepire nulla. Inoltre, il permesso retribuito per assistere il disabile sospende le ferie

 

  • I permessi per figli disabili fino a 3 anni.

Il genitore può usufruire di 3 giorni di permesso mensile, o del prolungamento del congedo parentale o di riposi giornalieri di 1 o 2 ore regolarmente retribuiti; inoltre, può usufruire del prolungamento del congedo parentale fino al compimento degli 8 anni d’età del figlio, con un indennizzo calcolato sul 30% della retribuzione corrisposta.

  • possibilità di rifiutarsi al trasferimento aziendale
  • per il dipendente pubblico, possibilità di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona disabile
  • congedo straordinario retribuito per un massimo di due anni, anche non consecutivi
  • Congedo parentale fino a tre anni
  • diritto a chiedere che il proprio contratto full time venga trasformato in part- time per al massimo due anni.

Da La legge per tutti