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Infermieri. Monetizzazione ferie non godute. Ecco come e quando. La vittoria del NurSind Chieti

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La Redazione
Pubblicato il: 27/12/2018 vai ai commenti

AbruzzoComunicati StampaLeggi e sentenze

La monetizzazione delle ferie non godute è spesso stato argomento di dibattito in aula e, diverse sono le sentenze in merito, che ne hanno sancito il diritto solo a certe condizioni.

Condizioni che sono dettate dalla giurisprudenza di legittimità, ordinaria e amministrativa, e che spesso sono dimenticate dalle aziende che “involontariamente” che le disapplicano.

Della disapplicazione del principio di diritto si è occupato il NurSind Chieti, che attraverso i propri legali ha assicurato la monetizzazione delle ferie non godute al dipendente.

 

Monetizzazione delle ferie, quando e perché

Le ferie rappresentano un diritto inviolabile del lavoratore, a cui non si può rinunciare neanche dietro pagamento. Il lavoratore, dunque, non può scegliere di rinunciare alle proprie ferie dietro pagamento di un corrispettivo in denaro. Esiste infatti il divieto di monetizzazione delle ferie non godute. Tuttavia, può accadere che il dipendente non riesca ad usufruire dei giorni di ferie accumulati nel corso dell’anno. Cosa succede in questi casi? Ebbene, in queste ipotesi il lavoratore può far valere il diritto al pagamento della cosiddetta indennità sostitutiva o indennità di ferie non godute.

 

L’indennità sostitutiva per ferie non godute può essere pagata dall’azienda per la mancata fruizione, da parte del lavoratore, dei giorni di ferie:

 

  • eccedenti il periodo minimo di 4 settimane all’anno, eventualmente riconosciuti dalla contrattazione collettiva applicata;
  • maturate e non fruite al momento della cessazione del rapporto
  • nei casi di contratto di lavoro a termine inferiore all’anno, per i quali è possibile sostituire i giorni di ferie con la relativa indennità, che deve essere comunque erogata al termine del rapporto di lavoro e non mensilmente.

 

La sentenza della Cassazione, sezione lavoro n. 15652/2018 del 14 giugno scorso ha sancito un importante principio in materia di monetizzazione delle ferie non godute dei dipendenti pubblici:

la Corte ha infatti riconosciuto a un dipendente Asl il diritto di chiedere il pagamento delle ferie arretrate se la rinuncia al periodo di riposo non è dipesa dalla sua volontà, ma da un'imposizione del datore di lavoro. In questo caso, come precisano gli Ermellini, la monetizzazione delle ferie spetta anche se il dipendente non lo ha chiesto formalmente. Spetta semmai al datore di lavoro, su cui grava l'obbligo di riconoscere il diritto alle ferie del dipendente, provare l'offerta.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 20091 del 30 luglio 2018, sottolinea come per poter incassare le ferie non godute sia necessario produrre documenti che dichiarino l’esistenza di circostanza e motivazioni specifiche che hanno portato alla necessità di rinunciare ai giorni di vacanza, in particolare definite esigenze di servizio o altre motivazioni inderogabili.

Nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dà titolo ad un corrispondente ristoro economico se l’interessato non prova che esso è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore.

La Cassazione, in sostanza, pone un limite preciso ai dipendenti pubblici che accumulano un notevole quantitativo di ferie arretrate nella speranza di richiedere, successivamente, un’indennità sostitutiva tale da convertire i giorni di assenza non goduti in denaro percepito attraverso il compenso.

 

Cosa dice il CCNL comparto Sanità 2016-2018

Articolo 33, comma 9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.

Comma 11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma.

 

 

La vicenda NurSind

Il dipendente, assente da lavoro per un infortunio Inail di lunga durata, maturava il collocamento a riposo (pensione) con un numero considerevole di ferie maturate ma impossibilitato ad usufruirne

Alla domanda di monetizzazione delle ferie, l’azienda ne rifiuta il pagamento.

 

La risoluzione

Con l’intervento dei legali NurSind, la richiesta del dipendente viene accolta: nel caso di specie le suddette ferie non erano state godute per l’assenza forzata dal lavoro, il collocamento a riposo indotto dal requisito anagrafico, di fatto rientrava in quelle eccezioni che consentono la monetizzazione delle ferie.