Infermieri. Finte Partita Iva. Ecco quando il rapporto di lavoro si trasforma in dipendente. La Cassazione
Quali sono i parametri da utilizzare per distinguere il lavoro subordinato dal lavoro autonomo? Quando ricorre l’ipotesi di riqualificazione di un rapporto, apparentemente di natura autonoma, in uno di tipo subordinato?
A dettare le regole è la Cassazione con la Sentenza n. 22293 del 5 settembre 2019.
Uno dei contratti frequenti in sanità, specie nelle strutture private, è quello che prevede l’utilizzo della Partita Iva in regime di libero professionista; escamotage questo, usato dalle aziende sanitarie, per non assumere con contratto di lavoro subordinato.
E’ fenomeno diffuso quelle della “Finta Partita Iva”, ovvero il dipendente non viene assunto, ma il rapporto di lavoro che intercorre tra lui e la struttura ha tutte le caratteristiche del lavoro subordinato.
Purtroppo la categoria infermieristica non può avanzare la richiesta di Presunzione di Subordinazione, in quanto la Presunzione di subordinazione NON Può essere avanzata per lo svolgimento dell’attività per la quale è richiesta l’iscrizione agli Ordini professionali, l’elenco è identificato dal D.M_20_dicembre_2012 , tra cui medici ed Infermieri.
La sentenza della Cassazione però apre una breccia, in quanto detta i principi per i quali il lavoro deve essere considerato subordinato e non autonomo.
I fatti
La Suprema Corte si è espressa in merito a un caso che riguardava un lavoratore che avanzava nei confronti del suo ex datore di lavoro il riconoscimento della natura subordinata del rapporto. Inoltre, chiedeva il pagamento delle differenze retributive e del TFR in relazione alle mansioni svolte.
La decisione della Cassazione
La Cassazione accoglie la richiesta del lavoratore.
Anche laddove il datore lasci al lavoratore ampio margine di organizzazione della propria mansione, se sussistono le seguenti caratteristiche, per la Cassazione il lavoro è subordinato e quindi dipendente e non in regime di libera professione:
- la previsione di un compenso fisso
- l’orario di lavoro stabile e continuativo
- prestazioni di natura intellettuale e/o professionale o di elevato contenuto specialistico
- la continuità della prestazione;
- l’osservanza di un orario determinato;
- il collegamento tecnico, organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali.
da Lavoro e Diritti
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