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Agli Infermieri premio di 1000 euro ed assunzioni nel territorio. Ecco la bozza del Decreto Rilancio

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 11/05/2020 vai ai commenti

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Dalle assunzioni al bonus extra per gli operatori sanitari impegnati nella lotta al Covid-19, sono queste alcune delle misure previste dalla bozza Decreto maggio o “Rilancio”, che segue il Cura Italia.

Per il pacchetto di misure sono stati stanziati 3,5 miliardi suddivisi in quattro parti: 1,256 miliardi per l'assistenza territoriale, altri 1,467 miliardi per gli ospedali, 430,9 milioni per diversi interventi sul personale sanitario e infine 95 milioni per finanziare 3.800 contratti di specializzazione medica in più.

Ecco una sintesi delle misure riguardanti il personale sanitario:

Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale)
Potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale con un incremento delle attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali.
Si prevede la possibilità da parte delle Regioni di stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere destinate a chi non potrà eseguire l’isolamento a casa. 
Le aziende e gli enti del Ssn potranno conferire, dal 15 maggio 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di co.co.co, in numero non superiore a 8 unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti, ad infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto agli infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Potranno far parte delle Unità speciali di continuità assistenziale anche medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni.
 
Art. 10 (Personale sanitario) 
All'articolo 1 del Decreto Cura Italia, viene aggiunto un comma 1-bis con il quale si prevede che le regioni e province autonome, per l’anno 2020, nei limiti delle risorse disponibili e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario, possano incrementare i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere, al personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nell’emergenza epidemiologica, un premio, sino a 1.000 euro, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, nei limiti del doppio dell’ammontare indicato in tabella A per ciascuna regione e provincia autonoma.

Art. 23 (Funzionamento e potenziamento della Sanità militare)
Viene incrementato il personale medico e infermieristico militare per ulteriori 170 unità, di cui 70 medici (30 della Marina militare, 30 dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei carabinieri) e 100 infermieri per metà della Marina e per metà dell’Aeronautica. Il tutto, secondo le medesime forme di arruolamento straordinario, temporaneo e con ferma eccezionale di un anno. A tale personale, coerentemente con le vigenti previsioni, verrà conferito il grado di tenente per gli ufficiali medici e di maresciallo per i sottufficiali infermieri e verrà attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per i pari grado in servizio permanente. A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 5.403.282 per l’anno 2020euro 3.241.969 per l’anno 2021.
 
Art. 24 (Misure per la funzionalità delle Forze armate – personale sanitario e delle sale operative)
Per lo svolgimento, da parte del personale sanitario delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza viene autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa complessiva di euro 1.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.

Art.75 Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti.

All’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a)il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 percento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.”; b)al comma 6, le parole: “, di età compresa tra i 12 e i 16 anni” sono sostituite dalle seguenti: “di anni 16”. c)al comma 8 le parole “un bonus” sono sostituite dalle seguenti: “uno o più bonus” e le parole “600 euro” sono sostituite dalle seguenti: “1200 euro” ed è aggiunto il seguente periodo: “Il bonus è erogato,in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.” 2. All’articolo 25 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, al comma 3 le parole:“1000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “2000 euro”


Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 1041.

All’articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

 

 

 da Quotidiano Sanità