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Sospesi i professionisti che non comunicano la propria PEC all’ Ordine. Ecco il testo del Dl Semplificazioni

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 10/07/2020 vai ai commenti

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Nella notte tra il 6 ed il 7 luglio, è stato raggiunto in Consiglio dei Ministri, l’accordo sul decreto Semplificazioni, definito da Conte “la madre di tutte le riforme”. Il testo è composto da circa 100 pagine e 50 articoli con norme in materia di semplificazione amministrativa.

Un via libera, però, «salvo intese»: la formula che viene adottata quando manca un testo definitivo degli articolati, che potranno essere così riveduti e corretti prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

 

Nel testo corrente, all’art 29, il dl Semplificazioni prevede la sospensione dall’albo o dall’ordine per i professionisti che non comunicheranno agli stessi, il proprio domicilio digitale.

 

L'art. 29, contiene le disposizioni che si pongono l'obiettivo di favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti.

Per perseguire tale finalità introduce a carico dei professionisti particolari obblighi e sanzioni, intervenendo sull'art. 16 del dl n. 185/2008, di cui modifica il comma 7 bis nei seguenti termini: "Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

Che differenza c’è tra PEC e domicilio digitale

Con il dl semplificazioni si va incontro non solo alla sanzione della sospensione dall’ordine, ma cambia anche l’obbligo, non più di comunicare la semplice Pec, ma il domicilio digitale.

Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico certificato contenuto nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente a disposizione della PA e dei gestori di pubblici servizi.

ottenere il domicilio digitale devono innanzitutto abbonarsi ad un gestore PEC inserito nell’elenco INI-PEC. L’indirizzo poi dovrà essere comunicato al Comune di residenza che lo comunica a sua volta all’ufficio Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

Per richiedere il domicilio digitale bisogna:

1.munirsi di indirizzo di posta certificata e pagare l’abbonamento;

  1. comunica la PEC al Comune di residenza;
  2. il Comune provvede in autonomia a comunicare la PEC all’ANPR (Anagrafe nazionale online);
  3. l’indirizzo comunicato diventa di pubblico dominio e tutte le Pubbliche amministrazioni possono prendere visione.

 da Studio Cataldi