Infermieri. Detenere farmaci guasti ed imperfetti. Quale reato?
Tra le condotte illecite commesse dall’infermiere vi è la somministrazione e detenzione di medicinali guasti ed imperfetti, ai sensi dell’articolo 443 cp.
“Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103”.
Sono tre le fattispecie di reato:
- detenzione per il commercio;
- messa in commercio;
- somministrazione di farmaci guasti ed imperfetti.
In relazione all’ultima fattispecie di reato, per farmaco guasto si intende quel medicinale che si è alterato per qualsiasi causa, come il normale deperimento, vetustà e fermentazione.
Per farmaco imperfetto si intende quel medicinale nel quale manchi o sia notevolmente diminuita la sua efficacia terapeutica, quindi ad esempio nei casi in cui sia scaduto o vi sia stato un errore nella produzione o sia privo di componenti necessarie o contenga principi attivi non correttamente dosati; quando non viene preparato secondo le prescrizioni scientifiche o non viene dosato nella misura prescritta.
Responsabilità dei farmaci è del coordinatore e degli infermieri, ai quali spettano i controlli di:
scadenza, integrità della confezione, rispetto norme per la conservazione.
Una volta scaduti i farmaci, se non possono essere eliminati, perché stupefacenti, vanno riposti in un armadio diverso da quello usuale, e quindi chiuso a chiave.
La disciplina dei farmaci campioni
I farmaci campioni ricevono una particolare attenzione da parte dello stato e hanno una disciplina normativa a parte, ovvero dal D. Lgs 219/2006.
La consegna di campioni risulta particolarmente rigorosa nella previsione normativa in quanto “non possono essere consegnati senza una richiesta scritta, recante data, timbro e firma del destinatario”.
EÌ€ importante sottolineare che il farmaco campione puoÌ€ essere consegnato solo ed esclusivamente entro i “diciotto mesi successivi alla data di prima commercializzazione del prodotto ed entro il limite massimo di dieci campioni annui per ogni dosaggio o forma”, limite che per altro non si applica per quei medicinali “vendibili al pubblico non compresi nel prontuario terapeutico del Servizio Sanitario Nazionale”.
La normativa sui farmaci campioni si applica anche - precisa la legge per la consegna al medico ospedaliero.
EÌ€ proprio in ambiente ospedaliero che si registrano i maggiori problemi in relazione alla detenzione di tali farmaci. I farmaci campioni non possono essere detenuti dal personale infermieristico, bensiÌ€ solo da quello medico che risponde a tutti gli effetti della loro conservazione, validitaÌ€ e smarrimento. L’infermiere puoÌ€ somministrare lecitamente un farmaco campione, in quanto eÌ€ un farmaco per il
quale eÌ€ stata giaÌ€ “rilasciata l’autorizzazione all’immissione in commercio”, ma non puoÌ€ detenerlo. La detenzione dei campioni non deve quindi in alcun modo essere confusa con la detenzione degli altri farmaci provenienti dal Servizio farmaceutico centralizzato. EÌ€ il medico che deve provvedere alla sua detenzione.
Detenzione farmaci difettosi o contenenti corpi estranei
Qualora un operatore sanitario rilevi la presenza di corpi estranei o difetti di un medicinale, deve salvaguardare l’integrità del confezionamento del prodotto; nel caso in cui il farmaco sia stato già aperto, deve operarne una chiusura provvisoria, che ne assicuri la conservazione nello stato di fatto in cui è stato rilevato.
Successivamente deve darne immediata comunicazione al Ministero della Salute, Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmaco vigilanza, al quale va inviato anche il farmaco, accompagnato dal relativo modulo.
Bibliografia: Aspetti giuridici della professione infermieristica- Luca Benci