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Coordinatore infermieri. Nomina non sufficiente per conferimento indennità

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 14/01/2021 vai ai commenti

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

 

Il riconoscimento, delle funzioni di coordinamento infermieristico dopo il 2001, esclude l’idoneità della sola nomina, in sé non sufficiente ai fini del conferimento formale.

A stabilirlo la Corte di Cassazione - sezione Lavoro - ordinanza n. 187 dell'11 gennaio 2021.

I fatti

La Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza del tribunale di Brindisi, rigettava la domanda con cui un’infermiera, chiedeva il riconoscimento del diritto a percepire, a partire da febbraio 2008, le indennità di coordinamento.

La Corte infatti riteneva che non vi fossero i presupposti per il riconoscimento delle indennità secondo quanto previsto dall’articolo 10 CCNL comparto sanità biennio economico 2000-2001 e dall’articolo 4 del CCNL del 10 aprile 2008.

L’infermiera ricorre in Cassazione.

 

Cassazione

La Cassazione respinge il ricorso, ed afferma che la possibilità di attribuzione di coordinamento può avvenire solo sulla base si apposite procedure selettive, previa concertazione sindacale, al fine di determinare i corrispondenti criteri di determinazione e scelta.

I requisiti di affidamento dell’incarico sono stati fissati dal CCNL del 2008, ovvero master di I livello ed esperienza professionale in categoria do DS di 3 anni, e quindi eventuali procedure atipiche di nomina dei coordinatori, effettuali al si fuori di tali regole, non sono idonee al conferimento della posizione rivendicata.