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Straordinari infermieri, stop al 5 per cento: escluse pronta disponibilità ed elezioni

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 13/11/2025

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

 

Niente imposta sostitutiva al 5% per ore di pronta disponibilità e prestazioni in sede elettorale. L’Agenzia chiarisce: agevolazione solo per straordinari “puri” previsti dall’articolo 47 del CCNL Sanità comparto 2019-21

 

L’Agenzia delle Entrate mette un punto fermo sull’interpretazione dell’articolo 1, comma 354, della legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024), che ha introdotto un’imposta sostitutiva del 5% sugli straordinari degli infermieri del Servizio Sanitario Nazionale. La risposta a un’istanza di interpello presentata da un’ASL chiarisce: l’agevolazione fiscale si applica solo agli straordinari in senso stretto, così come disciplinati dall’articolo 47 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021.

A sollevare il dubbio era stata una Azienda Sanitaria Locale, che chiedeva se potessero rientrare nell’agevolazione anche:

  • le ore di pronta disponibilità, in cui il lavoratore non è fisicamente presente sul luogo di lavoro ma è reperibile in caso di urgenze;

  • le prestazioni straordinarie svolte in sede elettorale, retribuite come straordinario in occasione di consultazioni pubbliche.

Risposta negativa da parte dell’Agenzia. Il beneficio fiscale ha un’applicazione tassativa e riguarda unicamente il lavoro straordinario regolato dall’art. 47 del CCNL, cioè quello effettuato per far fronte a situazioni eccezionali e non programmabili. La stretta interpretazione della norma – principio ribadito anche dalla Corte Costituzionale – non consente estensioni a casi “simili” o assimilabili.

Nel dettaglio:

  • le ore di pronta disponibilità sono disciplinate da un altro articolo contrattuale (art. 44) e, pur potendo essere retribuite come straordinario in caso di effettiva chiamata, non rientrano nell’ambito oggettivo previsto dalla norma agevolativa;

  • le prestazioni in sede elettorale, seppure retribuite come straordinari, non sono riconducibili alle prestazioni “eccezionali” di cui all’art. 47, dunque escluse dal perimetro dell’aliquota agevolata.

La linea è chiara: benefici fiscali solo per lo straordinario "puro", e solo se prestato da infermieri dipendenti da enti o aziende del SSN. Fuori tutti gli altri.

Un chiarimento che rischia di avere ripercussioni concrete sulle buste paga del personale sanitario, specie in un contesto in cui le strutture ricorrono con frequenza alla pronta disponibilità per garantire la copertura dei turni. Non è escluso che la posizione dell’Agenzia possa generare nuove richieste di chiarimento da parte delle regioni o dei sindacati.

In attesa di eventuali correzioni legislative, per gli infermieri resta quindi valido un solo principio: per godere dell’aliquota agevolata, lo straordinario deve essere quello scritto nero su bianco all’articolo 47 del contratto nazionale. Tutto il resto è fuori campo.

 

Qui le dichiarazioni di Andrea Bottega