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Pensione. Anticipo TFS, la guida completa: normativa, aventi diritto, domanda

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 06/02/2021

Leggi e sentenzePrevidenzaProfessione e lavoro

L’anticipo del TFS statali è disciplinato dal decreto n.4/2019 ed è legato pertanto all’anticipo di pensione con Quota 100.

Le modalità di attuazione per la richiesta dell’anticipo sono state disciplinate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2020, n. 51.

Infine la circolare INPS 17 novembre 2020, n. 130 fornisce indicazioni per l’accesso al finanziamento del Trattamento di Fine Servizio ( TFS) o di Fine Rapporto ( TFR), previsto per i dipendenti della pubblica amministrazione e per il personale degli enti pubblici di ricerca.

La misura dell’anticipo del TFS colma, almeno in parte, una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati in merito ai tempi e ai modi di percezione del trattamento di fine servizio, infatti a differenza dei dipendenti privati, che percepiscono tale trattamento entro poche settimane dalla data di pensionamento e in un’unica soluzione, per i dipendenti pubblici si prevedono termini posticipati rispetto al momento del collocamento a riposo.

L’anticipo finanziario del Trattamento di Fine Servizio ( TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto ( TFR) per dipendenti pubblici è dunque un finanziamento che consente di ottenere una parte o l’intera indennità maturata, non ancora liquidata, senza attendere i tempi ordinari.

Il finanziamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto può essere concesso nei limiti dell’importo netto di 45.000 euro. L’importo ceduto non può essere soggetto a procedure di sequestro o di pignoramento o ad esecuzione forzata in virtù di una qualsivoglia azione esecutiva o cautelare.

Il finanziamento è garantito da un Fondo di garanzia, istituito con l’articolo 23, comma 3, decreto-legge 4/2019 e gestito dall’INPS.

Destinatari dell’Anticipo

Possono richiedere l’anticipo finanziario i dipendenti pubblici cessati dal servizio che accedono o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, alla pensione con i requisiti della Quota 100, o in base all’art. 24 della legge 214/2011.

Queste categorie di dipendenti pubblici che fruiscono della pensione cd. Quota 100 o che possiedono i requisiti pensionistici previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, possono richiedere, quindi, alle banche o agli altri intermediari finanziari (aderenti ad un apposito Accordo quadro) il finanziamento agevolato, sulla base di un’apposita certificazione rilasciata dall’ente responsabile per l’erogazione dell’indennità di fine servizio.

Importo massimo e tasso di interesse

L’importo massimo dell’Anticipo è pari a 45 mila euro al lordo degli interessi ad esso riferiti. Il tasso d’interesse applicato, determinato alla data di presentazione della domanda di Anticipo TFS/TFR, è pari al rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato), con durata analoga al finanziamento, maggiorato di 0,40%. La Banca non può applicare all’Anticipo commissioni o altri oneri oltre al tasso di interesse, salvo quanto previsto dall’Accordo quadro in caso di Estinzione anticipata.

Come fare domanda?

È possibile per il cittadino presentare la domanda di quantificazione dell’anticipo finanziario, a seconda che i richiedenti siano in regime di TFS o di TFR, tramite uno dei due servizi online dedicati:

  • Simulazione del TFS o invio domanda di quantificazione del TFS
  • Richiesta quantificazione TFR per dipendenti pubblici e dichiarazione beneficiari/eredi per liquidazione TFR – Domanda

 

Il cittadino può presentare la domanda di quantificazione TFS/TFR ai fini dell’anticipo finanziario effettuando l’accesso al portale dell’Istituto se in possesso di PIN dispositivo (si rammenta, che dal 1 ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più PIN), SPID (di Livello 2), CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0) o Carta Nazionale dei Servizi.

La selezione del servizio all’interno del portale stesso può essere effettuata digitando il termine “Quantificazione” nell’apposito campo di ricerca.

Il cittadino potrà quindi selezionare, a seconda che sia in regime di TFS o di TFR, uno dei due servizi dedicati:

"Simulazione del TFS o invio domanda di quantificazione del TFS" > "Quantificazione TFS" "Richiesta quantificazione TFR per dipendenti pubblici e dichiarazione beneficiari/eredi per liquidazione TFR - Domanda" > "Quantificazione TFR"

In alternativa, è possibile presentare la domanda tramite i patronati.

In fase di compilazione della domanda, dopo aver selezionato la richiesta di “Anticipo finanziario D.L. n. 4/2019”, bisogna indicare la banca prescelta per l’operazione di finanziamento e dichiarare di avere avuto accesso alla pensione secondo i requisiti richiesti.

Modulistica

Di seguito sono disponibili i seguenti moduli:

  • Richiesta di finanziamento contro cessione pro solvendo dell’indennità di fine servizio comunque denominata – Proposta contrattuale di finanziamento verso l’anticipo della liquidazione dell’indennità di fine servizio comunque denominata ex art. 23, del dl n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.a 26
  • Domanda di anticipo della liquidazione del TFS/TFR dipendenti pubblici, mediante finanziamento ex art. 23, del dl n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  • Autocertificazione dello stato di famiglia.
  • Certificazione del trattamento di fine rapporto ai fini dell’anticipo finanziario ai sensi dell’art. 23 del d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla l. n. 26 del 2019 e dell’art. 5 del D.P.C.M. n. 51 del 2020.
  • Presa d’atto della cessione del credito previdenziale a titolo di TFS/TFR.

Tempistiche per la procedura

L’Ente erogatore, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda rilascerà:

  • la certificazione del diritto al trattamento e il suo ammontare complessivo, indicando le date di riconoscimento dei singoli importi annuali e le eventuali precedenti operazioni di cessione sul trattamento stesso;
  • il rigetto della domanda di certificazione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti;
  • l’indirizzo PEC al quale indirizzare le necessarie comunicazioni.

Il Richiedente, ottenuta la certificazione del diritto, presenterà la domanda di anticipo del TFS/TFR alla Banca allegando i seguenti documenti:

  • la certificazione del diritto all’anticipo TFS/TFR,
  • la proposta di contratto di anticipo predisposta dalla Banca;
  • la dichiarazione sullo stato di famiglia;
  • i riferimenti del conto corrente sul quale accreditare l’importo finanziato.

La Banca, una volta accettata la proposta, comunica all’Ente erogatore tale accettazione. L’Ente erogatore a sua volta entro 30 giorni, effettuate le necessarie verifiche, comunica alla Banca la presa d’atto della conclusione del contratto di anticipo.

Qualora a seguito delle verifiche, l’Ente erogatore comunichi alla Banca un importo minore di quello precedentemente certificato (a causa di sopraggiunti perfezionamenti di pratiche pendenti, precedentemente non considerate), la proposta di contratto di anticipo decade e il Richiedente potrà eventualmente presentare una nuova domanda.

La Banca, entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto, provvede all’accredito della somma anticipata sul conto corrente indicato dal Richiedente.

Ente erogatore dell’Anticipo del TFS e adempimenti a suo carico

L’Ente erogatore (INPS) determinerà e renderà noto ai propri dipendenti, anche con modalità telematiche, la procedura di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’anticipo del TFS/TFR.

Entro 90 giorni dalla ricezione della domanda di certificazione del diritto all’anticipo TFS/TFR, comunicherà al Richiedente:

  • la certificazione del diritto alla liquidazione, che dovrà contenere:
    • le date di riconoscimento dei singoli importi annuali di prestazione o dell’importo in unica soluzione e del relativo ammontare;
    • le eventuali precedenti operazioni di cessione relative alla stessa indennità, con le specifiche delle cessioni effettuate;
  • il rigetto della domanda di certificazione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti;
  • l’indirizzo PEC su cui ricevere le necessarie comunicazioni.

L’Ente erogatore, una volta ricevuta da parte dell’Istituto di credito la notizia dell’accettazione della proposta di contratto presentata dal Richiedente, al fine di rendere efficace il contratto stesso, deve comunicare la presa d’atto entro 30 giorni.

Trascorsi 30 giorni senza la comunicazione della presa d’atto il contratto di anticipo si considera automaticamente risolto.

 

Fonte: lentepubblica