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Permessi 104: nuove istruzioni per part-time verticale o misto

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 24/03/2021

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

La circolare INPS 19 marzo 2021, n. 45 rivede le indicazioni precedentemente fornite con il messaggio 7 agosto 2018, n. 3114 sulle modalità di fruizione dei permessi legge 104.

Le novità illustrate nella circolare riguardano il riproporzionamento dei permessi previsti dalla legge 104/92, in caso di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto. Le nuove istruzioni fanno seguito agli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che con due decisioni (sentenze 29 settembre 2017, n. 22925 e 20 febbraio 2018, n. 4069) ha statuito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50 per cento del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.

Per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti a tempo parziale di tipo verticale o misto, con attività lavorativa part-time superiore al 50 per cento, i tre giorni di permesso mensile non andranno riproporzionati e saranno quindi riconosciuti interamente.

Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale, verticale e misto fino al 50 per centorestano valide le indicazioni riportate nel messaggio 3114/2018.

La circolare ricorda, inoltre, la formula di calcolo da applicare per la frazionabilità in ore dei giorni di permesso.

Istruzioni operative e ambito di applicazione

Con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato, si forniscono le nuove indicazioni relative al riproporzionamento della durata dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, da attuare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, con attività lavorativa part-time superiore al 50%.

4.1 Riproporzionamento dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 in caso di rapporto di lavoro part-time

In caso di part-time di tipo orizzontale rimangono valide le disposizioni fornite al paragrafo 2 del messaggio n. 3114/2018. Pertanto, i tre giorni di permesso non andranno riproporzionati.

Relativamente a tali fattispecie, infatti, la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell’attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto medesimo.

Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto fino al 50%, rimangono valide le disposizioni fornite al citato paragrafo 2 del messaggio n. 3114/2018.

Si conferma che la formula di calcolo da applicare, ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile del part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, è la seguente:

orario medio settimanale teoricamente eseguibile
dal lavoratore part-time
-------------------------------------------------------- x 3 (giorni di permesso teorici)
orario medio settimanale teoricamente eseguibile
a tempo pieno

Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

Si ribadisce che il riproporzionamento andrà effettuato solo in caso di part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.



Il riproporzionamento dei tre giorni, infatti, non andrà effettuato per i mesi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro part-time, sia previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.

Per quanto riguarda il rapporto di lavoro svolto in regime di part-time con percentuale a partire dal 51%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.

4.2 Frazionabilità in ore dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 in caso di rapporto di lavoro part-time

Si ribadisce che il riproporzionamento orario dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 dovrà essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore.

Al riguardo si specifica quanto segue.

In caso di rapporto di lavoro svolto in regime di part-time (orizzontale, verticale o misto) con percentuale a partire dal 51%, rimane confermata la formula già indicata nel messaggio n. 16866//2007:

orario normale di lavoro medio settimanale

---------------------------------------------------- x 3 = ore mensili fruibili

numero medio dei giorni lavorativi settimanali

Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale, verticale e misto fino al 50%, la formula di calcolo da utilizzare ai fini della quantificazione del massimale orario mensile dei permessi è quella fornita al paragrafo 3 del messaggio n. 3114/2018, ossia:

orario medio settimanale teoricamente eseguibile
dal lavoratore part-time
-------------------------------------------------------x 3 (giorni di permesso teorici)
numero medio dei giorni (o turni)
lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno