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Posso usare le 150 ore di studio per frequentare i tirocini?

Giuseppe Romeodi
Giuseppe Romeo
Pubblicato il: 09/06/2021

Contratto NazionaleFormazione

Tale argomento è stato affrontato dall'Aran nell'ambito dell'orientamento CSAN63.

 

Quesito: E’ possibile fruire dei permessi retribuiti di 150 ore per il diritto allo studio per la partecipazione ai tirocini formativi necessari al conseguimento del titolo di studio?

 

Risposta: In materia di diritto allo studio, l’orientamento applicativo consolidato della scrivente Agenzia è quello secondo il quale i relativi permessi retribuiti di 150 ore, così come previsto all’art. 48, comma 4, del CCNL in oggetto, possono essere utilizzati esclusivamente per la frequenza (anche solo telematica) delle lezioni dei corsi e per sostenere i relativi esami (quindi per il giorno dell’esame) e non anche per impegni diversi che il corso di studi può comportare.

Quindi le 150 ore per il diritto allo studio non possono essere fruite anche per la partecipazione ai tirocini formativi ancorchè necessari al conseguimento del titolo di studio.

Tuttavia il comma 10 dello stesso art. 48 prevede che:“Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, l’azienda o ente potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.”

Fondamentale sottolineare che quanto su espresso è riferito ai TIROCINI FORMATVI.
Il tirocinio è un’esperienza di lavoro che permette di acquisire formazione e nuove competenze.
In particolare, il contratto di tirocinio si divide in due tipi:  

Tirocinio curriculare:
che non prevede uno stipendio o una retribuzione

Tirocinio extracurriculare (o formativi)  che prevedono il riconoscimento di una paga o retribuzione per le attività svolte. In particolare, l’indennità minima non può essere inferiore a 300 EUR lordi mensili.

Anche se comma 10 dello stesso art. 48 prevede che “Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, l’azienda o ente potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso” si può affermare che per la partecipazione ai  Tirocinio curriculari facenti parte dell’attività didattica richiesta dal bando del corso di studio (vedasi master) possano essere fruiti  i relativi permessi retribuiti di 150 ore, così come previsto all’art. 48, comma 4, del CCNL, a prescindere che l’azienda possa anche articolare la prestazione lavorativa del dipendente in modo da facilitarne il conseguimento del titolo.

 

Orientamento CSAN63