Come può essere usato il congedo parentale Covid per la cura dei figli conviventi in quarantena
L'Inps, con il messaggio 17 febbraio 2022, n. 798 ha fornito ulteriori aggiornamenti in relazione al congedo parentale SARS CoV-2" per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.
Le indicazioni dell'Istituto sono rivolte al proprio personale interno il quale dovrà processare e gestire le domande; tuttavia, l'occasione offre lo spunto per analizzare gli elementi distinti del predetto congedo. Infatti, il nuovo "Congedo parentale SARS CoV-2" può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all'Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa. Il congedo può essere fruito anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari.
Nel settore privato può essere fruito a giorni o a ore. Tale congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale. Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente il congedo e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro è senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
I lavoratori dipendenti che abbiano richiesto congedo parentale (sia in modalità giornaliera che oraria) o di prolungamento del congedo parentale nel periodo ricompreso dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021 possono richiedere la conversione del periodo di congedo per il quale si sono astenuti dal lavoro in Congedo parentale SARS CoV-2. Il predetto congedo inizialmente previsto fino al 31 dicembre 2021 è stato successivamente prorogato al 31 marzo 2022.
La procedura non permette l'accoglimento di periodi non ricadenti nell'intervallo dal 01/09/2021 al 31/03/2022. Come precisa il messaggio in commento, pertanto, nel caso in cui sia presentata domanda per un periodo dal 02/09/2021 al 15/09/2021, se l'anno scolastico ha avuto inizio in data 13/09/2021, il periodo dal 02/09/2021 al 12/09/2021 deve essere respinto, mentre può essere indennizzato il periodo dal 13/09/2021 al 15/09/2021.
Diritto del Lavoro