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Come può essere usato il congedo parentale Covid per la cura dei figli conviventi in quarantena

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La Redazione
Pubblicato il: 22/02/2022

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L'Inps, con il messaggio 17 febbraio 2022, n. 798 ha fornito ulteriori aggiornamenti in relazione al congedo parentale SARS CoV-2" per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.

Le indicazioni dell'Istituto sono rivolte al proprio personale interno il quale dovrà processare e gestire le domande; tuttavia, l'occasione offre lo spunto per analizzare gli elementi distinti del predetto congedo. Infatti, il nuovo "Congedo parentale SARS CoV-2" può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all'Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa. Il congedo può essere fruito anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari.

Nel settore privato può essere fruito a giorni o a ore. Tale congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale. Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente il congedo e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro è senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

I lavoratori dipendenti che abbiano richiesto congedo parentale (sia in modalità giornaliera che oraria) o di prolungamento del congedo parentale nel periodo ricompreso dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021 possono richiedere la conversione del periodo di congedo per il quale si sono astenuti dal lavoro in Congedo parentale SARS CoV-2. Il predetto congedo inizialmente previsto fino al 31 dicembre 2021 è stato successivamente prorogato al 31 marzo 2022.

La procedura non permette l'accoglimento di periodi non ricadenti nell'intervallo dal 01/09/2021 al 31/03/2022. Come precisa il messaggio in commento, pertanto, nel caso in cui sia presentata domanda per un periodo dal 02/09/2021 al 15/09/2021, se l'anno scolastico ha avuto inizio in data 13/09/2021, il periodo dal 02/09/2021 al 12/09/2021 deve essere respinto, mentre può essere indennizzato il periodo dal 13/09/2021 al 15/09/2021.

 

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