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Diritto al buono pasto per i turnisti: l'obbligo dell'azienda in assenza di mensa fruibile

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 03/05/2023

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

L'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma, al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive, id est il diritto ai buoni pasto.

È  quanto stabilito dal Tribunale Barcellona Pozzo Di Gotto, Sez. lavoro, Sent., 15/02/2023, n. 127.

La decisione è stata presa in seguito alla richiesta di una dipendente dell'Azienda sanitaria provinciale (ASP) che lamentava la mancata erogazione dei buoni pasto nonostante l'orario di lavoro superasse le sei ore, come previsto dal Contratto collettivo vigente.

 

La decisione del Tribunale

Il Tribunale ha precisato che il diritto alla fruizione del buono pasto ha natura assistenziale e non retributiva, ed è finalizzato a conciliare le esigenze di servizio con quelle quotidiane del lavoratore. Inoltre, il diritto alla pausa pranzo è previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 66 del 2003 per i lavoratori che superano le sei ore di lavoro giornaliero.ex art. 8 del D.Lgs. n. 66 del 2003: "Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

Rimane, dunque, fermo il diritto alla mensa del personale turnista in presenza di una prestazione lavorativa giornaliera che ecceda le sei ore, secondo i principi sopra esaminati.

L'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma, al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive, ovvero il diritto ai buoni pasto.

La previsione contrattuale del C.C.N.L. 2016-2018 (art. 27) che, disciplinando l'orario di lavoro, espressamente elimina la possibilità per il dipendente in turno di effettuare una pausa di 30 minuti deve essere quindi coordinata con la norma sopra citata nel senso che, fermo restando l'obbligo di legge alla pausa e il diritto contrattuale alla mensa per tutti i lavoratori dipendenti, il datore di lavoro deve attivarsi per garantire l'esercizio del diritto con modalità sostitutive.

Il tribunale accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'A.S.P.. al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di Euro 3.547,67, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché al riconoscimento in favore del predetto del diritto al l'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore a far tempo dalla data della domanda.