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Il diritto all’oblio oncologico è legge. Ecco cosa cambia da domani

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 05/12/2023

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Si chiama diritto all’oblio oncologico, il diritto a non dichiarare informazioni sulla propria malattia.

Oltre 900mila persone, oggi, in Italia, sono guarite da un tumore e si possono trovare a vivere difficoltà nell’accesso ad alcuni servizi, come la richiesta di mutui e prestiti, la stipulazione di assicurazioni e l’adozione di figli. 

Alcuni Paesi hanno già inserito nei loro ordinamenti questo diritto. È il caso ad esempio della Francia, dell’Olanda, del Belgio e del Lussemburgo. Qui banche e società assicuratrici non possono chiedere informazioni sulle patologie pregresse della loro clientela, purché sia trascorso un determinato lasso di tempo dalla guarigione. Una risoluzione votata dell’Europarlamento nel febbraio del 2022 raccomanda a tutti gli Stati membri di adottare norme sull’oblìo oncologico.

La Spagna ha annunciato che entro giugno entrerà in vigore il provvedimento in merito, che consentirà a coloro che hanno superato il cancro da cinque anni di non essere più discriminati o di subire condizioni più gravose al momento di contrattare prodotti o servizi come assicurazioni e mutui.

Oggi finalmente il diritto all’oblio oncologico è legge. Dopo la Camera, è arrivato oggi il via libera all'unanimità anche al Senato al testo unificato recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche,  che introduce misure volte ad assicurare che alla guarigione clinica della persona corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di eguaglianza rispetto al resto della popolazione, con particolare riferimento all'accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, nonché alle procedure di adozione di minori.

 

La legge

Il primo articolo della nuova legge si propone di stabilire l'oggetto e le finalità dell'intervento normativo, focalizzato sulla parità di trattamento, la non discriminazione e la garanzia del diritto all'oblio per le persone guarite da patologie oncologiche. L'iniziativa si ispira agli articoli chiave della Costituzione italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché al Piano europeo di lotta contro il cancro.

Articolo 2, 3 e 4: Condizioni per il Rispetto del Diritto all'Oblio Oncologico

Gli articoli successivi dettagliano le condizioni per rispettare il diritto all'oblio oncologico in vari contesti. L'accesso ai servizi bancari, finanziari ed assicurativi è disciplinato dall'articolo 2, che vieta richieste di informazioni sulla salute della persona, se la patologia oncologica è stata superata senza ricadute per più di dieci anni o cinque anni se insorta prima dei ventuno.

Il testo sancisce il divieto di acquisire tali informazioni da fonti diverse dal contraente e proibisce l'utilizzo di queste informazioni per determinare le condizioni contrattuali. Inoltre, le istituzioni finanziarie sono tenute a informare chiaramente la controparte del diritto a non fornire informazioni sulla propria salute.

Il comma 3 stabilisce il divieto di applicare limiti o costi aggiuntivi al contraente in questi casi, mentre il comma 4 vieta richieste di visite mediche o accertamenti sanitari per la stipulazione dei contratti. Le informazioni precedentemente fornite non influenzano la valutazione del rischio dopo il termine specificato e devono essere cancellate entro trenta giorni dalla comunicazione del contraente.

Il comma 6 introduce la nullità delle clausole difformi dai principi della legge nei contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge, a vantaggio del contraente e con possibilità di rilevazione d'ufficio da parte del giudice.

Il comma 7 affida al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni l'individuazione delle modalità di attuazione della legge.

Articolo 3: Modifiche alla Legge sull'Adozione

L'articolo 3 apporta modifiche alla legge sull'adozione, limitando le indagini relative allo stato di salute di coloro che intendono adottare minori. Viene introdotto un periodo di dieci anni dalla fine del trattamento terapeutico senza recidive per patologie oncologiche come limite oggettivo per queste indagini.

Le modalità di attuazione di queste disposizioni vengono delegate a un decreto del Ministro della salute, in concerto con il Ministro della giustizia e con il coinvolgimento della Commissione per le adozioni internazionali.

Articolo 4: Accesso alle Procedure Concorsuali e Politiche Attive

L'articolo 4 estende il divieto di richiesta di informazioni sullo stato di salute per patologie oncologiche nell'ambito delle procedure concorsuali, con termini simili a quelli previsti nell'articolo 2. Un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con il Ministro della salute e con il coinvolgimento delle organizzazioni di pazienti oncologici, dovrà promuovere politiche attive per garantire l'uguaglianza di opportunità al lavoro per le persone guarite da patologie oncologiche.

Articolo 5: Disposizioni Transitorie e Finali

L'articolo 5 contiene disposizioni transitorie e finali, tra cui la delega al Ministro della salute per la disciplina delle modalità di certificazione dei requisiti necessari per l'applicazione delle disposizioni della legge. Il Garante per la protezione dei dati personali è incaricato della vigilanza sulla corretta applicazione della legge, e si prevede l'invarianza degli oneri finanziari.