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Congedo per la formazione: chi può chiederlo, quanto dura e cosa prevede il CCNL sanità

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 30/01/2026

Contratto Nazionale

Nel nuovo CCNL del comparto Sanità 2022-2024 non ci sono novità sul fronte dei congedi per la formazione. Le regole restano quelle già previste dall’articolo 68 del CCNL 2019-2021, che a sua volta recepisce quanto introdotto dalla legge 53 del 2000. Una conferma importante, soprattutto per il personale che intende investire nella propria crescita professionale senza perdere il posto di lavoro.

Il contratto ribadisce un principio chiaro: il dipendente ha diritto a congedi specifici per la formazione, purché non vi siano comprovate esigenze di servizio che ne impediscano la concessione.

Chi può richiederli e in che misura

Possono accedere al congedo per la formazione i dipendenti con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella stessa unità operativa e nella stessa azienda. Non si tratta però di un diritto illimitato: il numero dei congedi concedibili viene calcolato ogni anno in base al personale in servizio e non può superare il 10 per cento del personale delle diverse aree.

Questo significa che l’azienda è tenuta a bilanciare il diritto alla formazione con la continuità e la funzionalità dei servizi, soprattutto in settori già sotto pressione.

La domanda e i tempi

Per ottenere il congedo, il lavoratore deve presentare una domanda formale all’azienda almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività formativa. Nella richiesta vanno indicati con precisione il motivo del congedo, il tipo di percorso formativo, la durata e l’impegno richiesto.

L’azienda può respingere la domanda se emergono criticità organizzative o problemi legati al funzionamento del servizio. In alternativa, può differire la fruizione del congedo fino a un massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente, questo periodo può essere ulteriormente esteso per consentire una partecipazione effettiva al corso.

Durata massima e limiti

Il congedo per la formazione ha un tetto preciso: non può superare gli 11 mesi complessivi nell’arco dell’intera vita lavorativa. Può essere fruito in modo continuativo o frazionato, ma non è cumulabile con ferie, malattia o altri tipi di congedo.

Fa eccezione solo un caso: una grave e documentata infermità sopraggiunta durante il periodo di congedo può giustificarne l’interruzione.

Posto garantito, ma senza retribuzione

Durante il congedo, il lavoratore conserva il posto di lavoro, ma il periodo non è retribuito. Resta però la possibilità di versare contributi volontari o di riscattare il periodo ai fini pensionistici, evitando così vuoti contributivi.