Turni massacranti e infarto, la Cassazione: responsabile l’ospedale
La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui limiti dello stress lavorativo e rafforza il principio secondo cui è il datore di lavoro a dover dimostrare di aver fatto tutto il possibile per tutelare la salute dei propri dipendenti. Con l’ordinanza n. 26923 del 2025, la Suprema Corte ha riconosciuto la responsabilità di un’Azienda ospedaliera per la morte di un medico anestesista, colpito da infarto al miocardio al termine di un turno durato quasi sedici ore consecutive.
Una decisione che richiama direttamente l’articolo 2087 del codice civile, norma cardine in materia di sicurezza sul lavoro, che impone al datore l’obbligo di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
Il caso
Il professionista, anestesista in servizio presso una struttura sanitaria pubblica, era deceduto durante l’attività lavorativa. L’infarto era stato successivamente riconosciuto come “causa di servizio”. I familiari avevano quindi citato in giudizio l’Azienda, sostenendo che non fossero state adottate misure idonee a prevenire condizioni di lavoro eccessivamente gravose.
In primo grado e poi in appello, la domanda era stata respinta. La Corte territoriale aveva ritenuto non provata una responsabilità dell’ente, sottolineando che il medico, poche settimane prima della morte, aveva beneficiato di 23 giorni di riposo compensativo e che nei quattro giorni precedenti l’evento aveva lavorato solo per un’ora e 43 minuti in regime di reperibilità.
Il ricorso in Cassazione
Gli eredi hanno quindi presentato ricorso, sostenendo che i giudici d’appello avessero valutato solo l’ultimo segmento dell’attività lavorativa, senza considerare il quadro complessivo. In particolare, hanno evidenziato che nei giorni immediatamente precedenti l’infarto il medico era stato impiegato in turni superiori al limite massimo di dodici ore continuative, in un contesto già segnato da carichi di lavoro elevati.
La Cassazione ha accolto questa impostazione.
Richiamando un orientamento già consolidato (Cass. n. 6008/2023), la Suprema Corte ha ribadito che il nesso causale richiesto per il riconoscimento dell’equo indennizzo per causa di servizio è lo stesso necessario per affermare la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro, quando si tratti della medesima attività e dello stesso evento dannoso.
Tradotto: se il danno è stato riconosciuto come connesso al servizio, non si può poi ignorare quel legame nel giudizio civile.
Inoltre, come chiarito anche da Cass. n. 34968/2023, una volta accertato il nesso tra attività lavorativa e danno alla salute, spetta al datore dimostrare che l’evento sia dipeso da una causa a lui non imputabile. Non è il lavoratore, o in questo caso i suoi eredi, a dover provare la colpa dell’Azienda in ogni dettaglio.
L’errore della Corte d’Appello
Secondo la Cassazione, i giudici territoriali hanno sbagliato nel collegare l’evento letale esclusivamente all’ultimo turno svolto dal medico. La valutazione, invece, doveva riguardare l’intero andamento del rapporto di lavoro.
La Suprema Corte ha sottolineato due elementi centrali: da un lato, la presenza di turni altamente stressanti; dall’altro, il riconoscimento dell’equo indennizzo per causa di servizio. Entrambi fattori che avrebbero dovuto pesare nella ricostruzione della responsabilità datoriale.
Per questo motivo la sentenza d’appello è stata annullata.
Un principio che pesa sulla sanità
La decisione non riguarda solo un singolo caso. In un sistema sanitario spesso caratterizzato da carenza di organico e turni prolungati, l’ordinanza ribadisce che la tutela della salute dei lavoratori non è un obbligo formale, ma sostanziale.
Non basta concedere giorni di riposo a distanza di settimane o limitarsi a valutare l’ultimo turno prima dell’evento. Occorre dimostrare di aver organizzato il lavoro in modo da prevenire situazioni di stress eccessivo e continuativo.
Il messaggio della Cassazione è chiaro: quando il lavoro incide sulla salute, il datore deve provare di aver fatto tutto il necessario per evitarlo. In caso contrario, la responsabilità resta in capo all’Azienda.
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