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Prelievi di sangue, cambia tutto? I Tecnici di Laboratorio pronti a entrare nei punti prelievo

Andrea Tirottodi
Andrea Tirotto
Pubblicato il: 08/05/2026

Cronache sanitarieProfessione e lavoro

E' curioso come su certe questioni il dibattito tecnico sanitario viri dal "non mi compete" al "non vedo l'ora che mi competa" e mai come in questi tempi di grande discussione sul riordino delle professioni, delle competenze e della loro attribuzione, lattenzione può concentrarsi anche su singole attività tecniche. Il prelievo di sangue è una di queste e presto potrebbe essere normale vederlo praticare da una figura diversa dall'infermiere: il tecnico di laboratorio.

 

L'iniziativa che può accendere il dibattito

A partire dal 19 gennaio 2026, con la Circolare FNO TSRM e PSTRP n. 5/2026, i Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico (TSLB) possono autocertificare le proprie competenze in materia di venipuntura direttamente sulla piattaforma AlboWeb. Un gesto burocratico in apparenza, ma denso di implicazioni professionali, organizzative e giuridiche.

La novità si inserisce in un percorso avviato già nel luglio 2024, quando il Comitato Centrale della Federazione aveva istituito con le delibere n. 92 e n. 93 gli elenchi speciali riservati ai TSLB e ai Tecnici della Fisiopatologia Cardiocircolatoria certificati per la venipuntura. Un sistema di tracciabilità delle competenze che, sulla carta, vuole offrire maggiore chiarezza alle aziende sanitarie e responsabilizzare il singolo professionista.

L'11 maggio 2026, a Roma, si terrà il corso di formazione per la venipuntura organizzato dalla Commissione di Albo TSLB di Roma e Provincia. Il programma spazia dall'anatomia vascolare alla gestione del rischio biologico, dagli aspetti giuridici e medico-legali alle sessioni pratiche su manichini e simulatori, con il supporto di anestesisti e infermieri specializzati.

 

La tesi della Federazione TSRM e PSTRP: una competenza già implicita

La FNO TSRM e PSTRP sostiene con un proprio documento di posizionamento che la venipuntura non sia un atto estraneo al profilo del TSLB, ma anzi intrinsecamente connesso alla cosiddetta fase pre-analitica, quella parte del processo diagnostico che precede l'analisi vera e propria del campione biologico. Secondo studi citati dalla Federazione, in questa fase si concentra il 60-70% degli errori di laboratorio, campioni emolizzati, contaminati, non idonei, spesso riconducibili a una raccolta non ottimale.

Il profilo professionale del TSLB, definito dal DM 745/1994, prevede che questa figura "partecipi alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui opera". Per la Federazione, questo include anche i punti prelievo territoriali previsti dal DM 77 nell'ambito delle Case della Comunità, sia in regime ospedaliero che domiciliare. Affidare il prelievo al TSLB, si sostiene, garantisce continuità di filiera e qualità del dato diagnostico.

Il riferimento al PNRR e al DM 77 non è casuale: la riorganizzazione della sanità territoriale prevede una capillarizzazione dei servizi che richiede figure polivalenti e presenti sul territorio, non necessariamente medici o infermieri.

 

Il nodo giuridico: competenza esclusiva o condivisa?

Qui il dibattito si fa più complesso. La domanda che molti si pongono è: la venipuntura è una competenza esclusiva dell'infermiere, o si tratta di un'attività condivisibile tra più figure professionali?

La risposta che emerge dalla giurisprudenza e dalla dottrina è articolata. La Corte di Cassazione, già con sentenza del 21 febbraio 1997, aveva chiarito che il prelievo ematico venoso non è di competenza esclusiva dei medici chirurghi, riconoscendolo come attività propria anche di infermieri, ostetriche e biologi. Questa apertura, tuttavia, non equivale a dire che chiunque possa effettuarlo.

In Italia, il prelievo venoso e capillare è formalmente riconosciuto come abilità di più categorie: medici, ostetriche, infermieri, infermieri pediatrici, biologi (in base alla Direttiva del Ministro Sirchia), e secondo l'impostazione della FNO TSRM e PSTRP anche dei TSLB nell'ambito della fase pre-analitica.

Tuttavia, la possibilità di effettuare prelievi venosi per infermieri e ostetriche, come ricorda lo stesso documento di posizionamento della Federazione TSRM, "nel passato è stata riconosciuta non in base a norme primarie, ma in base a semplici norme regolamentari". Il che apre uno spazio di incertezza interpretativa che nessuna circolare federale è in grado di colmare da sola.

 

Il reato di abuso di professione

L'art. 348 del Codice Penale sanziona l'esercizio abusivo di una professione che richiede una speciale abilitazione da parte dello Stato. La "speciale abilitazione" non si ottiene con una circolare dell'ordine professionale di appartenenza, né con un'autocertificazione su piattaforma digitale: richiede un esplicito fondamento normativo primario o regolamentare che attribuisca quella specifica competenza a quella specifica figura.

Il rischio, quindi, è che un TSLB che effettua prelievi in contesti in cui tale attività non sia espressamente attribuita alla sua figura professionale dal regolamento aziendale o da disposizioni normative locali/nazionali possa trovarsi in una zona grigia giuridica. Non tutti i contesti lavorativi pubblici hanno adottato protocolli che formalizzino questa attribuzione di competenza.

 

Quale organizzazione del lavoro pubblica lo prevede?

È questa, forse, la domanda più concreta. Nel Servizio Sanitario Nazionale, chi organizza il prelievo ematico nei punti prelievo, nei Day Service, nei reparti?

Storicamente, il prelievo è stato attività quasi esclusivamente infermieristica nelle strutture ospedaliere, mentre nei laboratori analisi ambulatoriali è da sempre effettuato da personale tecnico formato il cosiddetto "prelevatore". In molte realtà private, la figura del biologo o del tecnico di laboratorio che esegue il prelievo è la norma.

Nel pubblico, tuttavia, l'organizzazione varia significativamente da azienda ad azienda e da regione a regione. Non esiste ad oggi una norma primaria di carattere nazionale che attribuisca esplicitamente ai TSLB la competenza al prelievo venoso come attività autonoma. L'iniziativa della FNO TSRM e PSTRP, pur meritoria nell'intento di tracciare un percorso formativo, si muove in anticipo rispetto a un quadro normativo ancora non definito a livello nazionale.

Le Case della Comunità previste dal DM 77, invocate spesso come contesto naturale per questa attività, sono ancora in larga parte in fase di avvio o implementazione, e i modelli organizzativi interni sono lungi dall'essere uniformi.

 

La voce (silenziosa) degli infermieri

La Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche non ha rilasciato, al momento, una posizione ufficiale specifica sulle ultime iniziative della FNO TSRM e PSTRP in materia di venipuntura dei TSLB. Eppure il tema non è nuovo, e la storia recente offre qualche indicazione.

Già in occasione di analoghi corsi per TSRM (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica) sulla venipuntura, rappresentanti degli Ordini infermieristici avevano sollevato la questione delle "zone grigie" tra professioni sanitarie. Pietro Giurdanella, allora presidente del Collegio IPASVI di Bologna, aveva osservato come il dibattito sulle competenze stia evidenziando numerose aree di sovrapposizione "su chi può o deve" ovvero su chi ha la capacità per effettuare prestazioni che non sono ancora o non sono più ritenute proprie di una specifica professione.

La tensione non è nuova: tra TSRM e infermieri esistono storicamente contenziosi analoghi su altre competenze (infusione del mezzo di contrasto, utilizzo di apparecchiature radiologiche), sfociati talvolta in denunce alla Procura della Repubblica per presunto esercizio abusivo di professione.

Il silenzio attuale della FNOPI sul tema TSLB-venipuntura potrebbe riflettere una scelta di attendere sviluppi normativi prima di pronunciarsi, oppure un calcolo strategico che considera la questione meno rilevante politicamente rispetto ad altri fronti aperti, dalla carenza di infermieri alla questione delle nuove figure di supporto. In ogni caso, il tema rimane potenzialmente esplosivo.

 

Riflessioni: chi tutela il paziente in mezzo al dibattito?

È facile perdere di vista l'elemento centrale: il paziente che si presenta a un punto prelievo non si chiede quale figura professionale tenga l'ago. Si aspetta sicurezza, competenza, e che il campione biologico sia raccolto correttamente.

Da questo punto di vista, la proposta della FNO TSRM e PSTRP ha una sua coerenza: un tecnico di laboratorio che conosce la fase pre-analitica dall'interno, che sa cosa succede al campione dopo il prelievo, che è formato per riconoscere e prevenire le cause di errore, è un prelevatore potenzialmente eccellente. Il programma ministeriale nazionale (definito dal DM 26 settembre 1994, n. 745) non cita esplicitamente il "prelievo venoso" come attività obbligatoria o esclusiva del TSLB. La formalizzazione di questa competenza, con percorsi successivi documentati e tracciabili, potrebbe supplire ma non risolve del tutto la questione.

Il problema non è di natura professionale, ma di governance normativa. Occorre che il legislatore o il Ministero della Salute forniscano un quadro chiaro, non una circolare di ordine professionale, non un'autocertificazione che stabilisca in quali contesti, con quale supervisione, sotto quale responsabilità, e con quale formazione documentata il TSLB può effettuare la venipuntura in strutture pubbliche.

Fino ad allora, il rischio è che una intenzione formativa, ammesso che sia necessaria, rimanga sospesa in una zona grigia in cui il professionista è esposto, il paziente non è pienamente tutelato, e la conflittualità tra categorie continua ad alimentarsi.

Daltronde, l’infermiere che invece ha nel suo percorso formativo universitario lo specifico addestramento alla venipuntura anche per la raccolta di campioni di laboratorio, è tenuto a conoscere le linee guida sul tema e tutte le conseguenze che derivano da una raccolta errata che possono determinare le alterazioni e gli errori di laboratorio che la FNO TSRM e PSTRP pensa di poter risolvere certificando la comptenza complementare che una piccola minoranza di Tecnici di Laboratorio potrebbe trovarsi nella condizione di acquisire ed usare.

Il dibattito è aperto. E questa volta merita risposte legislative, non solo formative.

 

Il DM 71 / DM 77: cosa dice davvero il decreto invocato

Il razionale del corso di formazione richiama esplicitamente "la riforma dell'assistenza territoriale nel SSN in linea con gli obiettivi del PNRR" come contesto che "offre ai TSLB nuove opportunità, specialmente nelle procedure di prelievo". Il riferimento è al DM 77/2022. Vale la pena chiedersi in quale passaggio specifico di quel decreto si trovi traccia di tale upgrade di competenze.

 

Cosa prevede il DM 77 sulla Casa della Comunità e i punti prelievo

L'Allegato 2 del DM 77 (valore prescrittivo) prevede che la Casa della Comunità Hub debba includere tra i propri servizi il punto prelievi. Fin qui, apparentemente, un aggancio per il razionale del corso.

Tuttavia, il decreto è molto preciso sugli standard di personale. Per la CdC Hub sono previsti:

 

- 7-11 Infermieri

- 1 Assistente sociale

- 5-8 unità di Personale di Supporto (Sociosanitario, Amministrativo)

- Presenza medica H24 7/7

- Presenza infermieristica H12, 7/7 (con forte raccomandazione all'H24)

Il TSLB non compare negli standard di personale della Casa della Comunità. Non è nominato come figura addetta al punto prelievi. L'unica apertura è generica: per le Unità di Continuità Assistenziale si prevede "l'integrazione di ulteriori figure professionali sanitarie nell'ambito delle professionalità disponibili a legislazione vigente", formula che la FNO TSRM e PSTRP interpreta come porta aperta per il TSLB, ma che si riferisce specificamente all'UCA e non alla CdC.

 

Il punto prelievi: silenzio normativo sul chi

Il DM 77 cita il "punto prelievi" come servizio della CdC, ma non attribuisce tale funzione a nessuna figura professionale specifica. Non dice che deve essere l'infermiere, e non dice che può essere il TSLB. È un silenzio normativo bilaterale: non esclude il TSLB, ma non lo include neppure. In assenza di una disposizione esplicita, ogni azienda sanitaria potrà decidere autonomamente con atto organizzativo interno e questo è esattamente il "far west" che il sistema di certificazione della Federazione tenta di presidiare senza averne la forza normativa.

 

Cosa dice il documento TSLB di AGENAS

Agenas, nel documento tecnico sui POCT nelle Case della Comunità, riconosce il Laboratorio come "fulcro di coordinamento tra diverse figure professionali" per la diagnostica decentrata, e prevede un Comitato Multidisciplinare POCT (C-POCT). In questo contesto, la diagnostica point-of-care, il ruolo del TSLB come supervisore della qualità analitica trova un aggancio più solido. Ma anche qui si parla di coordinamento e supervisione della diagnostica, non esplicitamente di esecuzione della venipuntura.

 

Il vero razionale del corso: ambizione legittima, fondamento normativo assente

La conclusione è netta: il DM 77 non prevede, in alcun passaggio, un upgrade di competenze del TSLB in materia di venipuntura, né attribuisce a questa figura un ruolo specifico nel punto prelievi della Casa della Comunità. Il richiamo al decreto nel razionale del corso è un'operazione di contestualizzazione strategica, comprensibile e per certi versi lungimirante ma non è la trasposizione di quanto il decreto effettivamente recita.

La FNO TSRM e PSTRP sta preparando i professionisti per un ruolo che il sistema non ha ancora formalmente assegnato loro. È una scommessa sul futuro dell'organizzazione sanitaria territoriale, non la realizzazione di un mandato normativo già in atto. Legittima come visione professionale e di cui si può parlare senza pregiudizi; problematica come comunicazione verso i professionisti che, completato il corso, potrebbero ritenersi autorizzati a operare in contesti in cui quella autorizzazione non esiste ancora.