Lavorava durante la malattia: ma per la Cassazione il licenziamento è illegittimo
di
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 13/05/2026
La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul delicato rapporto tra malattia e attività svolte dal lavoratore durante l’assenza dal servizio. Con l’ordinanza n. 13727 dell’11 maggio 2026, la sezione lavoro ha confermato l’illegittimità del licenziamento disciplinare inflitto a una dipendente di una cooperativa sociale accusata di aver lavorato durante il periodo di malattia.
Al centro della vicenda, una lavoratrice impiegata presso il CUP di un’azienda ospedaliera, licenziata nel luglio 2021 dopo aver collaborato con un’associazione socio-culturale realizzando brevi interviste amatoriali ai cittadini su temi di interesse pubblico. Secondo il datore di lavoro, quell’attività dimostrava l’incompatibilità dello stato di malattia con l’assenza dal lavoro e configurava una violazione degli obblighi contrattuali.
La Corte d’Appello di Milano aveva già ribaltato la decisione di primo grado, ritenendo insussistente il fatto contestatoe riconoscendo alla lavoratrice un’indennità pari a dodici mensilità. I giudici avevano evidenziato come l’attività svolta non potesse essere considerata una vera prestazione lavorativa, ma piuttosto un’attività occasionale e “ludica”, priva di intensità paragonabile al lavoro d’ufficio svolto presso il CUP.
Determinante anche la consulenza tecnica d’ufficio (CTU) disposta in appello. Il consulente aveva infatti escluso sia la simulazione della malattia sia il rischio che l’attività esterna potesse ritardare la guarigione. Al contrario, secondo il CTU, quell’esperienza aveva prodotto un effetto benefico sul tono dell’umore della lavoratrice, affetta da una forma depressiva con episodi di panico legati all’attività lavorativa ordinaria.
Nel ricorso in Cassazione, la cooperativa sosteneva che spettasse alla dipendente dimostrare la compatibilità dell’attività extra-lavorativa con la malattia e contestava la qualificazione “ludica” delle interviste svolte per l’associazione.
La Suprema Corte ha però respinto integralmente il ricorso, riaffermando un principio consolidato: non esiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il lavoratore in malattia di svolgere altre attività, anche a favore di terzi.
Secondo i giudici, il licenziamento può essere legittimo solo in due casi: quando l’attività svolta dimostra che la malattia è simulata oppure quando essa è potenzialmente idonea a compromettere o ritardare la guarigione e il rientro in servizio. L’onere della prova grava interamente sul datore di lavoro.
La Cassazione ha inoltre ricordato che, durante la malattia, il lavoratore resta vincolato agli obblighi di correttezza, buona fede, diligenza e fedeltà verso il datore di lavoro. Tuttavia, la valutazione sulla compatibilità dell’attività esterna deve essere effettuata in concreto, considerando la natura della patologia e le caratteristiche dell’attività svolta.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che le brevi interviste effettuate dalla dipendente non fossero incompatibili con il percorso di recupero psicologico e non avessero violato le prescrizioni mediche.
Con questa decisione, la Cassazione conferma un orientamento ormai stabile: l’attività svolta durante la malattia non costituisce automaticamente un illecito disciplinare. Ciò che conta è verificare se il comportamento del lavoratore sia realmente incompatibile con la patologia denunciata o idoneo a compromettere la guarigione. In assenza di tali elementi, il licenziamento non può reggere al vaglio giudiziario.