Permessi Legge 104 a ore: l'ARAN chiarisce quando più familiari possono usarli nello stesso giorno
L' ARAN interviene su un dubbio sempre più frequente dopo l'abolizione del principio del referente unico. Secondo il nuovo orientamento, il CCNL non impone che i permessi orari della Legge 104 fruiti da familiari diversi debbano essere collocati in giornate differenti. Resta però fermo il limite complessivo dei tre giorni mensili previsto dalla legge.
Un chiarimento destinato a incidere sulla gestione quotidiana dei permessi della Legge 104 arriva dall'ARAN, che ha risposto a un quesito riguardante una situazione sempre più frequente dopo le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 105 del 2022. La domanda riguardava la possibilità che più familiari autorizzati ad assistere la stessa persona con disabilità grave possano utilizzare i permessi in modalità oraria nello stesso giorno oppure se tali assenze debbano necessariamente essere distribuite su giornate differenti.
La risposta dell'Agenzia è chiara: dal contratto collettivo non emerge alcun obbligo che imponga ai diversi beneficiari di fruire dei permessi in giorni diversi. L'interpretazione riguarda il CCNL del Comparto Funzioni Centrali, ma affronta un principio destinato a interessare tutte le amministrazioni chiamate a gestire questo tipo di richieste.
L'ARAN ricorda innanzitutto che il contratto collettivo non disciplina chi abbia diritto ai permessi previsti dall'articolo 33 della Legge 104 del 1992. I requisiti per ottenere il beneficio, infatti, restano regolati esclusivamente dalla normativa nazionale. Il contratto interviene soltanto sulle modalità di utilizzo, prevedendo per i dipendenti del comparto la possibilità di trasformare i tre giorni mensili di permesso in un massimo di 18 ore mensili, disciplinando esclusivamente gli aspetti organizzativi, la programmazione e la comunicazione delle assenze.
Per comprendere il significato del parere è necessario ricordare una delle principali novità introdotte dal decreto legislativo n. 105 del 2022, che ha eliminato il principio del cosiddetto referente unico dell'assistenza. In passato, salvo limitate eccezioni, i permessi potevano essere riconosciuti a un solo familiare. Oggi, invece, il diritto può essere attribuito contemporaneamente a più soggetti legittimati, purché venga rispettato il limite complessivo dei tre giorni mensili e la fruizione avvenga in maniera alternativa.
Proprio il concetto di alternatività aveva dato origine a interpretazioni differenti. Alcune amministrazioni avevano infatti ritenuto che due familiari non potessero utilizzare i permessi nella stessa giornata, neppure per poche ore ciascuno, imponendo di fatto una rigida separazione temporale. Secondo l'ARAN, però, questa conclusione non trova alcun fondamento nel testo contrattuale.
L'Agenzia osserva infatti che la clausola del contratto si limita a consentire l'utilizzo ad ore del beneficio senza introdurre alcun divieto espresso di utilizzo, nella stessa giornata, di frazioni orarie distinte da parte di soggetti diversi. Di conseguenza, il principio di alternatività non deve essere interpretato come obbligo di collocare le assenze in giorni differenti, ma come divieto di fruizione contemporanea dello stesso beneficio nello stesso momento.
In termini pratici, questo significa che un familiare potrebbe utilizzare alcune ore di permesso al mattino e un altro, autorizzato all'assistenza della stessa persona, potrebbe assentarsi nel pomeriggio della medesima giornata, purché venga rispettato il monte complessivo previsto dalla normativa. Ciò che non sarebbe consentito è la fruizione contestuale delle stesse ore da parte di due beneficiari diversi.
Il chiarimento non modifica in alcun modo la disciplina della Legge 104. Rimangono infatti invariati il limite complessivo dei tre giorni mensili, i requisiti richiesti per ottenere il beneficio e tutte le condizioni previste dalla normativa. La possibilità di avere più familiari autorizzati non comporta quindi un aumento del numero di permessi disponibili, ma soltanto una diversa modalità di ripartizione tra i soggetti che prestano assistenza.
L'orientamento espresso dall'ARAN potrebbe avere importanti ricadute anche sul piano organizzativo. Negli ultimi anni, infatti, non sono mancati casi in cui le amministrazioni hanno interpretato in maniera particolarmente restrittiva il principio dell'alternanza, imponendo vincoli che il contratto collettivo, secondo l'Agenzia, non contiene. Il parere offre quindi un criterio interpretativo che potrebbe contribuire a uniformare i comportamenti degli uffici e a ridurre il contenzioso.
Dal punto di vista delle famiglie, il chiarimento appare coerente con la finalità della riforma del 2022, che ha voluto favorire una gestione più flessibile dell'assistenza, distribuendo il carico di cura tra più familiari senza concentrarlo esclusivamente su un unico referente. In molte situazioni, infatti, poter suddividere l'assistenza nell'arco della stessa giornata rappresenta una soluzione più aderente alle reali esigenze della persona con disabilità e dei suoi caregiver.
L'ARAN conclude infine ricordando che il proprio intervento riguarda esclusivamente l'interpretazione della disciplina contrattuale e non modifica la normativa vigente. Restano pertanto fermi tutti i presupposti, i limiti e le condizioni previsti dalla Legge 104, mentre il chiarimento riguarda esclusivamente l'organizzazione temporale della fruizione dei permessi orari, confermando che il contratto non impone di collocarli necessariamente in giornate diverse quando i beneficiari sono più di uno.
di