Tumore, follow-up e lavoro: a chi spettano le 10 ore di permesso e i 24 mesi di congedo?
La legge 106/2025 ha introdotto due importanti tutele per i lavoratori con patologie oncologiche, ma i destinatari non sono definiti nello stesso modo: per le dieci ore annue aggiuntive dedicate a visite, esami e cure viene espressamente contemplato anche il “follow-up precoce”, mentre per il congedo fino a 24 mesi la norma parla più genericamente di lavoratori “affetti da malattie oncologiche”. A complicare il quadro è intervenuto il decreto del 2026 sull’oblio oncologico, che introduce una propria definizione di persona guarita dal cancro. Facciamo chiarezza, senza sovrapporre norme nate per finalità differenti.
La tutela dei lavoratori che affrontano o hanno affrontato una patologia oncologica si è rafforzata negli ultimi anni, ma contemporaneamente il quadro normativo è diventato più complesso. Termini apparentemente semplici come malato oncologico, guarito, follow-up, follow-up precoce e trattamento adiuvante vengono infatti utilizzati in provvedimenti differenti e non sempre con lo stesso significato giuridico.
Il problema diventa particolarmente evidente mettendo a confronto la legge 18 luglio 2025, n. 106, che ha introdotto nuove tutele per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, con la precedente legge 7 dicembre 2023, n. 193 sull’oblio oncologico e con il successivo decreto interministeriale Lavoro-Salute del 20 gennaio 2026, n. 4, emanato in attuazione di quest’ultima.
La prima cosa da chiarire, soprattutto per chi non è addetto ai lavori, è che non stiamo parlando di un’unica tutela. La legge 106/2025 ha introdotto due istituti distinti: da una parte un periodo di congedo fino a 24 mesi con conservazione del posto di lavoro e, dall’altra, dieci ore annue aggiuntive di permesso per visite, esami e cure. Le due misure rispondono a esigenze differenti e, soprattutto, il legislatore non ha utilizzato le stesse parole per stabilire chi possa beneficiarne.
Le 10 ore di permesso: la legge comprende espressamente il follow-up precoce
Partiamo dalla tutela probabilmente più semplice da comprendere. L’articolo 2 della legge 106/2025 riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dieci ore annue aggiuntive di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche e cure mediche frequenti ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche “in fase attiva o in follow-up precoce”, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
Il passaggio fondamentale è proprio la presenza delle parole “o in follow-up precoce”. La tutela, quindi, non è limitata al lavoratore che si trova nel pieno della malattia oncologica o sta affrontando la fase terapeutica attiva, perché il legislatore ha scelto espressamente di comprendere anche una fase successiva, nella quale il paziente può non avere evidenza attuale della malattia ma necessita ancora di controlli, esami e prestazioni sanitarie con una frequenza particolare.
Questo significa che, ai fini delle dieci ore, la conclusione della fase attiva della malattia non determina automaticamente la perdita del beneficio, proprio perché la legge contempla espressamente il follow-up precoce. La norma, tuttavia, non parla genericamente di qualsiasi follow-up, ma utilizza l’aggettivo “precoce”, ed è su questo punto che nasce una delle principali difficoltà interpretative.
Cosa significa “follow-up precoce”? È proprio qui che nasce il problema
Quando la legge 106 è stata approvata nell’estate del 2025, la formula “malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce” non trovava una definizione normativa generale sufficientemente precisa. La questione non era passata inosservata neppure durante l’iter parlamentare, tanto che la documentazione predisposta dal Servizio Studi del Senato aveva segnalato l’opportunità di chiarire la portata della locuzione.
Il problema è molto concreto, perché il follow-up oncologico può durare anni e assumere caratteristiche molto diverse in relazione alla neoplasia, alle terapie effettuate, al rischio di recidiva e alla situazione individuale. Se la legge avesse scritto semplicemente “in follow-up”, la platea sarebbe stata più facilmente individuabile; avendo invece scelto la formula “follow-up precoce”, rimane da stabilire dove termini giuridicamente questa fase e cominci il follow-up di più lungo periodo.
Non è quindi prudente tradurre la norma affermando che chiunque abbia avuto un tumore e continui a effettuare controlli oncologici abbia automaticamente diritto alle dieci ore per un tempo indefinito. Ciò che possiamo affermare con certezza è che la legge include la fase attiva e il follow-up precoce; il confine temporale e clinico di quest’ultimo, invece, necessita di una valutazione coerente con la situazione sanitaria documentata e, soprattutto, di indicazioni applicative sufficientemente uniformi.
Poi è arrivato il decreto sull’oblio oncologico: chi viene considerato “guarito”
A rendere il quadro ancora più interessante è intervenuto il decreto interministeriale Lavoro-Salute 20 gennaio 2026, n. 4, emanato in attuazione dell’articolo 4 della legge 193/2023 sull’oblio oncologico. Il decreto introduce una definizione giuridica molto ampia delle persone guarite da patologie oncologiche, comprendendo sia i soggetti dichiarati guariti dal cancro sia coloro che, pur in assenza di evidenza attuale di malattia, sono sottoposti a trattamenti prolungati, trattamenti adiuvanti o follow-up.
Si tratta di un chiarimento importante perché riconosce normativamente una condizione che nella realtà clinica è molto frequente: una persona può non avere più evidenza della neoplasia e, contemporaneamente, continuare a essere sottoposta a terapie o controlli oncologici per un periodo anche lungo. In altre parole, la contrapposizione tra “malato” e “guarito” non sempre riesce a rappresentare adeguatamente il percorso oncologico.
Da qui potrebbe nascere, però, un equivoco: se il decreto considera “guarita” anche una persona ancora in follow-up e la legge 106 attribuisce le dieci ore a chi si trova in follow-up precoce, allora tutti i guariti in follow-up hanno automaticamente diritto alle dieci ore?
La risposta richiede cautela: non necessariamente.
Il decreto sull’oblio oncologico non modifica automaticamente la legge 106
Questo è probabilmente il punto più importante da chiarire. Il decreto del gennaio 2026 è stato emanato per dare attuazione alla legge sull’oblio oncologico, non per modificare la legge 106/2025 sui permessi e sul congedo dei lavoratori con determinate patologie. La definizione di persona guarita contenuta nel decreto opera quindi nell’ambito e per le finalità proprie di quella disciplina e non può essere automaticamente trasferita a ogni altra norma che utilizzi concetti collegati alla malattia oncologica.
Il decreto rappresenta certamente un elemento utile per comprendere come il legislatore e l’ordinamento stiano evolvendo nella considerazione della lunga sopravvivenza oncologica e della cronicità, ma non cancella la formulazione scelta dalla legge 106, che per le dieci ore continua a parlare specificamente di malattia oncologica “in fase attiva o in follow-up precoce”.
La conseguenza pratica è che un lavoratore che non presenta più evidenza di malattia ma si trova ancora nel follow-up precoce può rientrare espressamente nella tutela delle dieci ore; diverso è il caso di una persona dichiarata guarita da molti anni che continui soltanto a effettuare controlli periodici di lungo termine, perché non possiamo automaticamente ricondurre qualsiasi follow-up alla nozione di “follow-up precoce” prevista dalla legge 106.
E per i 24 mesi? La legge utilizza parole diverse
La situazione cambia quando passiamo all’altra grande tutela introdotta dalla legge 106/2025. L’articolo 1 riconosce ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche oppure da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità almeno pari al 74%, il diritto di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi, durante il quale viene conservato il posto di lavoro.
Questo congedo non è retribuito e, durante la sua fruizione, il dipendente non può svolgere altre attività lavorative; inoltre, il periodo non viene computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ferma restando la possibilità prevista dalla legge di procedere al riscatto mediante versamento dei relativi contributi.
La differenza rispetto alle dieci ore è immediatamente visibile: nell’articolo 1 non compare l’espressione “fase attiva o follow-up precoce”. La legge parla semplicemente di lavoratori “affetti da malattie oncologiche”.
Da questa differenza, però, non discende automaticamente che il congedo di 24 mesi spetti esclusivamente a chi abbia una neoplasia in fase attiva e sia sempre negato a chi si trovi in follow-up, perché la norma non contiene neppure questa limitazione. Sostenere che “i 24 mesi spettano ai malati oncologici ma mai ai lavoratori in follow-up” significherebbe aggiungere alla legge una distinzione che il suo testo non formula espressamente.
Quindi un lavoratore in follow-up può avere diritto anche ai 24 mesi?
La risposta non può essere data utilizzando soltanto l’etichetta “follow-up”. Per il congedo dell’articolo 1 diventa centrale verificare se il lavoratore, nella sua situazione concreta, possa essere ancora considerato e certificato come affetto da una malattia oncologica ai sensi della norma.
Un lavoratore può infatti trovarsi in follow-up mentre continua un trattamento adiuvante o una terapia prolungata, oppure può essere libero da malattia da molto tempo ed effettuare esclusivamente controlli periodici. Sono condizioni cliniche differenti e il semplice utilizzo della parola “follow-up” non permette, da solo, di stabilire il diritto al congedo.
È quindi più corretto affermare che la legge non attribuisce espressamente i 24 mesi al “follow-up precoce”, come invece fa per le dieci ore, ma neppure esclude esplicitamente tutti i lavoratori in follow-up. Il requisito indicato dall’articolo 1 resta quello della malattia oncologica e della relativa certificazione sanitaria.
Chi decide se la condizione richiesta dalla legge esiste?
Anche su questo punto la legge fornisce un'indicazione importante, perché la condizione sanitaria non viene lasciata alla valutazione discrezionale del datore di lavoro.
Per il congedo fino a 24 mesi, la certificazione della malattia deve essere rilasciata dal medico di medicina generale oppure dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che ha in cura il lavoratore. È quindi il medico individuato dalla norma a documentare la condizione sanitaria sulla quale si fonda la richiesta del dipendente.
Per le dieci ore annue, invece, la fruizione è collegata alla necessità di effettuare visite, esami, analisi o cure e la legge richiede la prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.
Il datore di lavoro, pertanto, gestisce il beneficio secondo le regole previste, ma non può sostituirsi al medico nella valutazione clinica della patologia.
Dieci ore e 24 mesi: perché non sono la stessa tutela
Per evitare confusione è utile tenere distinti i due istituti anche sotto il profilo della loro finalità. Le dieci ore annue aggiuntive servono a consentire al lavoratore di assentarsi per esigenze sanitarie circoscritte – visite, esami, analisi e cure frequenti – senza dover necessariamente utilizzare altri permessi; proprio per questo il legislatore ha ritenuto di comprendere esplicitamente anche il periodo di follow-up precoce, nel quale la persona può essere tornata pienamente al lavoro ma avere ancora numerosi appuntamenti sanitari.
Il congedo fino a 24 mesi, invece, risponde a una situazione molto più impegnativa, nella quale il lavoratore necessita di un'assenza prolungata dal servizio mantenendo il proprio posto. È una tutela diversa per durata, effetti economici e presupposti, e non può essere interpretata semplicemente copiando i criteri previsti per le dieci ore.
Proprio perché gli articoli 1 e 2 utilizzano formulazioni differenti, non è corretto sovrapporre automaticamente i rispettivi beneficiari.
E allora a cosa serve la legge sull’oblio oncologico?
La legge 193/2023 parte da un'altra prospettiva: impedire che una precedente patologia oncologica continui a produrre discriminazioni nella vita della persona quando siano trascorsi i periodi previsti dalla legge senza recidive, occupandosi, tra l’altro, dei rapporti bancari e assicurativi, delle adozioni e dell’accesso al lavoro.
Il successivo decreto del gennaio 2026 interviene sulle politiche attive del lavoro e riconosce che le esigenze della persona che ha affrontato il cancro possono proseguire anche quando non vi sia più evidenza di malattia, prevedendo misure rivolte alla permanenza, al reinserimento e all'integrazione nel mercato del lavoro.
È in questo contesto che acquista significato la definizione ampia di “persona guarita”, nella quale vengono ricompresi anche coloro che, pur senza evidenza attuale della malattia, continuano trattamenti prolungati, terapie adiuvanti o follow-up. La logica è quella di evitare che il ritorno al lavoro venga interpretato come un passaggio istantaneo dalla condizione di “malato” a quella di persona che non necessita più di alcun sostegno.
Guarito non significa necessariamente avere concluso ogni cura
Questo è forse uno degli aspetti più interessanti dell'evoluzione normativa. La medicina oncologica ha prodotto un numero crescente di persone che vivono molti anni dopo la diagnosi, alcune completamente libere da malattia, altre sottoposte a trattamenti adiuvanti prolungati, altre ancora inserite in programmi di sorveglianza molto stretti.
La normativa sta progressivamente cercando di riconoscere questa realtà, ma lo sta facendo attraverso provvedimenti diversi e con terminologie non perfettamente sovrapponibili. Una persona può quindi essere senza evidenza attuale di malattia e considerata “guarita” ai fini di una determinata disciplina, continuando tuttavia a essere sottoposta a follow-up o trattamenti e ad avere esigenze lavorative direttamente collegate al precedente tumore.
È proprio per questo che non bisogna utilizzare la parola “guarito” come se producesse automaticamente la cessazione di tutte le tutele, così come non bisogna ritenere che il semplice fatto di essere ancora in follow-up determini automaticamente l'accesso a qualsiasi beneficio previsto per la malattia oncologica.
Cosa deve ricordare il lavoratore
Il quadro può essere riassunto senza forzare le norme. Le dieci ore annue aggiuntive previste dall’articolo 2 della legge 106/2025 spettano espressamente ai lavoratori con malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce; dunque, per questa specifica tutela, essere usciti dalla fase attiva della malattia non significa automaticamente perdere il diritto.
Per il congedo fino a 24 mesi previsto dall’articolo 1, invece, la formulazione è diversa perché la legge parla di lavoratori “affetti da malattie oncologiche” senza richiamare espressamente il follow-up precoce. Non è quindi corretto né estendere automaticamente il beneficio a tutti coloro che effettuano un follow-up, né affermare che qualsiasi lavoratore in follow-up ne sia necessariamente escluso: occorre considerare la condizione oncologica concreta e la certificazione richiesta dalla legge.
Il decreto n. 4/2026 sull’oblio oncologico, infine, introduce una definizione di persona guarita che comprende, per le finalità proprie di quella disciplina, anche chi non presenta evidenza attuale di malattia ma continua trattamenti prolungati, trattamenti adiuvanti o follow-up. È un elemento importante per comprendere l'evoluzione delle tutele, ma non può essere utilizzato come se avesse automaticamente modificato i requisiti della legge 106.
Il vero problema è il mancato allineamento delle norme
Il risultato è una sorta di ragnatela normativa nella quale disposizioni nate con l'obiettivo condivisibile di aumentare la protezione dei lavoratori possono finire per generare dubbi proprio nel momento in cui devono essere applicate. Il legislatore ha progressivamente riconosciuto che il percorso oncologico non termina necessariamente con l'ultima terapia e che il ritorno al lavoro deve poter convivere con controlli, cure e conseguenze della malattia, ma ha costruito queste protezioni attraverso interventi successivi che non utilizzano sempre le medesime definizioni.
Il nodo più evidente rimane quello del “follow-up precoce”, espressamente richiamato per le dieci ore ma non definito con un limite temporale univoco, mentre il decreto sull’oblio oncologico utilizza una nozione più ampia di follow-up nell'individuare alcune persone considerate guarite. Per il congedo fino a 24 mesi, invece, il legislatore ha scelto la diversa formula di lavoratore “affetto da malattia oncologica”, lasciando inevitabilmente maggiore spazio alla valutazione della concreta condizione sanitaria certificata.
Il rischio, altrimenti, è quello di arrivare a un paradosso: moltiplicare le tutele sulla carta e rendere sempre più difficile, per il lavoratore e per chi deve applicare le norme, capire quale tutela spetti realmente nelle diverse fasi della malattia e della guarigione. Un chiarimento istituzionale sulla nozione di follow-up precoce e sul coordinamento tra le diverse disposizioni sarebbe quindi particolarmente utile, soprattutto ora che queste tutele entrano sempre più concretamente nella disciplina dei rapporti di lavoro.
Fonte: Enti locali e PA, Sole 24ore
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