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Infermieri nelle REMS, arriva l'indennità di disagio: quanto spetta davvero?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 15/10/2026

Contratto Nazionale

 

L'articolo 43 include espressamente le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza tra i servizi di sanità penitenziaria destinatari dell'indennità per l'operatività in particolari unità operative. Previsti 5 euro lordi per giornata di presenza per il personale delle categorie indicate dal contratto. Ma gli importi possono essere modificati dalla contrattazione integrativa in relazione alle risorse disponibili.

Le REMS, Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, entrano espressamente tra i servizi per i quali il CCNL Comparto Sanità 2025-2027 prevede il riconoscimento di un'indennità economica collegata alle particolari condizioni di lavoro.

La novità è contenuta nell'articolo 43, dedicato all'«Indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi», che inserisce le REMS nella prima fascia dei servizi individuati dal contratto, accanto alle terapie intensive, ai gruppi operatori, ai servizi di emergenza-urgenza, alle malattie infettive, alla nefrologia e dialisi, all'assistenza domiciliare diretta e ai servizi per le dipendenze.

Il riconoscimento contrattuale assume particolare rilievo per gli infermieri e gli altri operatori sanitari, sociosanitari e tecnici che lavorano nelle strutture destinate all'esecuzione delle misure di sicurezza, dove l'assistenza si sviluppa all'interno di un contesto complesso, caratterizzato dalla compresenza di bisogni di salute mentale, esigenze terapeutico-riabilitative e specifiche condizioni organizzative e di sicurezza.

Per il personale appartenente alle categorie individuate dall'articolo 43, il valore previsto dalla tabella contrattuale è di 5 euro lordi per ogni giornata di presenza.

La disposizione contiene tuttavia una precisazione determinante: l'importo non è necessariamente intangibile, perché la contrattazione integrativa può modificare le fasce, i destinatari e gli importi e deve assicurare la copertura finanziaria dell'indennità, anche attraverso eventuali riduzioni in caso di insufficienza delle risorse disponibili.

REMS: il riconoscimento espresso tra i servizi particolarmente disagiati

Il passaggio centrale è contenuto nella tabella del comma 2 dell'articolo 43, che inserisce nella prima fascia le:

«UO/Servizi di sanità penitenziaria (ivi comprese le REMS)».

La formulazione è significativa perché individua espressamente le REMS tra i contesti assistenziali ai quali si applica la disciplina dell'indennità per l'operatività in particolari unità operative e servizi.

Non si tratta semplicemente di un riferimento generico al lavoro nell'area della salute mentale. Il contratto nomina direttamente le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, riconoscendone la collocazione all'interno dell'elenco dei servizi caratterizzati da particolari condizioni di disagio lavorativo.

La precisazione assume rilievo anche sul piano interpretativo: l'inclusione delle REMS non deve essere ricavata per analogia con altri servizi, perché è espressamente prevista dal testo contrattuale.

Questo riconoscimento non significa, però, che il personale delle REMS acquisisca una nuova qualifica professionale o che venga modificata la natura sanitaria delle strutture. L'articolo 43 interviene sul trattamento economico accessorio collegato alla sede e alle condizioni di lavoro.

Quanto vale l'indennità: 5 euro lordi per giornata di presenza

La prima fascia dell'articolo 43 prevede un'indennità giornaliera lorda di 5 euro per il personale dei ruoli e delle aree contrattuali individuati dalla disposizione. Il meccanismo è legato alla giornata di effettiva presenza nel servizio interessato, non a un importo mensile fisso.

Per comprendere la possibile incidenza economica della misura, si possono considerare alcune simulazioni, assumendo che l'importo di 5 euro venga mantenuto dalla contrattazione integrativa.

Giornate di presenza Indennità lorda
10 giorni 50 euro
15 giorni 75 euro
18 giorni 90 euro
20 giorni 100 euro
22 giorni 110 euro

Un infermiere assegnato a una REMS che effettui 20 giornate di presenza maturerebbe, applicando il valore tabellare di 5 euro, 100 euro lordi per il periodo considerato. Si tratta di un esempio e non di un importo mensile garantito: il trattamento effettivo dipende dalle giornate rilevanti, dalle regole applicative e dagli eventuali importi stabiliti in sede aziendale.

Il contratto non introduce una somma aggiuntiva per ogni ora lavorata, né prevede che l'indennità venga moltiplicata per la durata del turno. Il parametro indicato è la giornata di presenza.

A chi spetta: le categorie di personale individuate dal contratto

L'articolo 43 esclude dall'ambito dell'indennità l'Area del personale di elevata qualificazione.

Per i servizi elencati nella tabella, il comma 2 individua come destinatari il personale delle Aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori, nonché il solo profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza appartenente all'Area del personale di supporto.

L'applicazione deve inoltre rispettare i ruoli e le fasce previsti dalla tabella contrattuale.

Per il personale infermieristico assegnato alle REMS, il riferimento principale è quindi la prima fascia, che comprende i ruoli sanitario, sociosanitario e tecnico.

È importante non confondere questa indennità con quella di specificità infermieristica prevista dall'articolo 41: sono due istituti differenti, disciplinati da norme distinte e con presupposti diversi.

La prima è collegata all'operatività in particolari unità operative e servizi; la seconda è collegata al profilo professionale infermieristico.

Perché il lavoro nelle REMS presenta condizioni assistenziali particolari

Le REMS sono strutture sanitarie residenziali destinate all'esecuzione delle misure di sicurezza detentive nei confronti delle persone per le quali ricorrono i presupposti previsti dalla normativa.

La loro funzione si colloca nell'ambito della tutela della salute mentale, con percorsi di cura, riabilitazione e assistenza che richiedono un approccio multiprofessionale.

Gli infermieri che operano in questi contesti partecipano alla presa in carico di persone con bisogni clinici e assistenziali complessi, alla somministrazione delle terapie, all'osservazione delle condizioni di salute, alla gestione della documentazione e al coordinamento degli interventi con gli altri professionisti.

A queste attività possono affiancarsi situazioni che richiedono particolari competenze comunicative, relazionali e di gestione delle crisi.

La presenza di persone sottoposte a misure di sicurezza rende inoltre necessario un costante equilibrio tra diritto alla cura, tutela della dignità individuale, prevenzione del rischio e sicurezza dell'ambiente assistenziale.

L'inclusione delle REMS nell'articolo 43 rappresenta quindi un riconoscimento contrattuale della specificità delle condizioni operative, senza che ciò implichi una valutazione indistinta delle persone assistite come pericolose o aggressive.

La complessità di questi servizi deve essere affrontata attraverso competenze specialistiche, organizzazione adeguata, lavoro d'équipe e strumenti di prevenzione, non soltanto attraverso il riconoscimento di un'indennità economica.

Quali altri servizi rientrano nella fascia da 5 euro

La prima fascia dell'articolo 43 non riguarda esclusivamente le REMS.

Il contratto comprende anche i gruppi operatori, le terapie intensive e sub-intensive, le unità e i servizi di emergenza-urgenza con esclusione dei destinatari dell'indennità di pronto soccorso prevista dall'articolo 69 del CCNL 27 ottobre 2025, le unità e i servizi di sanità penitenziaria, le malattie infettive e discipline equipollenti individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998, i servizi di nefrologia e dialisi, quelli che erogano direttamente assistenza domiciliare presso l'utente e i servizi per le dipendenze.

L'elenco conferma la scelta contrattuale di ricondurre a una medesima fascia economica una pluralità di contesti assistenziali differenti, accomunati dal riconoscimento di particolari condizioni di lavoro.

Questo non significa che il livello di rischio, il carico assistenziale o la complessità organizzativa siano identici in tutte le strutture elencate.

La tabella individua una disciplina economica comune, mentre le caratteristiche concrete del lavoro restano specifiche per ciascun servizio.

La contrattazione integrativa può modificare l'importo

Uno degli aspetti più importanti, e potenzialmente più controversi, dell'articolo 43 riguarda il ruolo della contrattazione integrativa.

Il comma 3 stabilisce che l'indennità viene corrisposta a carico del Fondo premialità e condizioni di lavoro, disciplinato dall'articolo 40.

Lo stesso comma consente di modificare in sede di contrattazione integrativa le unità operative e i servizi interessati, le fasce di assegnazione, i ruoli e gli importi indicati nella tabella, tenendo conto della consistenza del Fondo.

La disposizione precisa inoltre che la contrattazione integrativa deve assicurare l'integrale copertura finanziaria dell'indennità, eventualmente riducendo gli importi previsti in caso di incapienza delle risorse.

È quindi necessario distinguere tra il valore tabellare di 5 euro, previsto dal contratto nazionale, e l'importo che potrà risultare dall'applicazione della contrattazione integrativa.

L'inserimento delle REMS nell'elenco nazionale costituisce un dato contrattuale preciso, ma la misura economica concretamente riconosciuta può risentire delle decisioni assunte in sede aziendale e delle disponibilità finanziarie.

Questo punto rende particolarmente importante il confronto sindacale sulla destinazione delle risorse e sulla sostenibilità degli istituti economici.

Il collegamento con il Fondo premialità e condizioni di lavoro

L'indennità per l'operatività in particolari servizi non viene finanziata attraverso un Fondo autonomo.

Il contratto stabilisce che il relativo costo grava sul Fondo premialità e condizioni di lavoro, che l'articolo 40 disciplina confermando le precedenti modalità di costituzione e utilizzo, con ulteriori integrazioni.

Tra queste figura l'incremento della parte stabile del Fondo, dal 1° gennaio 2027, di un importo annuo pari a 221 euro pro-capite, calcolato sul numero dei dipendenti rilevanti al 31 dicembre 2023, con le esclusioni previste dal contratto.

È un collegamento importante, ma non va interpretato come una destinazione automatica di quei 221 euro all'indennità REMS.

Le risorse del Fondo finanziano infatti una pluralità di istituti contrattuali, e la loro utilizzazione deve rispettare le regole previste dal CCNL e dalla contrattazione integrativa.

Di conseguenza, l'incremento del Fondo può contribuire alla disponibilità complessiva delle risorse, ma non garantisce da solo il mantenimento dell'importo tabellare di 5 euro in ogni azienda.

Un'unica indennità in caso di assegnazione a più servizi

Il comma 2 dell'articolo 43 disciplina anche il caso del personale assegnato a più unità operative o servizi. La disposizione stabilisce che, quando un dipendente è assegnato a più servizi, viene corrisposta la sola indennità di importo maggiore.

Non è quindi prevista la possibilità di cumulare più indennità della stessa tipologia per il solo fatto di operare in differenti servizi compresi nella tabella.

Per esempio, se un professionista presta attività in più contesti che rientrano nella disciplina dell'articolo 43, la regola contrattuale è quella del riconoscimento di un'unica indennità, individuata sulla base dell'importo più elevato applicabile.

La disposizione riguarda il cumulo interno all'istituto previsto dall'articolo 43 e non deve essere estesa automaticamente ad altre indennità disciplinate da articoli differenti, per le quali occorre verificare le specifiche regole contrattuali.

L'indennità compensa interamente il disagio previsto dall'articolo 43

Il comma 4 introduce una formulazione particolarmente rilevante:

«L'indennità di cui al presente articolo compensa interamente il disagio del personale assegnato in particolari unità operative o servizi».

La previsione definisce la funzione dell'istituto: riconoscere economicamente, attraverso l'indennità giornaliera, il disagio connesso all'assegnazione ai servizi individuati.

Non significa però che l'importo di 5 euro possa essere considerato una misura esaustiva di tutti i rischi professionali o che esoneri l'azienda dagli obblighi di prevenzione e protezione.

L'indennità economica e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro operano su piani differenti.

Il riconoscimento del disagio non sostituisce la valutazione dei rischi, l'adozione delle misure di prevenzione, la formazione, la disponibilità di personale adeguato e gli altri obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza.

Allo stesso modo, la clausola non deve essere interpretata come un'esclusione generalizzata di ogni altro trattamento economico eventualmente spettante in base a disposizioni contrattuali distinte.

 

REMS, un riconoscimento economico che apre anche una questione organizzativa

L'inserimento espresso delle REMS tra i servizi destinatari dell'indennità rappresenta un passaggio significativo nel riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro del personale che opera in queste strutture.

La previsione contrattuale individua un trattamento economico specifico, ma richiama anche una questione più ampia: la valorizzazione delle competenze professionali necessarie nei contesti assistenziali caratterizzati da elevata complessità clinica, relazionale e organizzativa.

Per gli infermieri delle REMS, la qualità del lavoro dipende dalla possibilità di operare in équipe adeguatamente strutturate, con percorsi formativi coerenti, strumenti di prevenzione e procedure condivise.

Il riconoscimento di un'indennità può contribuire alla valorizzazione economica di queste condizioni, ma non può sostituire investimenti nella sicurezza, nella formazione e nell'organizzazione dei servizi.

Il punto centrale del nuovo articolo 43 è dunque duplice: le REMS sono espressamente comprese tra i servizi particolarmente disagiati e il contratto individua per la prima fascia un'indennità di 5 euro lordi per giornata di presenza.

La verifica decisiva, per i lavoratori, sarà ora quella dell'applicazione concreta nelle singole aziende: importi riconosciuti, giornate computate, risorse disponibili e contenuto degli accordi integrativi.

Il riconoscimento contrattuale del disagio è un primo elemento di valorizzazione. Perché diventi una tutela effettiva, dovrà essere accompagnato da condizioni organizzative che consentano ai professionisti delle REMS di garantire assistenza qualificata, continuità delle cure e sicurezza, per i pazienti e per chi lavora.