Permessi per visite specialistiche, cambia la regola: non serve sempre il medico
Un nuovo orientamento applicativo chiarisce che, nel comparto Funzioni Centrali, i permessi possono essere utilizzati anche per prestazioni effettuate da professionisti sanitari diversi dal medico, compresi quelli privati. Il confronto con l'articolo 25 del CCNL Comparto Sanità 2025-2027 evidenzia una differenza importante nella disciplina delle attestazioni.
I permessi per visite specialistiche possono essere utilizzati anche quando la prestazione sanitaria non è effettuata da un medico? E se il professionista opera privatamente, l'assenza dal lavoro può essere comunque giustificata?
A rispondere è un recente orientamento applicativo dell'ARAN, relativo all'articolo 23 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 6 agosto 2026, che chiarisce un aspetto significativo della disciplina delle assenze per motivi sanitari.
Secondo l'Agenzia, i permessi possono essere riconosciuti anche per prestazioni rese da professionisti sanitari diversi dal medico, purché siano riconducibili alle attività previste dal contratto e rientrino nelle competenze della professione interessata.
Il chiarimento riguarda anche le prestazioni effettuate in ambito privato.
Tra gli esempi richiamati dall'ARAN compare la consulenza di un biologo nutrizionista, quando svolta nell'ambito delle competenze proprie della professione.
La questione assume particolare interesse anche per il personale sanitario, sia perché valorizza l'autonomia delle professioni sanitarie sia perché pone un interrogativo sull'applicazione di principi analoghi ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale.
Per questi ultimi, tuttavia, occorre fare una distinzione: il chiarimento ARAN riguarda il comparto Funzioni Centrali e non modifica automaticamente il CCNL Comparto Sanità, nel quale la materia è disciplinata dall'articolo 25 del contratto 2025-2027.
La novità ARAN: la prestazione specialistica non deve essere necessariamente medica
Il quesito sottoposto all'ARAN riguarda l'interpretazione dell'articolo 23 del CCNL Funzioni Centrali, che riconosce specifici permessi per l'espletamento di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. La questione nasce dalla modifica introdotta al comma 9, relativo alla documentazione necessaria per giustificare l'assenza.
La nuova formulazione prevede che l'attestazione di presenza, comprensiva dell'orario, possa essere redatta non soltanto dal medico o dal personale amministrativo della struttura, ma anche dal professionista sanitario che ha svolto la visita o la prestazione.
Da questa modifica l'ARAN ricava una conseguenza interpretativa precisa: l'ambito applicativo dell'istituto non è più limitato alle prestazioni rese da personale medico.In altre parole, la possibilità di utilizzare il permesso non dipende esclusivamente dalla qualifica di medico del professionista che effettua la prestazione.
Conta invece che l'attività sia riconducibile a una delle fattispecie previste dal contratto e che venga svolta nell'ambito delle competenze proprie della professione sanitaria.La precisazione supera una lettura restrittiva secondo la quale, per giustificare un'assenza dal lavoro, sarebbe sempre necessario rivolgersi a un medico.
Il caso del biologo nutrizionista: perché è significativo
Per rendere più chiaro il principio, l'ARAN cita espressamente la possibilità che una consulenza resa da un biologo nutrizionista possa rientrare tra le prestazioni che giustificano il permesso.La condizione è che la consulenza venga effettuata nell'ambito delle competenze proprie della professione.
L'esempio è particolarmente significativo perché dimostra che l'Agenzia non limita la nozione di prestazione specialistica alle visite mediche tradizionalmente intese. Il chiarimento valorizza invece il contenuto sanitario della prestazione e la competenza professionale di chi la eroga.
Non significa, però, che qualsiasi appuntamento genericamente collegato al benessere personale dia automaticamente diritto al permesso. La prestazione deve mantenere una natura coerente con le attività contemplate dalla disposizione contrattuale.
È quindi necessario distinguere una prestazione sanitaria specialistica da attività di altra natura, anche quando queste ultime vengano presentate come interventi per il benessere o il miglioramento dello stile di vita.
Prestazioni private: non è obbligatorio rivolgersi al Servizio sanitario nazionale
Un passaggio rilevante riguarda il luogo e il regime nel quale viene effettuata la prestazione.L'ARAN chiarisce che il principio si applica anche alle prestazioni rese da professionisti sanitari privati. Di conseguenza, nel comparto Funzioni Centrali, la fruizione del permesso non è subordinata al fatto che la prestazione venga erogata da una struttura pubblica o in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
La possibilità di rivolgersi a un professionista privato è coerente con la formulazione del comma 9, che richiama espressamente anche i soggetti privati. Rimane naturalmente necessario documentare l'effettiva effettuazione della prestazione secondo le modalità previste dal contratto. La distinzione è importante: la natura privata della prestazione non costituisce, di per sé, una ragione per escludere il permesso, ma non elimina i requisiti richiesti per la sua fruizione.
Cosa deve contenere l'attestazione di presenza
L'articolo 23 del CCNL Funzioni Centrali prevede che l'assenza sia giustificata attraverso un'attestazione che documenti l'effettiva presenza del dipendente alla visita o alla prestazione.
La documentazione deve consentire di individuare anche l'orario. La nuova formulazione del comma 9 individua tra i soggetti abilitati a redigere l'attestazione il medico, il personale amministrativo della struttura e il professionista sanitario che ha effettuato la prestazione, anche quando operino in ambito privato.
L'elemento centrale è quindi la certificazione della presenza, non necessariamente il rilascio di una diagnosi. Questo aspetto è importante anche per la tutela della riservatezza del lavoratore: l'attestazione richiesta per giustificare il permesso non deve essere confusa con la documentazione clinica completa relativa alle condizioni di salute.
Il confronto con il CCNL Comparto Sanità 2025-2027: cosa prevede l'articolo 25
Per gli infermieri, gli operatori sociosanitari e gli altri dipendenti del Servizio sanitario nazionale, il riferimento contrattuale è l'articolo 25 del CCNL Comparto Sanità 2025-2027, dedicato ai:
«Permessi e assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici». La disposizione riconosce ai lavoratori 18 ore annue di permesso, utilizzabili su base oraria oppure giornaliera, comprendendo anche i tempi necessari per raggiungere il luogo della prestazione e rientrare alla sede di lavoro.
L'articolo 25 sostituisce la precedente disciplina dell'articolo 54 del CCNL 2 novembre 2022. Il collegamento con l'orientamento ARAN sulle Funzioni Centrali è particolarmente interessante perché le due disposizioni riguardano esigenze analoghe, ma non presentano necessariamente la stessa formulazione in materia di attestazioni.
Nel testo dell'articolo 25 del CCNL Sanità 2025-2027, la disciplina dell'attestazione deve essere letta secondo la specifica formulazione contrattuale applicabile al comparto.
Il nuovo orientamento ARAN non può essere utilizzato, da solo, per affermare che tutte le aziende sanitarie siano già obbligate ad accettare attestazioni rilasciate direttamente da qualsiasi professionista sanitario non medico.
Questa conclusione richiederebbe un fondamento nella disciplina del comparto Sanità oppure uno specifico chiarimento interpretativo riferito a tale contratto.
Le 18 ore annue per visite, terapie ed esami diagnostici
L'articolo 25 del CCNL Comparto Sanità conferma un monte annuo di 18 ore destinato alle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
Il permesso può essere utilizzato anche per una parte della giornata lavorativa. La disciplina tiene conto del fatto che una prestazione sanitaria può richiedere non soltanto il tempo necessario per essere effettuata, ma anche quello per gli spostamenti tra la sede di lavoro e la struttura o lo studio professionale.
Per il personale turnista, il tema assume particolare rilevanza. Un infermiere che deve effettuare una prestazione specialistica durante un turno programmato può avere necessità di assentarsi per un numero di ore variabile, in relazione all'appuntamento e ai tempi di percorrenza. Se il permesso viene utilizzato per l'intera giornata, il conteggio deve seguire le regole contrattuali applicabili all'orario che il dipendente avrebbe dovuto osservare. Non si tratta quindi di un numero illimitato di giornate di assenza, ma di un monte ore annuale, da gestire secondo la disciplina prevista dal contratto.
La novità delle ulteriori dieci ore per alcune patologie
Il CCNL Comparto Sanità 2025-2027 contiene anche una previsione di particolare rilievo, collegata all'articolo 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106. Oltre alle 18 ore ordinarie, il contratto richiama il diritto a ulteriori dieci ore annue per visite, esami strumentali, analisi cliniche e microbiologiche e cure mediche frequenti, nei casi previsti dalla legge.
La misura riguarda i dipendenti affetti da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, oppure da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%. La disciplina contempla inoltre, alle condizioni stabilite dalla legge e dal contratto, i dipendenti genitori di figli minorenni che si trovino nelle situazioni indicate.
Queste dieci ore sono aggiuntive rispetto alle 18 ore ordinarie e non devono essere confuse con un incremento generalizzato del monte permessi per tutti i dipendenti. È una tutela specifica, collegata a determinate condizioni cliniche e ai requisiti previsti dalla normativa.
Funzioni Centrali e Sanità: le differenze da conoscere
| Aspetto | Funzioni Centrali | Comparto Sanità |
|---|---|---|
| Contratto di riferimento | CCNL 6 agosto 2026 | CCNL 2025-2027, art. 25 |
| Permessi ordinari | 18 ore annue | 18 ore annue |
| Prestazioni considerate | Visite, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici | Visite, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici |
| Professionista sanitario non medico | Ammesso secondo il chiarimento ARAN, alle condizioni previste | Occorre verificare la specifica disciplina contrattuale |
| Prestazioni private | Ammesse secondo il chiarimento ARAN | Le prestazioni private sono contemplate dalla disciplina delle attestazioni, nei termini contrattuali |
| Ulteriori dieci ore per specifiche patologie | Da verificare secondo legge e disciplina applicabile | Espressamente richiamate dall'art. 25, in applicazione della legge 106/2025 |
Il confronto mostra un elemento di continuità nella tutela del diritto alla salute dei dipendenti pubblici, ma anche la necessità di non confondere i differenti ambiti di applicazione dei contratti. L'orientamento ARAN sulle Funzioni Centrali può rappresentare un riferimento significativo nel dibattito interpretativo, senza costituire automaticamente un'interpretazione autentica del CCNL Sanità.
Cosa dovrebbe fare un dipendente sanitario prima di chiedere il permesso
Per gli infermieri e gli altri dipendenti del SSN che devono effettuare una prestazione presso un professionista sanitario non medico, la prudenza operativa è importante. Prima dell'assenza è opportuno verificare con l'ufficio del personale la disciplina applicata dall'azienda e le modalità richieste per la giustificazione.
Occorre inoltre distinguere la natura della prestazione dalla qualifica del soggetto che rilascia l'attestazione: non sono necessariamente la stessa questione. Nel caso in cui un'azienda sanitaria neghi il permesso per una prestazione specialistica effettuata da un professionista non medico, la valutazione dovrà essere condotta sulla base del CCNL Sanità, della normativa applicabile e delle motivazioni del provvedimento.
Il chiarimento ARAN riferito alle Funzioni Centrali può essere richiamato come elemento di confronto, ma non è sufficiente, isolatamente, a risolvere ogni controversia.
Il diritto alla salute non può dipendere da interpretazioni eccessivamente restrittive
Il nuovo orientamento ARAN introduce un principio importante: una prestazione sanitaria non perde la propria natura specialistica soltanto perché viene effettuata da un professionista diverso dal medico. È una lettura coerente con un sistema sanitario nel quale competenze e responsabilità sono distribuite tra professioni differenti, nel rispetto dei rispettivi ambiti di esercizio.
Per il personale del comparto Sanità, l'articolo 25 del CCNL 2025-2027 continua a rappresentare il riferimento specifico per i permessi destinati a visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Il confronto tra i due contratti evidenzia però l'opportunità di una disciplina sempre più chiara e uniforme, capace di evitare incertezze nella gestione delle assenze e di riconoscere correttamente il ruolo delle diverse professioni sanitarie.
La tutela del diritto alla salute del lavoratore e il riconoscimento delle competenze professionali non sono obiettivi contrapposti. Una regolamentazione chiara dovrebbe consentire di perseguirli entrambi, garantendo certezza ai dipendenti e alle amministrazioni.
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