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Quattro infermieri per 36 pazienti, riposi saltati e 5 notti di fila: Niguarda condannato

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 22/10/2026

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

 

Il Tribunale di Milano riconosce un ambiente di lavoro stressogeno nel reparto di Cardiologia 1-2: organici insufficienti, riposi soppressi e infermieri impiegati sistematicamente per compensare l'assenza degli OSS. L'azienda condannata anche a riorganizzare il servizio. Per il giudice, la continuità assistenziale non può essere garantita sacrificando i diritti di chi cura.

Trentasei posti letto, dodici dei quali ad alta intensità assistenziale, quattro infermieri nei turni pomeridiani e notturni e nessun operatore sociosanitario durante la notte. È da questa fotografia dell'organizzazione del reparto di Cardiologia 1-2 dell'Ospedale Niguarda di Milano che prende forma una sentenza destinata ad alimentare il dibattito sulle condizioni di lavoro degli infermieri e sulle responsabilità delle aziende sanitarie nella gestione della carenza di personale.

Con la sentenza n. 4493 del 30 settembre 2026, il giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, ha accolto le domande di nove infermieri che avevano denunciato una situazione caratterizzata da carenze strutturali di organico, riposi frequentemente soppressi, modifiche continue della turnazione e utilizzo sistematico del personale infermieristico per sopperire alla mancanza di operatori sociosanitari.

Il Tribunale ha riconosciuto l'esistenza di un ambiente di lavoro stressogeno, condannando l'azienda ospedaliera a predisporre le misure organizzative necessarie per adeguarsi alle disposizioni del contratto collettivo nazionale della Sanità, sia rispetto al numero di infermieri impiegati nei diversi turni sia in relazione al diritto al riposo.

A questo si aggiunge il riconoscimento di un risarcimento di 500 euro netti per ogni mensilità del primo anno di lavoro e di 800 euro netti per ogni mensilità successiva, da calcolare sui periodi individuati nella decisione, fino al 31 marzo 2025. L'azienda è stata inoltre condannata al pagamento di 22.000 euro di spese legali, oltre agli accessori previsti.

Ma il valore della pronuncia non si esaurisce nella quantificazione economica del danno. Il giudice affronta un principio di particolare rilievo per l'organizzazione sanitaria: la carenza cronica di personale non può essere gestita trasferendo stabilmente sui lavoratori il peso delle disfunzioni aziendali.

Dalla carenza di organico ai riposi negati: quando l'emergenza diventa organizzazione ordinaria

La vicenda giudiziaria prende avvio dal ricorso depositato il 31 marzo 2025. I nove infermieri descrivono una condizione lavorativa nella quale la carenza di personale non rappresentava un evento eccezionale, ma una difficoltà ricorrente che condizionava quotidianamente l'assistenza.

Il reparto disponeva di 36 posti letto, di cui 12 ad alta intensità. A fronte di questa complessità, la presenza ordinaria era di circa cinque infermieri al mattino e quattro nei turni pomeridiani e notturni. Le testimonianze raccolte durante il procedimento hanno confermato che la scarsità di personale determinava frequenti variazioni della programmazione, talvolta comunicate ai lavoratori appena il giorno precedente.

Il sistema di turnazione adottato, denominato «turno di decima», prevedeva una sequenza di due mattine, due pomeriggi, un giorno di riposo, due notti e due ulteriori giornate di riposo. Una programmazione che, secondo le risultanze istruttorie, veniva frequentemente disattesa.

Le timbrature relative all'intero 2024 hanno documentato riposi soppressi, prestazioni lavorative protratte per più giorni consecutivi e fino a cinque turni notturni consecutivi. Le modifiche venivano comunicate attraverso disposizioni di servizio, telefonate, e-mail e messaggi WhatsApp, spesso con preavvisi estremamente ridotti.

Il giudice richiama espressamente l'articolo 27 del CCNL Comparto Sanità 2022-2024, che prevede la formalizzazione della programmazione dei turni entro il giorno 20 del mese precedente, oltre alle disposizioni sul riposo giornaliero e alle ulteriori garanzie previste dalla disciplina contrattuale.

La reiterazione delle modifiche assume un significato preciso: non si trattava soltanto di una difficoltà nella gestione delle presenze, ma di un'organizzazione nella quale il lavoratore non poteva fare affidamento sulla stabilità dei propri periodi di riposo.

Per il Tribunale, infatti, il diritto al recupero psicofisico non può essere ridotto a una questione di ore non lavorate. Il riposo rappresenta anche la possibilità di disporre liberamente del proprio tempo, organizzare la vita familiare, mantenere relazioni personali e programmare attività al di fuori dell'ospedale.

Quando la turnazione cambia continuamente e i riposi vengono compressi, il tempo libero perde progressivamente questa funzione, trasformandosi in un intervallo necessario soltanto a recuperare le energie per affrontare il turno successivo.

La sentenza affronta anche le conseguenze dell'impiego di infermieri provenienti da altre unità operative per coprire le assenze. Tra gli episodi emersi figura quello di una professionista trasferita temporaneamente dal Centro Ustioni, priva dell'accesso al portale informatico per la gestione della terapia. La circostanza aveva costretto una delle ricorrenti a farsi carico autonomamente della terapia di 24 pazienti.

Altre testimonianze hanno evidenziato difficoltà nell'utilizzo di apparecchiature specifiche, tra cui i dispositivi di assistenza ventricolare, e periodi di formazione dei neoassunti che, nelle fasi più critiche del 2023 e del 2024, sarebbero stati limitati ad appena due giorni.

Per il giudice, il ricorso a personale proveniente da altri reparti non può essere valutato soltanto come una soluzione numerica alla carenza di organico. L'inserimento di professionisti non immediatamente autonomi rispetto alle caratteristiche assistenziali dell'unità operativa determina un ulteriore carico di lavoro per chi è stabilmente assegnato al reparto.

Infermieri utilizzati come OSS: il confine tra collaborazione e demansionamento

Uno dei passaggi giuridicamente più significativi della sentenza riguarda il demansionamento infermieristico.

Dalle testimonianze è emerso che durante il turno notturno gli OSS erano sistematicamente assenti. Gli infermieri dovevano quindi occuparsi anche delle attività normalmente attribuite al personale di supporto, tra cui igiene dei pazienti, rifacimento dei letti e altre prestazioni assistenziali. La situazione si ripresentava frequentemente anche durante il giorno, quando il numero di operatori sociosanitari risultava insufficiente.

Il Tribunale chiarisce un aspetto essenziale: lo svolgimento da parte degli infermieri di attività riconducibili agli OSS non è automaticamente illegittimo.

La giurisprudenza ammette, in presenza di concrete esigenze organizzative, operative o di sicurezza, che un lavoratore possa essere chiamato a svolgere attività di livello inferiore, purché non siano completamente estranee alla sua professionalità e mantengano carattere marginale oppure occasionale.

Il giudice richiama, tra le altre, la sentenza della Corte di Cassazione n. 12128/2025, secondo la quale il ricorso sistematico e non marginale a mansioni inferiori può ledere il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità, anche quando continui a svolgere prevalentemente le attività caratteristiche del proprio inquadramento.

È proprio la continuità dell'impiego a fare la differenza.

Nel caso Niguarda, il personale infermieristico non era chiamato a intervenire occasionalmente per fronteggiare una situazione imprevista, ma veniva utilizzato «in modo costante e sistematico» per compensare la mancanza di personale di supporto.

Il Tribunale richiama anche l'articolo 49 del Codice deontologico infermieristico, nella formulazione citata dalla sentenza, che fa riferimento alla possibilità di compensare le carenze e i disservizi che possono verificarsi eccezionalmente nelle strutture assistenziali.

Il termine decisivo è «eccezionalmente».

Il dovere professionale di collaborazione nell'interesse dell'assistito non può essere trasformato in un obbligo permanente di sostituire figure professionali mancanti. Diversamente, un principio deontologico finalizzato alla tutela del paziente rischierebbe di diventare lo strumento attraverso il quale giustificare carenze organizzative strutturali.

Su questo punto il giudice è netto: la sistematica assegnazione agli infermieri di attività proprie del personale di supporto ha determinato uno svilimento della loro professionalità e un aggravio della prestazione lavorativa.

La questione non riguarda la dignità delle attività svolte dagli OSS, né esclude che l'infermiere debba intervenire direttamente nei bisogni assistenziali della persona. Riguarda piuttosto la corretta distribuzione delle competenze e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione sanitaria.

Un infermiere impiegato stabilmente per compensare l'assenza di personale di supporto dispone inevitabilmente di meno tempo per le attività che richiedono le sue specifiche competenze cliniche, valutative, educative e assistenziali.

L'azienda conosceva le criticità: il danno da usura psicofisica e la responsabilità datoriale

La sentenza assume particolare rilievo anche perché il Tribunale ha accertato che le criticità organizzative erano note alla direzione aziendale.

Nel fascicolo processuale figuravano segnalazioni degli infermieri, comunicazioni interne, segnalazioni provenienti dall'utenza e documentazione relativa a eventi sentinella. Una comunicazione della responsabile della comunicazione riconosceva espressamente che la situazione era conosciuta dalla direzione e che la carenza di personale rappresentava un problema attuale.

Nonostante questa consapevolezza, secondo il giudice, non risultavano adottate misure adeguate a rimuovere le disfunzioni. La documentazione prodotta nel corso del procedimento aveva inoltre dimostrato la persistenza di analoghe condizioni organizzative anche dopo l'avvio della causa.

È qui che entra in gioco l'articolo 2087 del Codice civile, che impone al datore di lavoro di adottare le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Il Tribunale richiama anche l'articolo 28 del decreto legislativo 81/2008, relativo alla valutazione dei rischi, compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato.

La responsabilità datoriale non viene dunque esaminata soltanto rispetto alla violazione di singole disposizioni sui turni o sulle mansioni, ma considerando l'insieme delle condizioni lavorative e il loro effetto sulla salute e sulla vita dei dipendenti.

Il giudice richiama inoltre la giurisprudenza della Cassazione secondo cui un ambiente lavorativo stressogeno può essere giuridicamente rilevante anche in assenza di una condotta persecutoria riconducibile al mobbing.

Non è necessario dimostrare che l'azienda abbia intenzionalmente perseguitato i lavoratori. Può assumere rilievo anche l'omissione colposa delle misure necessarie a impedire che un'organizzazione del lavoro produca condizioni lesive.

Nel caso esaminato, il Tribunale ha riconosciuto un danno da usura psicofisica, ricondotto alla categoria del danno esistenziale, considerando la compromissione delle abitudini di vita, delle relazioni personali e della possibilità di disporre del proprio tempo.

La sentenza precisa che il danno non può considerarsi automaticamente esistente per il solo fatto della violazione: deve essere allegato e provato, anche attraverso presunzioni fondate sulle circostanze concrete.

Le testimonianze hanno documentato l'impossibilità di programmare impegni personali, le frequenti telefonate ricevute a casa per coprire ulteriori turni e la difficoltà di sostenere nel tempo ritmi lavorativi imprevedibili.

Da qui la scelta di riconoscere un risarcimento progressivo, che passa da 500 euro netti mensili nel primo anno a 800 euro netti nei periodi successivi. Il giudice motiva l'incremento considerando che l'esposizione prolungata a condizioni stressogene può determinare un peggioramento progressivo del pregiudizio.

Gli importi non costituiscono una nuova indennità contrattuale né un automatismo applicabile ad altre controversie. Rappresentano la quantificazione equitativa del danno effettuata in questo specifico giudizio, sulla base delle condizioni accertate e dei periodi lavorativi riconosciuti.

Ma la pronuncia contiene un ulteriore passaggio, forse il più importante per il settore sanitario.

Il giudice osserva che l'infermiere opera a contatto con persone malate e fragili, in contesti nei quali sono richieste attenzione, lucidità, concentrazione e capacità di valutazione. La pressione psicologica derivante dalla consapevolezza di dover mantenere elevati livelli di attenzione nonostante la stanchezza costituisce essa stessa un elemento di aggravamento delle condizioni lavorative.

Non è necessario che si verifichi un errore assistenziale perché un'organizzazione inadeguata produca un pregiudizio sul professionista.

Il rapporto tra condizioni di lavoro e sicurezza dei pazienti diventa così parte integrante della valutazione giudiziaria. La carenza di personale non rappresenta soltanto una difficoltà gestionale o economica: può incidere sulle modalità di erogazione delle prestazioni e sulla qualità dell'assistenza.

Una sentenza che interroga tutto il SSN: la continuità assistenziale ha un limite

Nelle pagine conclusive il Tribunale sintetizza il significato della controversia attraverso quattro affermazioni destinate a suscitare attenzione ben oltre il reparto interessato:

«La carenza organizzativa non può essere stabilmente trasferita sui lavoratori. Il diritto al riposo non può essere trattato come una variabile liberamente sacrificabile. La professionalità dell'infermiere non può diventare lo strumento ordinario per compensare la carenza di personale di supporto. La continuità del servizio sanitario non può essere garantita attraverso il sacrificio sistematico delle condizioni di lavoro degli operatori».

È il passaggio che restituisce la portata della decisione.

Il Tribunale non nega le difficoltà che le aziende sanitarie devono affrontare per garantire la continuità assistenziale, né sostiene che ogni carenza temporanea di personale integri automaticamente una violazione degli obblighi datoriali.

Stabilisce, nel caso concreto, che una situazione strutturale, conosciuta e protratta nel tempo non può essere affrontata comprimendo sistematicamente riposi, professionalità e condizioni di lavoro.

La pronuncia non introduce un rapporto infermieri-pazienti valido per tutti i reparti italiani, né determina automaticamente un diritto al risarcimento per chiunque lavori in condizioni di organico insufficiente. La valutazione resta legata ai fatti, alle prove e alle specifiche violazioni accertate.

Il suo significato, tuttavia, è rilevante per il dibattito nazionale sulla sostenibilità del lavoro infermieristico.

Da anni la carenza di personale rappresenta una delle principali criticità del Servizio sanitario nazionale. In molte realtà la necessità di garantire l'apertura dei servizi viene affrontata attraverso turni aggiuntivi, spostamenti temporanei di personale e riorganizzazioni continue delle attività.

Sono strumenti che possono trovare giustificazione in esigenze contingenti. Ma quando diventano la modalità ordinaria di funzionamento di un reparto, la questione cambia natura.

La disponibilità degli infermieri a garantire l'assistenza non può sostituire indefinitamente la responsabilità delle aziende di programmare organici, competenze e carichi di lavoro adeguati.

La sentenza del Tribunale di Milano, decisione di primo grado suscettibile degli ordinari mezzi di impugnazione, pone dunque una questione che riguarda insieme il diritto del lavoro, l'organizzazione sanitaria e la sicurezza delle cure.

Un ospedale non può essere considerato efficiente soltanto perché riesce a mantenere operativi i posti letto nonostante le difficoltà di personale. L'efficienza deve essere misurata anche sulla capacità di assicurare condizioni di lavoro sostenibili, valorizzare le competenze professionali e prevenire i rischi per chi assiste e per chi viene assistito.

Il messaggio che emerge dalla pronuncia è chiaro: garantire il diritto alla salute dei pazienti non può significare compromettere quello degli infermieri. Perché un sistema che consuma sistematicamente le energie e le competenze di chi cura finisce per mettere a rischio la propria stessa capacità di garantire assistenza.