Permessi retribuiti, ARAN chiarisce la regola della prima ora: cosa cambia per gli infermieri
Nei contratti pubblici c'è una formula che sembra semplice e invece ha generato anni di richieste di chiarimento: i permessi orari sono fruibili «per frazioni di ora dopo la prima». Vale per i permessi per motivi personali o familiari e per quelli per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Con il nuovo orientamento applicativo n. 39257 l'ARAN ne ha precisato il senso.
Di quali permessi parliamo
Il contratto riconosce 18 ore annue per motivi personali o familiari, senza obbligo di documentazione e altre 18 ore annue per visite mediche, terapie ed esami diagnostici. Le due dotazioni sono distinte. Il chiarimento riguarda i permessi personali che sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima e quelli per visite mediche che comprendono anche i tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
Sebbene l'orientamento applicativo dell'ARAN (n. 39257) si riferisca nello specifico al personale delle Funzioni Locali (artt. 32 e 33 del loro CCNL), la medesima formulazione testuale è presente e viene applicata nello stesso modo anche nel CCNL del Comparto Sanità.
Ecco come funziona la regola all'interno del comparto sanità
• La norma contrattuale: gli articoli che disciplinano i permessi orari (per motivi personali/familiari e per visite mediche/esami specialistici) prevedono la medesima dicitura: le ore “sono fruibili per frazioni di ora solo dopo la prima ora”.
• L'applicazione pratica: significa che per ogni singolo episodio di assenza, la richiesta iniziale deve coprire almeno 60 minuti continuativi. Non è possibile richiedere permessi per soli 15, 30 o 45 minuti.
• Le frazioni orarie: soltanto a partire dal superamento della prima ora è consentito inserire frazioni di tempo (ad esempio, è perfettamente regolare richiedere un permesso di 1 ora e un quarto, oppure 1 ora e venti minuti).
La logica interpretativa dell'ARAN punta a uniformare la gestione dei software di presenza e l'organizzazione dei servizi in tutte le Pubbliche Amministrazioni, impedendo la frammentazione eccessiva del tempo di lavoro per questi specifici istituti.
Se il dipendente necessita di allontanarsi per un lasso di tempo inferiore all'ora, dovrà ricorrere ad altre soluzioni previste dalla contrattazione, come i permessi brevi a recupero.
Un'interpretazione coerente con il passato
L'indirizzo non è nuovo. L'Ispettorato nazionale del lavoro, richiamando un orientamento ARAN del giugno 2018, spiegava che se l'assenza era inferiore all'ora si doveva comunque contabilizzare un'ora intera, mentre erano ammessi periodi composti da un'ora o da ore intere seguiti da frazioni, con esempi come un'ora e quindici minuti o due ore e venti.
Oggi la regola è stata scritta in modo più esplicito.
Cosa ricordare quando si presenta la domanda
- La richiesta minima è di 60 minuti e va espressa in questa forma anche se l'impegno dura meno.
- Dalla seconda ora si possono indicare i minuti effettivi.
- I permessi per motivi personali restano subordinati alle esigenze di servizio: possono essere concessi a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza specifica documentazione.
- Salvo eccezioni, non si cumulano nella stessa giornata con altri permessi orari. Fanno eccezione i permessi della legge 104, i congedi del D.Lgs. 151/2001 e i permessi brevi.
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